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Discriminazioni – I lungo soggiornanti hanno diritto all’assegno INPS per famiglie numerose

a cura dell'Avv. Giovanna Berti

L’assegno per il nucleo familiare è un contributo statale di natura assistenziale, prevista dall’art. 65 della L. 448/1998, concesso dai Comuni ed erogato dall’Inps in favore dei nuclei familiari composti da cittadini italiani residenti, con tre o più figli tutti con età inferiore ai 18 anni, in possesso di risorse economiche non superiori ad un determinato valore dell’indicatore della situazione economica (ISEE).
Tale beneficio inizialmente previsto per i cittadini italiani è stato successivamente esteso ai cittadini comunitari (art. 80 L. 388/80).
L’art. 9 del D.Lvo n. 286/98 co. 12 lett. c), (come modificato dal D.lvo 8 gennaio 2007 n. 3 attuativo della Direttiva 2003/109/CE) prevede che il titolare di permesso di soggiorno per lungo soggiornanti CE “può usufruire delle prestazioni di assistenza sociale, di previdenza sociale, di quelle relative ad erogazioni in materia sanitaria, scolastica e sociale, di quelle relative all’accesso a beni e servizi a disposizione del pubblico, compreso l’accesso alla procedura per l’ottenimento di alloggi di edilizia residenziale pubblica, salvo che sia diversamente disposto e sempre che sia dimostrata l’effettiva residenza sul territorio nazionale”.
Nonostante tale previsione legislativa – che ha introdotto per i soggiornanti di lungo periodo il principio di parità di trattamento con i cittadini comunitari con riferimento alle prestazioni socio-assistenziali – molti Comuni, a fronte della presentazione di istanze da parte di cittadini extracomunitari titolari di permesso di soggiorno CE per lungo soggiornanti dirette ad ottenere il riconoscimento di tale assegno, hanno emanato provvedimenti di rigetto motivati dalla mancanza del requisito del possesso della cittadinanza italiana o comunitaria.

A seguito del deposito di ricorsi ex art. 44 D.lvo 286/98, promossi nei confronti dei Comuni e dell’Inps, numerosi Tribunali in funzione di Giudice del lavoro hanno dichiarato discriminatoria la condotta dell’Amministrazione che richiede il requisito della cittadinanza italiana o comunitaria sebbene non richiesto dalla legge, e ordinato all’Inps di erogare l’assegno.

Si sottolinea, inoltre, che il Comune di Treviso, successivamente alla notifica di analogo ricorso, ha ritenuto di agire in autotutela revocando, in data 24.05.2012, il provvedimento di rigetto della domanda di riconoscimento dell’assegno per nuclei familiari numerosi e ordinando all’Inps di erogare l’assegno al ricorrente.

Per quanto riguarda la possibilità anche per i cittadini extracomunitari titolari di permesso di soggiorno diverso da quello per lungo soggiornanti di accedere a tale beneficio si segnala che l’art. 27 del D.lvo 251/2007 (nonchè la circolare dell’Inps n. 9/2010) riconosce ai titolari dello status di rifugiato e dello status di protezione sussidiaria il diritto al medesimo trattamento riconosciuto al cittadino italiano in materia di assistenza sociale e sanitaria.

Ad oggi risulta un’unica pronuncia (Corte d’Appello di Milano ordinanza n. 7106 del 24.08.2012) che ha riconosciuto il diritto dei cittadini extracomunitari regolarmente soggiornanti ma non titolari del permesso di soggiorno per lungo soggiornanti a percepire l’assegno in questione. La Corte d’Appello di Milano, nel motivare la propria decisione, oltre a far riferimento all’art. 41 del D.lvo 286/98, ha richiamato la normativa europea in materia di diritti umani ed, in particolare, il principio di non discriminazione sancito dall’art. 14 della CEDU.

La Corte Costituzionale, il prossimo 26 marzo 2013 è chiamata a pronunciarsi sul tema.

Provvedimenti:
Sentenza del Tribunale di Verona n. 564 del 17 ottobre 2012
Ordinanza del Tribunale di Genova n. 2656 del 24 settembre 2012
Ordinanza del Tribunale di Tortona n. 51 del 22 settembre 2012
Ordinanza del Tribunale di Padova del 26 luglio 2012
Sentenza del Tribunale di Gorizia n. 63 del 3 maggio 2012
Ordinanza del Tribunale di Padova del 5 dicembre 2011
Ordinanza del Tribunale di Gorizia (sez. lavoro) del 1 ottobre 2010
Ordinanza del Tribunale di Monza n. 241 del 9 marzo 2011

Circolare INPS n. 8468 del 16 maggio 2012
Art 9, Testo Unico Immigrazione