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Diritto all’unità familiare anche se manca il requisito di assenza di figli in patria sulla base di interpretazione costituzionalmente orientata

Tribunale di Torino, ordinanza del 17 agosto 2021

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Una recente ordinanza del Tribunale di Torino con la quale è stata accolta la domanda di ricongiungimento proposta da una cittadina albanese, pur mancando il requisito dell’assenza di figli nel paese di origine.

La signora N.I. presentava, presso la Questura di Torino, domanda di coesione familiare con la figlia residente a Torino ma tale domanda veniva rigettata sulla base del presupposto che la normativa non consentiva il ricongiungimento del genitore infra sessantacinquenne con la figlia residente in Italia qualora nel paese di origine vi sia altro figlio.
Avverso tale provvedimento veniva presentato ricorso ove si eccepiva la violazione degli artt. 5, 29 e 30 TUI, nonché del diritto all’unità familiare così come inteso dalla giurisprudenza della Corte Costituzionale e Corte Europea dei Diritti dell’Uomo.
Con provvedimento inaudita altera parte del 27.09.2019 il Giudice sospendeva l’efficacia esecutiva del provvedimento impugnato.
Con successiva ordinanza del 17 maggio (depositata il 17.08.2021), il Tribunale di Torino ha accertato – nel merito – il diritto della signora N.I. all’ottenimento del permesso di soggiorno per ricongiungimento familiare e, in accoglimento alle ragioni e deduzioni di parte ricorrente, il Giudice, preso atto che sia il marito che la figlia presente in Italia erano dotati di regolare permesso di soggiorno, evidenziava che “..nell’ambito di una lettura costituzionalmente orientata delle norme in esame, seppure la ricorrente – diversamente dal marito – non abbia raggiunto i 65 anni di età, tenuto conto della necessità di tutelare l’unità familiare della coppia, tale limite sia superabile anche se manca il requisito dell’assenza di figli in patria. Entrambi i coniugi erano a carico della figlia presente sul territorio italiano.“.
Ulteriormente, poiché la figlia residente in Albania della ricorrente soffriva di ernia discale e spondiloartrosi lombare avanzata, il Giudice ha rilevato che, seppure non si trattava di patologia che comporti pericolo di vita per la paziente, rappresentava in ogni caso un grave ostacolo all’espletamento di attività lavorativa e quindi di provvedere al sostentamento dei genitori.
La pronuncia rappresenta una decisione importante nel dare una concreta interpretazione ed attuazione al diritto al ricongiungimento in un ottica di tutela dell’unità familiare.

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Tribunale di Torino, ordinanza del 17 agosto 2021

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