Per la libertà di movimento, per i diritti di cittadinanza

Direttiva del Ministero dell’Interno Prot 17272/7 del 28 marzo 2008

Problematiche concernenti il titolo di soggiorno per motivi di famiglia del minore ultraquattordicenne, nonché la conversione del permesso di soggiorno e il rinnovo del permesso di soggiorno per motivi familiari al compimento della maggiore età.

Le problematiche concernenti il rilascio dei titoli di soggiorno ai minori d’età e a coloro che abbiano compiuto il diciottesimo anno hanno fatto emergere nel tempo, anche a causa di sopravvenuti orientamenti giurisprudenziali e di recenti innovazioni legislative, difformità di indirizzo e di linee interpretative da parte dei competenti uffici sulle quali appare opportuno intervenire al fine di garantire una più omogenea applicazione dei principi di legge che disciplinano la materia.

Ciò premesso, si illustrano le linee di indirizzo alle quali le SS.LL. vorranno informare la loro attività nelle tre fattispecie indicate in oggetto.

L’art. 31, comma 2 del D.Lgs 25 luglio 1998, n. 286, dispone che al minore straniero, iscritto nel permesso di soggiorno o nella carta di soggiorno del genitore ovvero dello straniero affidatario, al compimento dei quattordici anni è rilasciato un permesso di soggiorno per motivi familiari valido fino alla maggiore età, ovvero una carta di soggiorno.

L’assertività della disposizione (che diversamente da altre non richiama una mera possibilità ma ha carattere imperativo) è tale da escludere che si possa condizionare il rilascio del permesso citato all’allegazione della fotocopia del passaporto o di altro documento equipollente.

La norma di cui al comma 2 del citato art. 31 non mira, infatti, a costituire una nuova condizione giuridica soggettiva in capo al minore ma a riconoscere la perdurante validità di quella preesistente, che ha determinato l’iscrizione del minore nel permesso di soggiorno o nella carta di soggiorno di uno o di entrambi i genitori sulla base di una identificazione certa dello stesso.

Il permesso di soggiorno di cui al citato comma 2 costituisce, pertanto, una mera novazione ope legis del precedente titolo giuridico che ha come unico presupposto il compimento dei quattordici anni e che attesta il diritto del minore a soggiornare nel territorio dello Stato.

In tal senso depone anche il preminente interesse del minore a non essere privato dei diritti conseguenti al rilascio del titolo di soggiorno, nonché la sua non espellibilità, come stabilito dall’art. 19 del comma 2 del Testo Unico.

Le SS.LL. vorranno pertanto rilasciare un autonomo permesso di soggiorno per motivi familiari al minore ultraquattordicenne subordinandolo alla sola verifica degli accertamenti già effettuati in occasione della precedente iscrizione nel titolo di soggiorno del genitore.

L’art. 32, comma 1, del D.Lgs. 25.7.1998, n. 286 prevede che, oltre ai minori stranieri regolarmente conviventi con il genitori o sottoposti all’affidamento familiare, anche i minori stranieri “comunque affidati ai sensi dell’art. 2 della legge 4 maggio 1983, n. 184”, al compimento della maggiore età, possano ottenere un permesso di soggiorno per motivi di studio, di accesso al lavoro, di lavoro subordinato o autonomo, nonché per esigenze sanitarie o di cura.

La Corte Costituzionale, con sentenza n. 198/2003, ha ritenuto che in tale norma debba essere compreso anche il minore straniero sottoposto a tutela, in ragione dell’identità dei fini perseguiti dagli istituti dell’affidamento e della tutela.

Lo stesso art. 32, negli ulteriori commi introdotti con la Legge 30.7.2002, n. 189, rende possibile rilasciare un permesso di soggiorno delle tipologie sopra specificate ai minori stranieri non accompagnati purché siano presenti sul territorio nazionale da non meno di tre anni e abbiano seguito un progetto di integrazione sociale e civile per non meno di due anni.

Sul contenuto di tale articolo è più volte intervenuto il Consigli di Stato (sentenze n. 1681/05 del 1.2.2005 e n. 564/07 del 28.11.2006) precisando che la fattispecie descritta al comma 1 (finalizzata alla tutela dell’unità del nucleo familiare in cui il minore sia inserito naturaliter ovvero in virtù di un provvedimento di affido o di sottoposizione a tutela) non deve essere confusa con la “ulteriore e distinta fattispecie” contenuta nei commi 1 bis e 1 ter.

Il Consiglio di Stato ha ritenuto che il comma 1 dell’art. 32 esige requisiti alternativi a quelli stabiliti dai commi 1 bis e 1 ter e che, pertanto, il rilascio del permesso di soggiorno non può essere condizionato dal loro cumulo. Ed infatti il comma 1 fa riferimento ai minori stranieri sottoposti a qualunque tipo di affidamento o a tutela mentre i commi 1 bis e 1 ter si riferiscono ai minori stranieri non accompagnati che “versano in una diversa situazione e per i quali il legislatore ha richiesto il requisito dell’ammissione al progetto di integrazione sociale e civile”.

