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Diritto di asilo – Iscrizione anagrafica dei richiedenti e titolari di protezione internazionale, compresi accolti in strutture Emergenza Nord Africa

La Regione Emilia Romagna chiarisce il diritto all'iscrizione anagrafica e residenza

Leggi anche la Comunicazionedella Direzione per la Sanità e le politiche Sociali Regione Emilia Romagna

1) La materia dell’iscrizione anagrafica dei richiedenti protezione internazionale è
innanzitutto riconducibile alla casistica dell’iscrizione anagrafica degli stranieri
regolarmente soggiornanti.

Il primo riferimento è dunque l’art. 6, commi 7 e 8, del Testo Unico Immigrazione
(D.Lgs. 25 luglio 1998, n. 286), secondo cui:
7. Le iscrizioni e variazioni anagrafiche dello straniero regolarmente soggiornante
sono effettuate alle medesime condizioni dei cittadini italiani con le modalità previste dal regolamento di attuazione. In ogni caso la dimora dello straniero si considera abituale anche in caso di documentata ospitalità da più di tre mesi presso un centro di accoglienza. Dell’avvenuta iscrizione o variazione l’ufficio dà comunicazione alla questura territorialmente competente.
8. Fuori dei casi di cui al comma 7, gli stranieri che soggiornano nel territorio dello Stato devono comunicare al questore competente per territorio, entro i quindici giorni successivi, le eventuali variazioni del proprio domicilio abituale.”

Il Regolamento di attuazione del T.U.I. (D.P.R. 31 agosto 1999, n. 394), all’art.15,
prevede che:
1. Le iscrizioni e le variazioni anagrafiche dello straniero regolarmente
soggiornante sono effettuate nei casi e secondo i criteri previsti dalla legge 24 dicembre 1954, n. 1228, e dal regolamento anagrafico della popolazione residente, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 30 mangio 1989, n.223, come modificato dal presente regolamento.”

2) Specifiche indicazioni sono poi state fornite dal Ministero dell’Interno, al fine di tenere in considerazione la condizione particolare dei richiedenti o titolari di protezione internazionale, i quali non possono rivolgersi alle autorità del proprio Paese di provenienza.
Il 6 novembre 2006, nella risposta ad un quesito rivolta al Ministero dell’Interno e
pubblicata sul sito internet del Ministero, nella rubrica “L’esperto risponde”, si legge
che:
Per quanto riguarda lo specifico caso dei rifugiati politici, dei richiedenti asilo e simili, questi cittadini di norma sono sprovvisti di passaporto; ciò tuttavia, non può pregiudicare il diritto all’iscrizione anagrafica qualora i predetti siano regolarmente soggiornanti ed a condizione, valida per tutti i cittadini, italiani o stranieri, che possano essere identificati. A tal fine, mancando un passaporto o documento equipollente, si ritiene possa procedersi alla loro identificazione mediante il titolo di soggiorno, che a mente dell’art. 1, lett. c del DPR 445/2000 riveste la natura di documento di riconoscimento in quanto “documento munito di fotografia del titolare e rilasciato, su supporto cartaceo, magnetico o informatico, da una pubblica amministrazione italiana o di altri Stati, che consenta l’identificazione personale del titolare”. Pertanto, i dati ricavabili dal permesso di soggiorno, in mancanza di idonea documentazione o prova contraria, devono essere registrati agli atti anagrafici […]”.

Si può dunque affermare che i richiedenti asilo, ai fini del diritto all’iscrizione anagrafica, rientrano nella regola generale vigente per tutti i cittadini stranieri, con l’eccezione dell’obbligo di esibire il passaporto (Minardi, Palmieri, 2011, p. 80).

