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Direttiva rimpatri – Legittimità costituzionale dell’art 14, co 5 quater

a cura dell'Avv. Piero Sabellini

Il mancato recepimento in Italia della Direttiva Europea n. 2008/115/CE entro i termini prescritti, non poteva che far emergere profili di illegittimità costituzionale tra l’Art. 117 Cost. con il Testo Unico sull’Immigrazione.
Accadeva che un cittadino extracomunitario di origine albanese, era stato raggiunto da un Decreto di Espulsione dal territorio nazionale, emesso dal Prefetto della Provincia di Ragusa, sul presupposto della mancata regolarizzazione da parte dell’imputato della propria posizione di soggiorno. Su tale atto si è poi incardinato il sub-procedimento amministrativo, conclusosi con l’emissione dell’Ordine Questorile di lasciare il territorio nazionale, emesso dal Questore della Provincia di Ragusa. Entrambi tali provvedimenti amministrativi, ossia il decreto prefettizio e l’ordine questorile, pur legittimamente assunti, erano divenuti integralmente inefficaci a seguito del sopravvenuto contrasto delle norme che disciplinano il procedimento amministrativo di espulsione (contenute agli Artt. 13 e 14 T.U. Immigrazione) con le disposizioni contenute nella Direttiva 2008/115/CE del 16 dicembre 2008.
Il 16 dicembre 2008 è stata infatti adottata dall’Unione Europea la Direttiva n. 2008/115/CE, recante norme e procedure comuni applicabili negli stati membri al rimpatrio dei cittadini di paesi terzi il cui soggiorno è irregolare. Le norme contenute nel provvedimento normativo di carattere sovranazionale, devono trovare applicazione in tutte le procedure di rimpatrio degli immigrati irregolari. Il 24 dicembre 2010 è scaduto il termine entro il quale i singoli stati membri avrebbero dovuto adeguare i rispettivi ordinamenti al contenuto normativo della Direttiva.
La predetta Direttiva comunitaria non essendo immediatamente applicabile nell’ordinamento giuridico italiano, determina un contrasto tra la stessa norma comunitaria e la norma interna, rappresentata dal T.U. Immigrazione.
All’udienza fissata innanzi al Giudice unico del Tribunale di Modica, successiva rispetto a quella di convalida del fermo (il Giudice convalidava il fermo ma ordinava la scarcerazione dell’imputato), è stato rilevato ed eccepito il contrasto già indicato al precedente capoverso, tra la norma comunitaria e quella nazionale ad essa incompatibile, contrasto che non poteva che essere ravvisato appunto in un profilo di illegittimità costituzionale della norma nazionale alla stregua dell’Art. 117 Cost. come integrato dalla Direttiva 2008/115/CE. Dalla constatata impossibilità di poter effettuare una interpretazione costituzionalmente conforme, è stato chiesto all’organo Giudicante di sollevare Questione di Legittimità Costituzionale di fronte alla Consulta, previa sospensione del procedimento penale.
Il Giudice unico del Tribunale di Modica, con ordinanza del 01 marzo 2011, dichiarava irrilevante e non manifestamente infondata la Questione di Legittimità Costituzionale relativa all’Art. 14, comma 5 quater del D.lgs 286/1998, sospendendo il giudizio in corso e disponendo la trasmissione degli atti alla Corte Costituzionale.

Le considerazioni fin qui svolte impongono comunque di ritenere che in presenza di una sequenza di provvedimenti amministrativi chiaramente illegittimi, ancorché per effetto del sopraggiungere della norma europea configgente con le norme che fondano la potestà amministrativa, non possa che procedersi alla inapplicazione delle norme che disciplinano il procedimento amministrativo di espulsione (contenute in particolare agli Artt. 13 e 14 D.lgs 286/1998) e conseguentemente alla disapplicazione amministrativa del Decreto di Espulsione emesso dal Prefetto e dell’Ordine di allontanamento dal T.N. emesso dal Questore.
La disapplicazione di entrambi i provvedimenti impedirebbe quindi di ritenere integrato il fatto materiale tipico del delitto contestato.

Ordinanza del Tribunale di Modica di remissione alla Corte Costituzionale dell’art 14, comma 5 quater