Per la libertà di movimento, per i diritti di cittadinanza

pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 64 del 17 marzo 2000

Direttiva del Ministero dell’Interno del 1 marzo 2000

Definizione dei mezzi di sussistenza per l'ingresso ed il soggiorno degli stranieri nel territorio dello Stato.

Il Ministro dell’interno:

Visto l’art. 4, comma 3, del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, recante il testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell’immigrazione e norme sulla condizione dello straniero, di seguito denominato testo unico, che prevede la definizione con direttiva del Ministro dell’interno dei mezzi di sussistenza per l’ingresso dello straniero in Italia anche sulla base dei criteri indicati nel documento programmatico di cui al precedente art. 3, comma 1;

Visto il regolamento di attuazione del testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell’immigrazione e norme sulla condizione dello straniero, emanato con decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1999, n. 394, di seguito denominato regolamento;

Visto il documento programmatico relativo alla politica dell’immigrazione e degli stranieri nel territorio dello Stato, emanato, a norma dell’art. 3 del testo unico con decreto del Presidente della Repubblica 5 agosto 1998, nella parte in cui indica i criteri generali per la definizione dei mezzi di sussistenza per l’ingresso e il soggiorno degli stranieri;

Visto il regolamento (CE) n. 2866/98 del Consiglio dell’Unione europea in data 31 dicembre 1998 sui tassi di conversione tra l’euro e le monete degli Stati membri che adottano l’euro;

Emana la seguente direttiva:

Art. 1

1. La presente direttiva si applica ai cittadini stranieni come individuati dall’art. 1 del testo unico e definisce i criteri per quantificare i mezzi di sussistenza da dimostrare, nell’ambito delle condizioni per l’ingresso nel territorio nazionale e per il rilascio del visto, ove previsto.

2. Nei casi di ingresso dello straniero per motivi di lavoro subordinato ai sensi dell’art. 22 del testo unico, la disponibilità dei mezzi di sussistenza e di idonea sistemazione si intende dimostrata dalla richiesta del datore di lavoro disciplinata dal medesimo art. 22.

3. La disponibilità dei mezzi di sussistenza può essere comprovata mediante esibizione di valuta o fideiussioni bancarie o polizze fideiussorie assicurative o titoli di credito equivalenti ovvero con titoli di servizi prepagati o con atti comprovanti la disponibilità di fonti di reddito nel territorio nazionale.

4. Gli importi monetari fissati nella presente direttiva verranno annualmente rivalutati previa applicazione dei parametri relativi alla variazione media annua, elaborata dall’ISTAT e calcolata in base all’indice sintetico dei prezzi al consumo relativi ai prodotti alimentari, bevande, trasporti e servizi di alloggio.

Art. 2

1. Salvo che le norme del testo unico o del regolamento dispongano diversamente, lo straniero deve indicare l’esistenza di idoneo alloggio nel territorio nazionale e la disponibilità della somma occorrente per il rimpatrio, comprovabile anche con l’esibizione del biglietto di ritorno.

Art. 3

1. I mezzi di sussistenza minimi necessari a persona per il rilascio del visto e per l’ingresso nel territorio nazionale per motivi turistici sono definiti secondo l’allegata tabella A.

Art. 4

1. I mezzi di sussistenza minimi necessari per il rilascio del visto e l’ingresso nel territorio nazionale ai sensi dell’art. 23, comma 4, del testo unico sono determinati da:
a) disponibilità di una somma non inferiore alla metà dell’importo annuo dell’assegno sociale;
b) disponibilità delle somme necessarie al pagamento del contributo previsto per l’iscrizione al Servizio sanitario nazionale ovvero polizza assicurativa per cure mediche e ricovero ospedaliero valida per il territorio nazionale e per il periodo di soggiorno.

Art. 5

1. Oltre la disponibilità della somma necessaria al pagamento del contributo previsto per l’iscrizione al Servizio sanitario nazionale o l’esibizione di specifica polizza assicurativa per cure mediche e ricoveri ospedalieri di validità pari alla durata del soggiorno, i mezzi di sussistenza minimi, da esibire da parte dello studente o del garante previsto dall’art. 39, comma 3 del testo unico, necessari per il rilascio del visto e dell’ingresso per motivo di studio, sono definiti secondo i parametri previsti dall’art. 34 del regolamento rapportati al numero dei mesi del permesso di soggiorno richiesto.

2. La documentazione attestante l’ottenimento di borse di studio o di altre facilitazioni previste dall’art. 46 del regolamento è sufficiente, se di importo pari a quanto previsto nel comma 1, o concorre, se di importo inferiore, a comprovare il requisito dei mezzi di sussistenza.

Art. 6

1. Fatte salve le disposizioni precedenti e fatta eccezione per i casi espressamente regolamentati dal testo unico e dal regolamento attuativo, per gli altri casi previsti dal testo unico, i mezzi di sussistenza sono determinati ai sensi del precedente art. 3.

2. Restano ferme forme più favorevoli di modalità di ingresso stabilite in virtù di specifici accordi.
Le amministrazioni competenti cureranno l’applicazione della presente direttiva che sarà pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.