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Direttiva rimpatri – Per il Tribunale di Bologna il reato ex art. 14, c.5-ter T.U. non è più previsto dalla legge

Le motivazioni della Dott.ssa Zaccariello, Tribunale monocratico di Bologna

– Leggi le motivazioni del Giudice, Dott.ssa Zaccariello

Il giudice fa proprio l’orientamento demolitorio delle fattispecie incriminatrici di cui all’art. 14, c.5 ter e quater del Testo Unico.
Il reato, come riportato nella motivazione “risulta incompatibile con la direttiva comunitaria 2008/115/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 16 dicmbre 2008 la quale è immediatamente applicabile in Italia dal 25.12.10, giacchè il 24.12.2010 è infruttuosamente scaduto il termine per la relativa attuazione da parte del legislatore nazionale. Le norme incriminatrici introducono un trattamento deteriore per lo straniero rispetto al disposto comunitario, sotto il profilo della libertà personale.”
Secondo il Tribunale di Bologna in composizione monocratica, l’Autorità Giudiziaria penale è tenuta in forza dei trattati e dello stesso art.11 Cost. ad assicurare la diretta applicazione delle fonti U.E. dotate di effetto diretto, tramite la corretta applicazione della normativa interna da interpretare in modo conforme ai principi comunitari. Pertanto ne deriva la non applicazione (rectius, disapplicazione) delle norme incriminatrici incompatibili.
Il reato contestato all’imputato ha carattere permanente e la condotta conforme alla fattispecie ex art. 14, c.5-ter è cessata il giorno 25.12.2010 dal momento che la norma in oggetto da tale data non è più applicabile alla fattispecie in esame per contrasto con una norma comunitaria dotata di effetto diretto.
Conseguentemente il segmento di condotta perseguita durante l’operatività della direttiva comunitaria non è più reato.
Nella legislazione italiana la situazione di fatto per cui una condotta penalmente rilevante ad un certo punto diventa lecita è regolata dall’art. 2,c.2 c.p. che recita: “nessuno può essere punito per un fatto che, secondo la legge posteriore, non costituisce reato”.
Pertanto, il giudice dichiara non doversi procedere nei confronti dell’imputato perchè il fatto a lui ascritto non è più previsto come reato.
Quanto alla funzione della norma di procedura applicata, l’art. 129 c.p.p., costituisce una garanzia dell’imputato. Questo meccanismo di proscioglimento anticipato assicura il contemperamento delle esigenze di economia processuale ed al contempo dell’interesse dell’imputato ad ottenere una tempestiva pronuncia di non punibilità.
Applicandola al caso in esame, il giudice di Bologna anticipa l’accertamento del fatto considerando il reato commesso non più tale, quindi esitinto, e pertanto dichiarando il non doversi procedere nei confronti di un soggetto rispetto al quale l’Autorità Giudiziaria non ha più interesse a procedere penalmente.