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Diritto all’inserimento nel sistema di accoglienza SPRAR/Siproimi dei titolari di permesso per motivi umanitari: il decreto Salvini non è retroattivo

TAR per la Lombardia, sentenza del 10 luglio 2019

Si ringrazia per la segnalazione Marco Zanetta della Cooperativa Sociale K-Pax.

Un’importante sentenza del TAR lombardo sul diritto all’accoglienza nei progetti SPRAR delle persone titolari di protezione umanitaria, rispetto all’illegittima applicazione del decreto legge Immigrazione 113/2018 (cd Salvini).

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La sentenza del 10 luglio del TAR per la Lombardia, sezione di Brescia, che sancisce il diritto all’inserimento nel sistema di accoglienza SPRAR/Siproimi dei titolari di permesso per motivi umanitari che non vi sono mai stati inseriti, avendo presentato domanda di protezione internazionale prima dell’entrata in vigore del DL Immigrazione 113/2018.

Il ricorso è stato vinto da un cittadino straniero titolare di protezione umanitaria, con permesso di soggiorno rilasciato dalla Questura di Brescia a luglio 2018. Il cittadino era in accoglienza, a carico della Prefettura di Brescia, sino a qualche mese fa in un Cas (Centro Accoglienza Straordinario) del bresciano.

Il ricorrente aveva ricevuto il 1 Aprile 2019 la notifica della cessazione delle misure di accoglienza da parte del Prefetto Vardè (ex Prefetto di Brescia), a seguito dell’entrata in vigore del DL 113/2018 ed ha dovuto abbandonare il centro di accoglienza.
L’8 Aprile 2019 aveva fatto richiesta di ingresso nel progetto SPRAR di Breno ed il 12 Aprile 2019 era stato emessa la comunicazione di negazione all’inserimento in tale progetto da parte del Servizio Centrale dello SPRAR, in applicazione a quanto disposto dal DL 113/2018 ed in vigore dal 5/10/2018.

In riferimento alla sentenza della Cassazione del 19/02/2019 n. 4890, ovvero in considerazione dell’illegittima applicazione retroattiva della normativa DL 113/2018, il TAR di Brescia ha stabilito che il principio di non retroattività del DL Immigrazione si applica e riguarda anche il mantenimento del diritto all’accoglienza nel sistema SPRAR/Siproimi dei titolari di protezione umanitaria, in quanto la domanda di protezione internazionale è stata formalizzata prima del 5/10/2018, data di entrata in vigore del DL 113/2018.

Il TAR di Brescia ha annullato pertanto il decreto, disposto dal Prefetto, di revoca delle misure di accoglienza dal CAS, disponendo contestualmente l’inserimento del titolare di protezione umanitaria nel progetto SPRAR/Siproimi.

Secondo l’interpretazione del TAR di Brescia, tutti i titolari di protezione umanitaria che non hanno usufruito di un progetto SPRAR, avrebbero diritto ancora oggi ad accedere a tale sistema di accoglienza.

- Scarica la sentenza

PDF - 2.4 Mb
TAR per la Lombardia, sentenza del 10 luglio 2019

- Leggi anche: La protezione umanitaria non si cancella: da Brescia un altro colpo al "decreto Salvini", Duccio Facchini per Altreconomia.

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[ 17 luglio 2019 ]
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Accoglienza, Decreto legge Salvini su immigrazione e sicurezza, Decreto-Legge 4.10.2018, n. 113 | Legge 1.12.2018, n. 132 (Decreto Salvini), Permesso di soggiorno per motivi umanitari (art. 5, co. 6, D.lgs. N. 286/98), Revoca accoglienza
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