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Diritti dei lavoratori – Il lavoro a chiamata

rubrica a cura dell’Associazione per i Diritti dei Lavoratori (ADL Cobas)

Il lavoro intermittente (detto anche a chiamata o job on call) è un rapporto di lavoro di natura subordinata che può essere stipulato a tempo determinato o a tempo indeterminato. Per i periodi in cui non c’è la prestazione di lavoro il lavoratore rimane formalmente alle dipendenze del datore di lavoro che può chiamarlo al lavoro, ma che per il periodo durante il quale non utilizza il lavoratore non ha alcun obbligo nè retributivo nè contributivo.

Obbligo di risposta alla chiamata
L’unica eccezione a quest’ultima affermazione è prevista nel caso in cui il lavoratore in sede di stipula del contratto si sia obbligato a rispondere alla chiamata del datore di lavoro (si è obbligato ad effettuare la prestazione lavorativa – salvo grave impedimento) ricevendo in cambio di tale vincolo un importo definito dal CCNL a prescindere dal suo effettivo utilizzo.

Inutile dire che tale ipotesi, obbligando il datore di lavoro a retribuire una persona a prescindere dal suo utilizzo per avere la certezza di averlo a disposizione, è del tutto residuale, soprattutto perchè coloro i quali accettano un siffatto contratto difficilmente rifiuteranno di lavorare al momento della chiamata.

Il contratto può essere stipulato
– Per lo svolgimento di prestazioni di carattere discontinuo o intermittente secondo le esigenze individuate dai contratti collettivi ovvero per periodi predeterminati nell’area della settimana, del mese o dell’anno. Sarà la contrattazione collettiva che individuerà sia le citate “esigenze”, sia i “periodi predeterminati” che giustificano il ricorso all’istituto;
– Sempre per prestazioni rese da soggetti con più di 55 anni di età anche pensionati;
– Sempre per prestazioni rese da soggetti con meno di 24 anni di età.

A far data dal 18 luglio 2012 non è più possibile stipulare contratti di lavoro a chiamata con soggetti non aventi i requisiti anagrafici sopra illustrati.

Cumulo con altri contratti di lavoro
In linea generale è possibile stipulare più contratti di lavoro intermittente con datori di lavoro differenti e/o stipulare un rapporto di lavoro intermittente ed altre differenti tipologie contrattuali.

Contenuto del contratto di lavoro
1. Durata e ipotesi oggettive o soggettive che ne consentono la stipulazione;
2. Stipendio spettante;
3. Forme e modalità con le cui il datore di lavoro è legittimato a richiedere la prestazione

Il CCNL determina le modalità con le quali questi elementi devono essere scritte nel contratto.

Obbligo di comunicazione anticipata
Dall’entrata in vigore della riforma fornero (18 luglio 2012), il datore di lavoro è obbligato a comunicare agli organi competenti le giornate che verranno lavorate dal lavoratore a chiamata, almeno un giorno prima dell’inizio della prestazione lavorativa.

Divieti
Il contratto di lavoro intermittente non potrà essere stipulato nelle seguenti ipotesi:

  • per sostituire lavoratori in sciopero;
  • per assunzioni presso unità produttive nelle quali si sia proceduto, entro i 6 mesi precedenti, a licenziamenti collettivi riguardanti lavoratori adibiti alle stesse mansioni cui si riferisce il contratto di lavoro intermittente, salva diversa disposizione degli accordi sindacali;
  • per assunzioni presso unità produttive nelle quali sia in corso una sospensione o una riduzione dell’orario, con diritto al trattamento di CIG, rivolta a lavoratori adibiti alle mansioni cui si riferisce il contratto di lavoro intermittente;
  • da parte di imprese che non abbiano provveduto ad effettuare la valutazione dei rischi.

Conseguenze dell’illegittimità del contratto
Trasformazione del contratto intermittente in normale contratto di lavoro subordinato a tempo pieno e indeterminato.

Normativa di riferimento
– D. Lgs. n. 276/2003 come modificato dall’art. 1, co. 21, L. n. 92/2012
– Circolare Ministero lavoro n. 18/2012

Consigli utili
In caso di più contratti di lavoro verificare la compatibilità delle mansioni.

Gli stranieri
Possono stipulare contratti di lavoro a chiamata tutti gli stranieri titolari di un permesso di soggiorno che consente lo svolgimento di attività lavorativa. Secondo quanto stabilito dall’art 5, comma 3bis, lettera b) del Testo Unico Immigrazione, allo straniero titolare di un contratto di lavoro subordinato a tempo indeterminato, viene rilasciato un permesso di soggiorno della durata di due anni.
Gli stranieri titolari di un contratto di lavoro a chiamata potranno rinnovare il permesso di soggiorno. La giurisprudenza ha stabilito che in sede di rinnovo del permsso di soggiorno per motivi di lavoro, nel valutare il requisito reddituale, la Questura non potrà fare riferimento automatico alla soglia minima di reddito stabilita per il ricongiungimento familiare, cioè l’importo annuo dell’assegno sociale, ma dovrà invece fare una valutazione sulla storia lavorativa (redditi pregressi) e sulla prospettiva futura di reddito.