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Diritti in rotta. L’utilizzo delle navi quarantena per la sorveglianza sanitaria di persone già presenti sul territorio

Il quinto di sei articoli di approfondimento del progetto In Limine di ASGI

Uno dei rischi connessi al prolungato e sistematico utilizzo delle navi per la sorveglianza sanitaria dei cittadini stranieri giunti in Italia via mare deriva dalla normalizzazione ed estensione dell’applicazione di una misura che presenta forti criticità in termini di rispetto dei diritti di chi vi è sottoposto.

L’impatto di questa misura sulla qualità dei diritti dei cittadini stranieri è rilevante e rischia di legittimare altre pratiche di esclusione e confinamento in frontiera.

Questi rischi si sono concretizzati quando, fra settembre e ottobre 2020, il Ministero dell’Interno, con il supporto logistico della CRI, ha arbitrariamente trasferito sulle “navi quarantena” centinaia di cittadini stranieri risultati positivi al Covid-19 già titolari di protezione o in possesso di altri titoli di soggiorno, che si trovavano in centri di accoglienza sparsi sul territorio italiano. Tali trasferimenti sono avvenuti in assenza di comunicazione o informazione preventiva e senza alcuna valutazione di eventuali condizioni di vulnerabilità, inclusione sul territorio o presenza di legami familiari. I trasferimenti sono stati disposti dal Dipartimento per le Libertà Civili e l’Immigrazione del Ministero dell’Interno sulla base di provvedimenti non individuali, con cui veniva ordinato il trasferimento sulle navi di un certo numero di “migranti positivi al covid” provenienti da differenti province italiane. Alcuni cittadini stranieri sottoposti a tale misura hanno riportato di essere stati trasferiti nel cuore della notte senza aver ricevuto alcuna informazione e senza la notifica di alcun provvedimento che indicasse condizioni, durata o base giuridica della misura.

Le persone sono state perciò trattenute senza titolo presso le navi quarantena, un trattamento discriminatorio riservato esclusivamente ai cittadini stranieri, che ha determinato la compromissione di ulteriori diritti come il diritto alla libertà personale, alla vita privata e familiare e alla salute.

Lo stesso Garante nazionale dei diritti delle persone private della libertà personale ha espresso la sua preoccupazione sottolineando come tale prassi risultasse “priva di fondamento giuridico e di motivazione fattuale nonché critica sotto il profilo dei diritti e delle garanzie delle persone coinvolte, operatori inclusi.”

Tali trasferimenti sono stati attuati fuori dai casi previsti dal decreto del Capo della Protezione civile del 12 aprile 2020, che prevede l’utilizzo di navi come luoghi destinati all’isolamento fiduciario e la quarantena esclusivamente per gli stranieri soccorsi o arrivati autonomamente via mare e non già, come nel caso di specie, per stranieri già regolarmente soggiornanti e ospitati in centri di accoglienza. Una misura che appare discriminatoria e ingiustificata e che peraltro non risponde alle esigenze di prevenzione del contagio che avrebbero potuto essere soddisfatte diversamente e nel rispetto dei diritti dei cittadini stranieri risultati positivi al Covid-19. Alcuni di loro, ad esempio, si trovavano già in condizioni di isolamento seppure all’interno delle strutture di accoglienza dove risiedevano. Inoltre, ai sensi degli artt. 4 e 6, co. 7, D.L. 17 marzo 2020, n. 18 convertito con legge n. 27/2020, le autorità regionali possono provvedere all’attivazione di aree sanitarie temporanee sia all’interno che all’esterno di strutture di ricovero, cura, accoglienza e assistenza, pubbliche e private, o di altri luoghi idonei, per la gestione dell’emergenza Covid- 19, ed alla possibilità per i Prefetti di requisire strutture alberghiere o altri immobili idonei affinché sia assicurata la possibilità di ospitare persone in isolamento fiduciario qualora esse non possano trascorrere tale periodo presso il proprio domicilio. Risulta allora difficile comprendere le ragioni sottese alla prassi dei trasferimenti forzati presso le navi quarantena, anche e soprattutto alla luce delle modalità con cui questi sono stati effettuati e alla luce della mancanza di una base giuridica o di valide ragioni dal punto di vista della tutela della salute e della dignità personale di chi vi è stato sottoposto.

Infatti, nonostante le dichiarazioni della Ministra dell’Interno in merito al carattere eccezione di tali trasferimenti, appare utile sottolineare come, oltre ai profili di legittimità sopra descritti, queste misure abbiano comportato gravi conseguenze sulla condizione individuale delle persone interessate, laddove alcuni richiedenti asilo sono stati destinatari di provvedimenti di allontanamento illegittimamente emessi al termine del periodo di quarantena, e di prassi diversificate in merito al reinserimento in accoglienza oltre alle conseguenze in merito alla condizione sociale e lavorativa.

I primi quattro contributi:
Le navi quarantena come dispositivo di privazione della libertà personale
L’esperimento delle navi quarantena e le procedure di determinazione della condizione giuridica: una radicalizzazione dell’approccio hotspot
Le condizioni materiali di permanenza, i servizi e l’accesso alle cure
L’esperimento delle navi quarantena e i principali profili di criticità