3) Da ultimo, l’ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri 23 novembre 2011 n. 3982 (“Ulteriori disposizioni urgenti dirette a fronteggiare lo stato di emergenza umanitaria nel territorio nazionale in relazione all’eccezionale afflusso di cittadini appartenenti ai Paesi del Nord Africa”), all’art. 4, ha disposto che:
1. Nell’ambito delle attività connesse allo stato di emergenza umanitaria relativa all’eccezionale afflusso di cittadini appartenenti ai Paesi del Nord Africa, dichiarata
con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 12 febbraio 2011, ai soggetti di cui al comma 2 si applica ai fini anagrafici l’art. 32 del decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 1989, n. 223, recante l’iscrizione nello «Schedario della popolazione temporanea».
2. Possono chiedere l’iscrizione temporanea:
a) i cittadini stranieri titolari di un permesso di soggiorno rilasciato ai sensi dell’art. 2 del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 5 aprile 2011;
b) i cittadini stranieri che hanno chiesto la protezione internazionale e sono in attesa della relativa decisione da parte delle competenti commissioni territoriali per il riconoscimento della protezione internazionale.
3. L’istanza volta ad ottenere l’iscrizione nello «Schedario della popolazione temporanea» deve essere presentata all’ufficio anagrafe del Comune presso il quale il cittadino straniero ha la sua dimora. Unitamente all’istanza dovranno essere esibiti i seguenti documenti:
a) per i soggetti di cui alla lettera a) del comma 2, permesso di soggiorno rilasciato ai sensi dell’art. 2 del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 5 aprile 2011 e titolo di viaggio per stranieri;
b) per i soggetti di cui alla lettera b) del comma 2, attestato nominativo certificante la qualità di richiedente asilo o del permesso di soggiorno per richiesta asilo rilasciati all’interessato dal questore ai sensi del comma 4 dell’art. 26 del decreto legislativo 8 gennaio 2008, n. 25.

Dunque, l’ordinanza in questione pare offrire una ulteriore possibilità ai richiedenti protezione internazionale accolti nell’ambito delle attività connesse allo stato di emergenza umanitaria relativa all’eccezionale afflusso di cittadini appartenenti ai Paesi del Nord Africa, cioè quella di potersi iscrivere nello “Schedario della
popolazione temporanea”
. Ciò, forse, in quanto si è ritenuto che alcuni individui potevano preferire all’iscrizione anagrafica vera e propria un’iscrizione temporanea, ad esempio perché intenzionati a chiedere un rimpatrio.
L’iscrizione temporanea poteva esser giustificata nella prima fase dopo l’arrivo(quando ancora non risultava chiara la durata e la modalità della gestione emergenziale e non si era ancora nemmeno avviata la procedura di richiesta di protezione internazionale), mentre è ben poco sostenibile dopo 9 – 11 mesi di permanenza nelle stesse strutture individuate dalle istituzioni statali e regionali.
Pare poi da escludere un’interpretazione della suddetta ordinanza nel senso di obbligare i richiedenti protezione internazionale accolti nell’ambito delle attività connesse allo stato di emergenza umanitaria relativa all’eccezionale afflusso di cittadini appartenenti ai Paesi del Nord Africa ad iscriversi nello “Schedario della popolazione temporanea” (SPT).
Una tale interpretazione, infatti, andrebbe contro alla previsione di cui al Testo Unico Immigrazione e al relativo Regolamento di attuazione, oltre che creare una ingiustificata disparità di trattamento fra soggetti nella medesima condizione giuridica (richiedenti protezione internazionale accolti nell’ambito delle attività connesse allo stato di emergenza umanitaria relativa all’eccezionale afflusso di cittadini appartenenti ai Paesi del Nord Africa v. tutti gli altri richiedenti protezione internazionale).
Tanto meno, si prefigura, da parte del Comune, un obbligo ad iscrivere i soggetti di cui sopra esclusivamente nello SPT anziché nel normale registro anagrafico.

