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Discriminazioni – Illegittima l’introduzione dei requisiti di nazionalità e residenza per l’accesso alle prestazioni sociali

Illegittima la legge regionale del FVG che escludeva i cittadini extracomunitari dal sistema integrato dei servizi sociali e prevedeva per quelli comunitari ed italiani la condizione di anzianità di residenza da almeno 36 mesi.

Con la sentenza n. 40/2011 dd. 7 febbraio 2011 (depositata il 9 febbraio 2011), la Corte Costituzionale ha dichiarato l’illegittimità costituzionale della normativa regionale del Friuli-Venezia Giulia che aveva previsto l’esclusione tout court dei cittadini extracomunitari residenti nel territorio regionale dal sistema integrato dei servizi sociali, riservandolo esclusivamente ai cittadini italiani e dell’Unione europea residenti con un’anzianità di residenza nel territorio regionale da almeno 36 mesi.

La norma, contenuta nella legge finanziaria regionale 2010 (art. 4 l.r. FVG n. 24/2009) e fortemente voluta dalla Lega Nord e poi approvata dalla maggioranza regionale di centro – destra, della quale fa parte anche l’UDC, aveva suscitato polemiche e contrasti, con voci di dissenso che erano state espresse anche da alcuni enti locali.

La Presidenza del Consiglio dei Ministri aveva alla fine impugnato la normativa regionale dinanzi alla Corte Costituzionale.

A fronte del procedimento dinanzi alla Corte, il Consiglio regionale del FVG nel luglio del 2010 aveva approvato degli emendamenti alla normativa rimuovendo i discriminatori requisiti di cittadinanza e di residenza, e riportando di fatto la normativa regionale sul sistema integrato dei servizi sociali alla situazione in vigore antecedentemente alla normativa impugnata. Tuttavia, la normativa discriminatoria aveva trovato attuazione nel periodo compreso tra gennaio ed agosto 2010, comportando l’esclusione di molti cittadini stranieri, ma anche comunitari ed italiani, dall’accesso ai servizi sociali e ai benefici sociali predisposti nell’ambito del sistema assistenziale regionale.

La Corte Costituzionale ha dunque respinto l’argomentazione della Regione FVG, secondo la quale con le modifiche apportate nel luglio 2010, sarebbe venuto meno la materia del contendere. La Corte infatti, alla luce di una consolidata giurisprudenza, ha considerato che una declaratoria di cessazione della materia del contendere non può avere luogo quando una normativa, sebbene successivamente modificata, è stata suscettibile di trovare medio tempore effettiva applicazione.

Nel merito, la Corte costituzionale ha affermato che la normativa introdotta nell’ordinamento regionale del FVG con l’art. 4 della l.r. FVG n. 24/2010 è contraria ai principi costituzionali di uguaglianza e ragionevolezza in quanto l’esclusione dei cittadini extracomunitari fondata sull’esclusivo criterio della nazionalità, così come dei cittadini comunitari e italiani fondata sul criterio dell’anzianità di residenza, crea delle distinzioni arbitrarie in relazione alla natura e agli scopi dei benefici sociali previsti, volti ad affrontare situazioni di bisogno e di disagio riferibili direttamente alla persona in quanto tale. Proprio dunque la natura e le funzioni dei benefici sociali interessati dalla normativa discriminatoria, fa sì che non possano essere tollerate distinzioni fondate sulla cittadinanza o su particolari tipologie di residenza, nel momento in cui l’applicazione di tali requisiti finirebbe proprio per escludere i soggetti più esposti alle condizioni di bisogno e di disagio dal sistema di prestazioni e di servizi che deve invece perseguire finalità eminentemente sociali e di integrazione .

Ecco dunque che per la Corte Costituzionale, la normativa regionale del FVG contrasta con la ratio stessa della competenza regionale in materia di assistenza sociale, ponendosi in collisione con il limite di ragionevolezza imposto dal rispetto del principio di uguaglianza.

E’ del tutto evidente che il ragionamento della Corte Costituzionale, sebbene riferito alla legge regionale del FVG n. 24/2009, è suscettibile di trovare applicazione in relazione a tutte quelle normative sul welfare che il legislatore regionale del FVG ha approvato nel corso degli ultimi tre anni e che hanno vincolato l’accesso a specifici istituti di welfare familiare e sociale a requisiti di cittadinanza o di anzianità di residenza volti ad escludere dal novero dei beneficiari il maggior numero possibile di cittadini stranieri.

L’ASGI ha più volte denunciato il carattere discriminatorio di tali normative in contrasto con i principi costituzionali e del diritto europeo, presentando allo scopo appositi esposti alla Commissione europea chiedendo a quest’ultima di avviare la procedura di infrazione dinanzi alla Corte di Giustizia europea nei confronti della Repubblica Italiana per violazione degli obblighi europei.

Sentenza della Corte Costituzionale n. 40 del 7 febbraio 2011

A cura del Servizio di supporto giuridico contro le discriminazioni etnico-razziali e religiose. Progetto ASGI con il sostegno finanziario della Fondazione italiana a finalità umanitarie Charlemagne ONLUS.