Per la libertà di movimento, per i diritti di cittadinanza

Direttiva UE – Pds CE di lungo periodo anche per i titolari della protezione internazionale

In vigore la Direttiva Europea 2011/CE/51 che modifica la Direttiva 2003/CE/109. recepimento entro il 2013

Gli stati membri dovranno adottare i provvedimenti interni per recipirne il contenuto entro il 2013 ma la Direttiva UE 51 del 2011 è già in vigore.

Il contenuto è una delle modifiche tanto attese nell’ambito dell’armonizzazione delle politiche europee sull’asilo che avrà ricadute ed effetti auspichiamo a catena.

Con la Direttiva 51 infatti è stato modificato il contenuto della Direttiva 109 del 2003 che aveva introdotto il permesso di soggiorno CE per soggiornanti di lungo periodo. L’Italia aveva recepito la direttiva con il decrreto n. 3 dell’8 gennaio 2007.

Secondo la direttiva potranno ambire all’ottenimento del permesso per lungo soggiornanti, che permette di instaurare rapporti di lavoro nell’UE ed ovviamente il soggiorno inferiore a tre mesi in esenzione del visto, anche i titolari di protezione internazionale.

Si tratta di una norma di particolare importanza vista l’altissima richiesta di mobilità interna all’UE che viene proprio dai rifugiati. La norma non permetterà di scavalcare a pieno le maglie di Dublino ma sicuramente introduce un lasciapassare che costringerà a rivedere per esempio gli standars di accoglienza dei diversi stati portando, speriamo, ad una loro armonizzazione.

Da notare che, nel computo dei 5 anni necessari per l’ottenimento del titolo, potrà essere tenuto conto della metà del periodo di attesa della risposta della Commissione e se superiore a 18 mesi, dovrà essere conteggiato tutto il periodo.

E’ doveroso ricordare che l’attuale applicazione della direttiva che ha istituito il pds CE di lungo periodo da parte degli Stati Membri lascia ancora a desiderare. Sebbene infatti la norma preveda la libertà di intraprendere una attività lavorativa negli Stati membri nel limite dei 3 mesi di soggiorno, ancora molti ostacoli esistono per chi volesse proseguire tale attività e quindi far falere un diritto di soggiorno, oltre i tre mesi stabiliti. Le norme di recepimento infatti (è così quella italiana) lasciano ampia discrezione allo Stato e spesso, il soggiorno dei titolari CE è subordianto a limiti (come quelli posti dal decreto flussi) che vanificano la ratio e gli obbiettivi della direttiva.

Direttiva 2011/51/UE del Parlamento Europeo e del Consiglio dell’11 maggio 2011