Per la libertà di movimento, per i diritti di cittadinanza

Direttiva 93/96/CEE del Consiglio Europeo del 29 ottobre 1993

Diritto di soggiorno degli studenti

IL CONSIGLIO DELLE COMUNITÀ EUROPEE,
visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea, in particolare l’articolo 7, secondo comma,

vista la proposta della Commissione (1),
in cooperazione con il Parlamento europeo (2),

visto il parere del Comitato economico e sociale (3),
considerando che l’articolo 3, lettera c) del trattato stabilisce che l’azione della Comunità comporta, alle condizioni previste dal trattato, l’eliminazione, tra gli Stati membri, degli ostacoli alla libera circolazione delle persone;
considerando che l’articolo 8 A del trattato prevede che il mercato interno sia instaurato entro il 31 dicembre 1992; che il mercato interno comporta uno spazio senza frontiere interne, nel quale è assicurata la libera circolazione delle merci, delle persone, dei servizi e dei capitali secondo le disposizioni del trattato;
considerando che gli articoli 128 e 7 del trattato – come risulta dalla giurisprudenza della Corte di giustizia – vietano qualsiasi discriminazione tra cittadini degli Stati membri per quanto riguarda l’accesso alla formazione professionale nella Comunità; che l’accesso di un cittadino di uno Stato membro ad un corso di formazione professionale in un altro Stato membro implica che il cittadino benefici del diritto di soggiorno in questo secondo Stato membro;
considerando di conseguenza che per garantire l’accesso alla formazione professionale occorre determinare le condizioni atte a facilitare l’effettivo esercizio del diritto di soggiorno;
considerando che il diritto di soggiorno degli studenti si inserisce in un insieme di misure coerenti intese a promuovere la formazione professionale;
considerando che i beneficiari del diritto di soggiorno non devono costituire un onere eccessivo per le finanze pubbliche dello Stato membro ospitante;
considerando che nell’attuale situazione del diritto comunitario un aiuto accordato agli studenti ai fini del loro sostentamento non rientra, come risulta dalla giurisprudenza della Corte di giustizia, nel campo d’applicazione del trattato ai sensi dell’articolo 7;
considerando che l’esercizio del diritto di soggiorno può essere reale solo se è accordato anche al coniuge ed ai figli a carico;
considerando che è opportuno garantire ai beneficiari della presente direttiva un regime amministrativo analogo a quello già previsto in particolare dalla direttiva 68/360/CEE del Consiglio, del 15 ottobre 1968, relativa alla soppressione delle restrizioni al trasferimento e al soggiorno dei lavoratori degli Stati membri e delle loro famiglie all’interno della Comunità (4) e della direttiva 64/221/CEE del Consiglio, del 25 febbraio 1964, per il coordinamento dei provvedimenti speciali riguardanti il trasferimento e il soggiorno degli stranieri, giustificati da motivi d’ordine pubblico, di pubblica sicurezza e di sanità pubblica (5);
considerando che la presente direttiva non riguarda gli studenti che hanno il diritto di soggiornare in quanto esercitano o hanno esercitato un’attività economica o che sono familiari di un lavoratore migrante;
considerando che, con sentenza del 7 luglio 1992 nella causa C-295/90, la Corte di giustizia ha annullato la direttiva 90/366/CEE del Consiglio, del 28 giugno 1990, relativa al diritto di soggiorno degli studenti (1), pur mantenendo in vigore gli effetti della direttiva annullata fino all’entrata in vigore di una direttiva adottata sulla base giuridica appropriata;
considerando che occorre che gli effetti della direttiva 90/366/CEE siano mantenuti durante il periodo precedente il 31 dicembre 1993, data alla quale gli Stati membri devono aver adottato le disposizioni legislative, regolamentari e amministrative necessarie per conformarsi alla presente direttiva,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DIRETTIVA:

Articolo 1
Per precisare le condizioni destinate a facilitare l’esercizio del diritto di soggiorno e per garantire l’accesso alla formazione professionale in maniera non discriminatoria ai cittadini di uno Stato membro ammessi a seguire una formazione professionale in un altro Stato membro, gli Stati membri riconoscono il diritto di soggiorno a qualsiasi studente cittadino di uno Stato membro, nonché al coniuge ed ai figli a carico, il quale non disponga di tale diritto in base ad un’altra disposizione di diritto comunitario ed assicuri all’autorità nazionale interessata con una dichiarazione oppure, a sua scelta, con qualsiasi altro mezzo almeno equivalente di disporre di risorse onde evitare che, durante il soggiorno, lo studente e la sua famiglia diventino un’onere per l’assistenza sociale dello Stato membro ospitante e a condizione che sia iscritto in un istituto riconosciuto per seguirvi, a titolo principale, una formazione professionale e che lo studente e la sua famiglia dispongano di un’assicurazione malattia che copra tutti i rischi nello Stato membro ospitante.

