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Discriminazioni – La Regione Lombardia vara il “Buono Famiglia”

Con delibera del 20 gennaio 2009 la Giunta della Regione Lombardia ha disposto di attribuire per l’anno 2009 un “Buono Famiglia” alle famiglie residenti nella Regione “con tre o più figli per sostenere l’impegno di cura”.
Tra i requisiti per accedere al “Buono Famiglia” è indicato, per il cittadino straniero, il possesso di carta di soggiorno o permesso di soggiorno CE di lungo periodo.
L’ASGI e l’Associazione “Avvocati per niente” contestano tale requisito ritenendolo in contrasto con l’art. 41 Dlgs 286/98 e comunque in contrasto con le pronunce della Corte Costituzionale n.11/2009 e 306/2008. Le associazioni richiedono dunque alla Giunta regionale lombarda di rettificare il testo della delibera.

L’ASGI e l’Associazione “Avvocati per niente” ricordano che, secondo la Corte Costituzionale, il requisito di un reddito minimo (quale è richiesto per l’accesso al permesso di soggiorno CE di lungo periodo) per erogare prestazioni assistenziali di sostegno al reddito, comporta un irragionevole cortocircuito, con violazione dell’art. 3 Cost.
Tale principio, che la Corte ha imposto al legislatore ordinario, deve presiedere a maggior ragione all’emanazione di atti di rango secondario, come quello istitutivo del Buono Famiglia da parte della Regione Lombardia.

Scarica il testo del documento inviato alla Giunta della Regione Lombardia