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Direttiva rimpatri – Il Tribunale di Bologna revoca una condanna per art. 14, c.5-quater del Testo Unico perchè il fatto non è più previsto dalla legge come reato

Il giudice dell'esecuzione aderisce all'orientamento dell'abolitio criminis: il provvedimento amministrativo incide sul precetto penale.

Pubblichiamo una importante pronuncia del Tribunale di Bologna (Dott.ssa Gabriella Castore, depositata il 16 marzo 2011), che in qualità di giudice dell’esecuzione revoca la sentenza di condanna per art. 14, c.5-quater del Testo Unico perché il fatto contestato non è più previsto dalla legge come reato, disponendo altresì la cancellazione delle relative iscrizioni dal casellario giudiziale.

“La direttiva europea – sostiene lo stesso giudice -, certamente self executing, almeno in parte qua, si trova in insanabile contrasto con la normativa interna, come è stato sottolineato da tutti i commentatori e nelle prime pronunce dei giudici di merito (vedi la motivazione dello stesso Tribunale di Bologna del 20 gennaio 2011, Dott.ssa Zaccariello).

Nel caso di specie la norma penale non va applicata, in quanto la struttura del reato è permanente ed ingloba nel precetto il presupposto dell’atto amministrativo evidentemente incompatibile con il disposto della nuova disciplina comunitaria.

Lo stesso provvedimento “non può esplicare effetti perché sebbene legittimamente emanato alla stregua dell’ordinamento interno, dopo il 24 dicembre 2010 non può più produrre effetti, perché detti effetti risulterebbero in contrasto con la normativa comunitaria medio tempore entrata in vigore.

Secondo l’art. 673 c.p.p. infatti, nel caso di abrogazione della norma incriminatrice, il giudice dell’esecuzione revoca la sentenza di condanna dichiarando che il fatto non è più previsto dalla legge come reato adottando i relativi provvedimenti.

La declaratoria, assieme al provvedimento di revoca della sentenza di condanna confermata dalla stessa corte di Appello di Bologna, rappresenta un passo in avanti sulla stessa linea di molte delle pronunce demolitorie della fattispecie di inottemperanza, che accolgono l’interpretazione radicale dell’impatto della direttiva rimpatri sulle incriminazioni connesse alle espulsioni.

Pronuncia del Tribunale di Bologna n. 124 del 16 marzo 2011