Con delibera del 20 gennaio 2009 la Giunta della Regione Lombardia ha disposto di attribuire per l’anno 2009 un “Buono Famiglia” alle famiglie residenti nella Regione “con tre o più figli per sostenere l’impegno di cura”.
Tra i requisiti per accedere al “Buono Famiglia” è indicato, per il cittadino straniero, il possesso di carta di soggiorno o permesso di soggiorno CE di lungo periodo.
L’ASGI e l’Associazione “Avvocati per niente” contestano tale requisito ritenendolo in contrasto con l’art. 41 Dlgs 286/98 e comunque in contrasto con le pronunce della Corte Costituzionale n.11/2009 e 306/2008. Le associazioni richiedono dunque alla Giunta regionale lombarda di rettificare il testo della delibera.
L’ASGI e l’Associazione “Avvocati per niente” ricordano che, secondo la Corte Costituzionale, il requisito di un reddito minimo (quale è richiesto per l’accesso al permesso di soggiorno CE di lungo periodo) per erogare prestazioni assistenziali di sostegno al reddito, comporta un irragionevole cortocircuito, con violazione dell’art. 3 Cost.
Tale principio, che la Corte ha imposto al legislatore ordinario, deve presiedere a maggior ragione all’emanazione di atti di rango secondario, come quello istitutivo del Buono Famiglia da parte della Regione Lombardia.
– Scarica il testo del documento inviato alla Giunta della Regione Lombardia