4. Quali sono le possibili conseguenze di una mancata iscrizione anagrafica?
Secondo l’art. 4 della Legge Regionale E-R 12 marzo 2003, n. 2 – Norme per la
promozione della cittadinanza sociale e per la realizzazione del sistema integrato di
interventi e servizi sociali,
1. Hanno diritto ad accedere alle prestazioni ed ai servizi del sistema integrato, sulla base della valutazione del bisogno personale e familiare, indipendentemente dalle condizioni economiche:
a) i cittadini italiani;
b) i cittadini dell’Unione europea, nel rispetto degli accordi internazionali vigenti;
c) gli stranieri, gli apolidi, regolarmente soggiornanti ai sensi della normativa statale,
nonché i minori stranieri o apolidi
2. L’assistenza ai soggetti di cui al comma 1 è garantita dal Comune di residenza.
3. Il diritto agli interventi ed alle prestazioni si estende alle persone occasionalmente presenti o temporaneamente dimoranti sul territorio regionale, limitatamente a quelli non differibili. L’assistenza è garantita dal Comune nel cui territorio si è manifestata la necessità d’intervento.

Dunque, un’iscrizione nello SPT, quando non dovuta, risulterebbe direttamente strumentale alla limitazione di accesso ai servizi sociali ed agli interventi finalizzati all’integrazione sociale.

Analoghe limitazioni o problemi possono aversi nell’accesso ai servizi sanitari.
E’ da notare infine che l’uscita dall’accoglienza di una persona priva di residenza la espone a notevoli difficoltà nell’acquisirne una ex novo, considerate le restrizioni degli ultimi anni: evidentemente è invece più agevole cambiare residenza nel medesimo comune o verso un altro.

Come nota riportiamo dal sito dell’A.N.U.S.C.A. (Associazione Nazionale Ufficiali di Stato Civile e d’Anagrafe):
…….se…. il cittadino straniero verrà cancellato dal registro della popolazione temporanea nel momento in cui cesserà il periodo (sei mesi) di appartenenza al progetto SPRAR….. poiché queste persone sono destinate a restare in Italia, avranno diritto all’iscrizione anagrafica nel comune dove stabiliranno la loro dimora abituale o, se dovessero diventare persone senza fissa dimora, nel comune di “domicilio”, ossia nel comune dove riusciranno a dimostrare di avere un qualche interesse.
Non sottovalutiamo il rischio che queste persone, concluso il loro percorso nel progetto SPRAR, se non verranno aiutate e indirizzate da qualcuno, trovino molte difficoltà a far valere il loro diritto all’iscrizione anagrafica, soprattutto se dovessero essere “senza fissa dimora”. E’ quindi molto importante seguire queste situazioni con particolare attenzione, proprio al fine di evitare che persone che comunque hanno stabilito o stanno stabilendo la loro dimora abituale in Italia (fanno eccezione, ovviamente, gli stranieri “di passaggio”) restino prive di iscrizione anagrafica, diritto che deve essere riconosciuto a chiunque dimori abitualmente nel territorio nazionale.

Fonti:
– D.Lgs. 25 luglio 1998, n. 286 – Testo Unico delle disposizioni concernenti la
disciplina dell’immigrazione e norme sulla condizione dello straniero
– D.P.R. 31 agosto 1999, n. 394 – Regolamento recante norme di attuazione del Testo Unico
– Legge 24 dicembre 1954, n. 1228 – Ordinamento delle anagrafi della popolazione residente
– D.P.R. 30 maggio 1989, n. 223 – Approvazione del nuovo regolamento anagrafico della popolazione residente
– Ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri 23 novembre 2011 n. 3982 (“Ulteriori disposizioni urgenti dirette a fronteggiare lo stato di emergenza umanitaria nel territorio nazionale in relazione all’eccezionale afflusso di cittadini appartenenti ai Paesi del Nord Africa”)
– Legge Regionale E-R 12 marzo 2003, n. 2 – Norme per la promozione della cittadinanza sociale e per la realizzazione del sistema integrato di interventi e servizi sociali
– Minardi R., Palmieri L., Guida pratica per l’iscrizione anagrafica dei cittadini extracomunitari, progettoentelocale, ottobre 2011