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Direttiva 2001/40/CE

Legge comunitaria 2003 "riconoscimento reciproco delle decisioni di allontanamento dei cittadini di paesi terzi"

Gli Stati membri della Comunità Europea adegueranno le proprie disposizioni legislative, regolamentari ed amministrative alla Direttiva 2001/40/CE del 28 maggio 2001, che ha l’obiettivo del riconoscimento ed esecuzione di una decisione di allontanamento adottata dalle autorità amministrative di uno Stato membro “autore” nei confronti di un cittadino straniero presente nel territorio di un altro Stato membro della Comunità, nominato Stato membro “di esecuzione”.
La direttiva si pone, tra l’altro, gli scopi di perfezionare la cooperazione tra Stati membri in materia di immigrazione clandestina e di soggiorno irregolare e di assicurare una maggiore efficacia nell’esecuzione delle decisioni di allontanamento (e cioè quelle decisioni con cui viene ordinato l’allontanamento, adottate dall’autorità amministrativa di uno Stato membro autore) attraverso il riconoscimento reciproco di tali misure.
Nei confronti dei cittadini stranieri è stabilita la misura dell’allontanamento nel caso in cui costituiscano minaccia grave e attuale per l’ordine pubblico o la sicurezza nazionale ovvero non abbiano rispettato le normative nazionali relative all’ingresso o al soggiorno degli stranieri.

Le modalità dell’allontanamento sono dettate dall’articolo 6 della Direttiva:

1) Lo Stato membro autore informa rapidamente lo Stato membro di esecuzione, nel quale si trovi il cittadino straniero che si vuole allontanare, della sussistenza della decisione esecutiva;

2) Lo Stato membro autore fornisce ogni tipo di cooperazione e di informazione allo Stato membro di esecuzione;

3) Lo Stato membro di esecuzione esamina la situazione della persona interessata “per assicurarsi che né gli strumenti internazionali pertinenti, né la normativa nazionale applicabile ostino all’esecuzione della decisione di allontanamento”;

4) L’esecuzione della decisione di allontanamento è resa esecutiva dallo Stato membro di esecuzione, che ne dà pronta notizia allo Stato membro autore.

5) Se la persona interessata possiede un titolo di soggiorno rilasciato dallo Stato membro di esecuzione oppure da altro Stato membro, lo Stato membro di esecuzione consulta lo Stato membro autore e lo Stato che ha rilasciato il titolo di soggiorno, e, dietro autorizzazione delle autorità amministrative di quello Stato, provvede a ritirare il permesso di soggiorno.

Lo straniero può proporre ricorso contro la decisione di allontanamento secondo la legislazione dello Stato membro di esecuzione.

E’ stato infine deliberato che, qualora l’allontanamento non possa realizzarsi a spese del cittadino del Paese terzo interessato, la spesa venga ripartita tra gli Stati membri.