Per la libertà di movimento, per i diritti di cittadinanza

Direttiva rimpatri – Un provvedimento pessimo, ma non quanto la Bossi-Fini

Intervista ad Emilio Santoro, Docente di filosofia e sociologia del diritto all'Università di Firenze e fondatore di Altro Diritto

Il 18 giugno il Parlamento europeo ha approvato la direttiva rimpatri.
Tra le disposizioni previste, la possibilità di prolungare i tempi di detenzione per migranti irregolari fino a 18 mesi, regole processuali che mettono in discussione le garanzie degli imputati, possibilità di detenzione per i minori non accompagnati, così come la possibilità di espusioni verso i paesi di transito.
Su questo tema abbiamo intervistato Emilio Santoro, docente di filosofia e sociologia del diritto all’Università di Firenze e fondatore di Altro Diritto, centro di documentazione su carcere, devianza e criminalità.

D: Prof. Santoro, che Europa si disegna con questo tipo di provvedimento?

R: La direttiva è molto generica e molto vaga, la rileggendola con attenzione si può considerare come un bicchiere mezzo vuoto e mezzo pieno, quantomeno guardandola dal punto di vista della normativa italiana. Ha sicuramente elementi molto deleteri, il principale è sicuramente la possibilità di poter mettere in un centro di permanenza temporanea i minori e questo è probabilmente in contrasto con la Convenzione di New York sui diritti del fanciullo, per cui lascia molto perplessi e molto scettici anche sulla possibilità di eseguire realmente questo trattenimento, perché qualsiasi Corte Costituzionale di un paese europeo, credo abbia molti dubbi. In Italia su questo argomento ci sono molti dubbi, il nostro articolo 10 della Costituzione dice che il trattamento dello straniero deve essere fatto nel rispetto dei trattati internazionali, quindi anche della Convenzione di New York sui diritti del fanciullo. E’ tra l’altro è una direttiva che fissa limiti massimi, per cui lascia una grande discrezionalità agli Stati.
Sicuramente è un segnale molto brutto di quello che in questo momento è l’umore dell’Europa. Le dichiarazioni, anche del Partito Socialista Europeo, dei Democratici italiani al Parlamento Europeo, sono per certi versi allucinanti sui i motivi per cui si sono astenuti o hanno addirittura votato a favore di questa direttiva.
Se noi però la vediamo dal punto di vista interno non è tutto così brutto, perché la nostra legge, la Bossi-Fini, a volte è peggio della direttiva.
C’è questo prolungamento della detenzione amministrativa fino ad un anno e mezzo, in realtà, fino a 6 mesi prorogabile per un altro anno, cioè fino a un anno e mezzo complessivamente, però, anche qui dipende dal singolo Stato e dubito che la Corte Costituzionale italiana consenta una violazione dell’articolo 13 di queste dimensioni, anche perché la direttiva stessa fissa dei criteri di proporzionalità, cioè di un rischio di fuga o di una resistenza dello straniero ad essere rimpatriato. Anche se poi si fissano, o meglio si evita di farlo, alcune deroghe che potrebbero essere utilizzate pericolosamente.
Ma sotto questo aspetto io penso che la Direttiva faccia saltare il nostro sistema di automatismo dei rimpatri accompagnati, cioè, la Direttiva dice che il trattenimento, il rimpatrio forzato, si può fare esclusivamente quando ci sono dei rischi concreti di sottrazione o di resistenza al rimpatrio, per cui, per noi che abbiamo una legge che fissa per principio il rimpatrio accompagnato, la Direttiva potrebbe impedire di conservare questo sistema e caso per caso dovrà essere valutata la cosa.
Sul processo: è vero che la direttiva non fissa nessuna grande garanzia, però almeno ne fissa una che noi abbiamo formalmente riconosciuta dalla Corte Costituzionale, ma che non è presente nella legge e quindi è sempre ignorata di fatto dai giudici. Quella della possibilità del giudice di rinviare l’esecuzione dell’espulsione e del trattenimento, per accertare se questa espulsione e questo trattenimento siano giustificati.
Oggi il nostro controllo giudiziale sull’espulsione e sul trattenimento è puramente formale sull’atto e non è mai un controllo sostanziale, la Corte Costituzionale lo ha detto, ha detto ai giudici, ai Giudici di Pace in questo caso, che potevano rinviare la cosa e accertare tutti i problemi di fatto che ritenevano opportuni, ma non essendo scritto nelle legge i giudici non lo fanno mai. La Direttiva dice che lo devono fare e che possono quindi rinviare per fare gli accertamenti, quindi penso che anche qui costringerà a migliorare un poco la legge italiana.