In tutte le fattispecie sopra indicate si può presumere, infatti, che esista un percorso di integrazione – compiuto o in corso di evoluzione – del minore straniero nella comunità nazionale e che una sua eventuale interruzione sarebbe causa di disagio ed esclusione, oltre a determinare una situazione di irregolarità per lo straniero neo-maggiorenne.

Premesso quanto sopra, le SS.LL. vorranno adeguare la propria attività provvedimentale alle riferite interpretazioni giurisprudenziali, al fine di garantire l’omogenea applicazione delle previsioni del predetto art. 32.

Pertanto, nel caso in cui un minore straniero sia stato sottoposto ad un provvedimento formale di affidamento o tutela, le SS.LL., al compimento della maggiore età, potranno rilasciare allo stesso un permesso di soggiorno indipendentemente dalla durata della sua presenza sul territorio nazionale, dalla frequentazione di un progetto di integrazione o dal provvedimento del Comitato minori stranieri di “non luogo a procedere al rimpatrio”.

Nell’ipotesi in cui ad un minore straniero che, al compimento del diciottesimo anno di età, risulti inserito in progetti di durata almeno biennale gestiti dagli Enti locali e sia presente da almeno tre anni sul territorio nazionale, potrà essere rilasciato un permesso di soggiorno a prescindere dalla sottoposizione o meno del minore stesso ad un provvedimento di affidamento o tutela.

Resta fermo che, in entrambi i casi il rilascio del titolo sarà subordinato all’accertamento della sussistenza degli ulteriori requisiti soggettivi ed oggettivi prescritti per lo specifico tipo di permesso richiesto.

Il D.Lgs. 25.7.1998, n. 286 prevede (art. 31, comma 2) che al minore straniero di quattordici anni, già iscritto nel permesso o nella carta di soggiorno del genitore, sia rilasciato un permesso di soggiorno per motivi familiari, valido fino ai diciotto anni, al compimento dei quali (art. 32, comma 1) può essergli rilasciato un permesso di soggiorno autonomo per le seguenti motivazioni: di studio, di accesso al lavoro, subordinato o autonomo, per esigenze sanitarie o di cura.

Può accadere, tuttavia, che il giovane straniero regolarmente soggiornante, raggiunta la maggiore età, abbia ancora incertezze sul proprio futuro di studio o lavorativo e, anche potendo rimanere a carico dei genitori, non sia in grado di soddisfare i requisiti prescritti per il rilascio di uno dei permessi citati.

La questione merita di essere risolta avendo a mente che la Corte di Cassazione ha più volte esaminato casi di permanenza del figlio, seppure maggiorenne, presso i genitori (Sez. I, 03/04/2002, n. 4765; Sez I, 30/08/1999, n. 9109; Sez. I, 08/09/1998, n. 8868; Sez. I, 07/05/1998, n. 4616) precisando che, fin quando il giovane abbia raggiunto una propria indipendenza economica ed una appropriata collocazione nel contesto sociale, i suoi genitori hanno l’obbligo di mantenerlo.

Tale orientamento si inquadra nel più generale dovere/diritto dei genitori di mantenere, istruire ed educare i figli, stabilito dall’art. 30 della Costituzione e riconosciuto dalla Corte Costituzionale (Sentenza n. 28 del 12/19 gennaio 1995; Sentenza n. 203 del 17/26 giugno 1996) quale diritto fondamentale della persona e, in quanto tale, spettante anche ai cittadini stranieri. In quest’ottica l’art. 2, comma 2 del citato Testo Unico sull’Immigrazione (n. 286/1998) estende i diritti in materia civile allo straniero regolarmente soggiornante.

E’ inoltre importante considerare che lo stesso Testo Unico, all’art. 5, comma 5, impone anche di tutelare l’unità, l’integrità e la salvaguardia della famiglia e dei suoi legami. Ed il più recente D.Lgs. 8 gennaio 2007, n. 5 prevede che ai fini del diniego di un permesso di soggiorno per ricongiungimento familiare, ovvero dell’espulsione della persona già ricongiunta, si debba tenere conto “della natura e della effettività dei vincoli familiari dell’interessato” oltre che “della durata del suo soggiorno sul territorio nazionale”.

Alla luce di quanto sopra, si ritiene che i riferimenti normativi richiamati consentano di interpretare la fattispecie in esame attraverso il ricorso all’art. 30, comma 3 del Testo Unico ove si stabilisce che il permesso di soggiorno per motivi familiari abbia “la stessa durata del permesso di soggiorno del familiare straniero in possesso dei requisiti per il ricongiungimento ai sensi dell’art. 29 ed è rinnovabile insieme con quest’ultimo”.

Pertanto, oltre a quanto previsto dal citato art. 32, comma 1, agli stranieri che, al compimento del diciottesimo anno di età, siano titolari di un permesso di soggiorno per motivi familiari, potrà essere rinnovato il proprio titolo di soggiorno per la stessa durata di quello del genitore e purché quest’ultimo soddisfi le condizioni di reddito e di alloggio richieste per il ricongiungimento familiare dal comma 3 dell’art. 29 del predetto Testo Unico.

Nel sottolineare la particolare rilevanza e delicatezza delle questioni esaminate, si invitano le SS.LL. a voler impartire le opportune disposizioni atte a garantire l’applicazione delle presenti direttive e si ringrazia per la consueta collaborazione.