Articolo 2
1. Il diritto di soggiorno è limitato alla durata della formazione seguita.
Il diritto di soggiorno è constatato mediante il rilascio di un documento denominato « carta di soggiorno di cittadino di uno Stato membro della CEE » la cui validità può essere limitata alla durata della formazione oppure ad un anno se la durata della formazione è superiore ad un anno; in tal caso, essa è rinnovabile anno per anno. Al familiare che non abbia la cittadinanza di uno Stato membro viene rilasciato un documento di soggiorno avente la stessa validità di quello rilasciato al cittadino da cui dipende.
Per il rilascio della carta o del documento di soggiorno, lo Stato membro può esigere unicamente che il richiedente presenti una carta di identità o un passaporto in corso di validità e fornisca la prova che soddisfa le condizioni previste all’articolo 1.
2. Gli articoli 2, 3 e 9 della direttiva 68/360/CEE sono applicabili, mutatis mutandis, ai beneficiari della presente direttiva.
Il coniuge e i figli a carico di un cittadino di uno Stato membro il quale beneficia del diritto di soggiorno nel territorio di uno Stato membro hanno il diritto di accedere a qualsiasi attività salariata o non salariata nell’insieme del territorio di detto Stato membro anche se non hanno la cittadinanza di uno Stato membro.
Gli Stati membri possono derogare alle disposizioni della presente direttiva solo per motivi di ordine pubblico, pubblica sicurezza o sanità pubblica; in tal caso sono applicabili gli articoli da 2 a 9 della direttiva 64/221/CEE.

Articolo 3
La presente direttiva non costituisce per gli studenti che beneficiano del diritto di soggiorno la base per un diritto al pagamento di borse di mantenimento da parte dello Stato membro ospitante.

Articolo 4
Il diritto di soggiorno sussiste finché i beneficiari del medesimo soddisfano le condizioni di cui all’articolo 1.

Articolo 5
Entro tre anni dalla messa in applicazione della presente direttiva e in seguito ogni tre anni la Commissione elabora una relazione sull’applicazione della presente direttiva e presenta questa relazione al Parlamento europeo ed al Consiglio.
La Commissione presterà particolare attenzione alle difficoltà che potrebbero insorgere negli Stati membri a motivo dell’applicazione dell’articolo 1; essa sottoporrà, se del caso, al Consiglio proposte intese ad ovviare a siffatte difficoltà.

Articolo 6
Gli Stati membri mettono in vigore le disposizioni legislative, regolamentari ed amministrative necessarie per conformarsi alla presente direttiva entro il 31 dicembre 1993. Essi ne informano immediatamente la Commissione.
Per quanto concerne il periodo che precede tale data sono mantenuti gli effetti della direttiva 90/366/CEE.
Quando gli Stati membri adottano tali disposizioni, queste contengono un riferimento alla presente direttiva o sono corredate da un siffatto riferimento all’atto della pubblicazione ufficiale. Le modalità del riferimento sono decise dagli Stati membri.

Articolo 7
Gli Stati membri sono destinatari della presente direttiva.
Fatto a Bruxelles, addì 29 ottobre 1993.

Per il Consiglio
Il Presidente
R. URBAIN

(1) GU n. C 166 del 17. 6. 1993, pag. 16.
(2) GU n. C 255 del 20. 9. 1993, pag. 70 e GU n. C 315 del 22. 11. 1993.
(3) GU n. C 304 del 10. 11. 1993, pag. 1.
(4) GU n. L 257 del 19. 10. 1968, pag. 13. Direttiva
modificata da ultimo dall’atto di adesione del 1985.
(5) GU n. 56 del 4. 4. 1964, pag. 850/64.
(6) GU n. L 180 del 13. 7. 1990, pag. 30.