Per questo dico che è una bruttissima direttiva, ma siccome noi abbiamo una bruttissima legge, sotto alcuni aspetti per noi il bicchiere è mezzo vuoto e mezzo pieno.

D: Diciamo che questa Direttiva, che nel tentativo di armonizzare le ormative dei diversi stati sembra aver preso le cose peggiorni che gli stessi erano riusciti a partorie, non è riuscita ad essere peggiore della legge italiana in materia di immigrazione?

R: Sì. Per esempio, un anno e mezzo di detenzione amministrativa, che deriva dalla Germania, dove c’è questa previsione forte, andrà verificato. Sembra che anche in Germania nessuno stia mai più di 6 mesi, cioè la proroga dell’anno non esiste; questo anche per le difficoltà nel tenere ricnchiuse le persone per così tanto tempo.
La Direttiva ha ripreso questa normativa tedesca fissando limiti massimi. Come sempre accade, in questa maniere non costringe nessuno a modificare le leggi vigenti, accontentando tutti quanti: è sicuramente il frutto di una mediazione di questo genere.
Tuttavia devo dire che, per quanto riguarda l’Italia, non ha colto tutte le storture e le violazioni dei diritti che abbiamo nella nostra legge, mentre in alcuni casi, come per il trattenimento nei Cpte la possibilità di farlo anche per i minori, consente al nostro legislatore di peggiorare la nostra legge. In questi casi però ci sono anche alcuni limiti costituzionali per cui bisognerà vedere quanto questo potrà veramente essere fatto.
Dall’altra parte, su alcuni altri aspetti, probabilmente ci costringe a migliorare un pochino la situazione.

D: C’è dunque sempre uno scarto tra ciò che è proposto, e spesso spettacolarizzato come giro di vite e ciò che invece poi, nella realtà, viene esercitato e praticato anche in tema di diritto. Per limiti evidentemente costituzionali o di diritto internazionale, ma anche per limiti posti dalla realtà, prendiamo il caso del reato di immigrazione clandestina che non avrà poche difficoltà ad essere applicato.

R: Sicuramente ci sono due tendenze contrapposte: da un lato la tendenza a fare leggi molto larghe per poi lasciare un’ ampia discrezionalità a chi effettivamente controlla il territorio sul fatto di utilizzarla o no, ma questo non è vero solo per i migranti.
Pensate al tentativo di criminalizzare gli utenti delle droghe leggere: questa è una tendenza di governo di controllo della popolazione attuale, non si fanno più le leggi tassative che danno certezza del diritto, si fanno leggi che teoricamente prevedono la criminalizzazione di masse infinite di popolazione, sapendo benissimo che di fatto questo non è possibile.
Sull’uso delle droghe leggere non si può criminalizzare il 60-70% dei ragazzi tra i 14 e i 20 anni, si sa benissimo che questo non è possibile, però vuol dire lasciare un ampia discrezionalità all’autorità amministrativa, così come per tutte le misure repressive dell’immigrazione irregolare.
Nell’ultimo rapporto del Censis viene detto che molte persone che erano state regolarizzate con la sanatoria di Tremonti del 2002 sono piano piano ritornate nella clandestinità, perché il mercato nero del lavoro è più efficiente del mercato trasparente e per un immigrato, dato il tipo di controlli a cui è sottoposto, lavorare in nero è impossibile. E’ impossibile cioè lavorare in nero mantenendo una posizione regolare di soggiorno, perchè più o meno ogni anno deve andare a rendere conto della sua presenza sul territorio, così, se non riesce a trovare lavoro in regola, si affiderà al lavoro nero, tornando nella irregolarità.
Allora questa è una forma di criminalizzazione fatta per lasciare un ampio controllo amministrativo; dentro questo poi ci si scontra appunto, si arriva di fatto davanti ad un giudice, ci sono i limiti costituzionali, ci sono i limiti dei trattati internazionali quindi certo nel caso singolo si riescono a far valere qualche volta o almeno nelle migliori delle ipotesi.
Questa è una situazione che purtroppo difficilmente è immaginabile, che cambierà, perché mi sembra anzi che l’andamento generale dell’Europa, e questa Direttiva lo conferma, è proprio di andare in questo senso.
Leggendo la Direttiva ci si accorge che è piena di condizionali, di “può” e via dicendo; c’è, mi sembra, la sostanziale consapevolezza che oggi non si riescano a governare le popolazioni, autoctone e migranti, con la certezza del diritto, conformemente ai principi dello stato di diritto, per cui si tende poi a lasciare ampia discrezionalità alle autorità amministrative, riversando poi sui giudici la tutela minima dei diritti.

Intervista a cura di Nicola Grigion, Progetto Melting Pot Europa