Per la libertà di movimento, per i diritti di cittadinanza

Disegno di legge n. 1375

Disciplina dei soggiorni di breve durata degli stranieri per visite, affari, turismo e studio.

Onorevoli Senatori. – Il presente disegno di legge intende risolvere un dubbio interpretativo, concernente la disciplina dei soggiorni in Italia di stranieri che vi entrano per periodi brevi, inferiori a tre mesi, per ragioni di studio, di turismo, o per visita o affari. Le disposizioni proposte chiariscono che le norme di cui agli articoli 4, comma 4, e 5, comma 3, del testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell’immigrazione e norme sulla condizione dello straniero, di cui al decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, e successive modificazioni, non postulano il permesso di soggiorno quando si realizzino le condizioni descritte. Tale precisazione, senza incidere sulla formulazione normativa del testo unico, avrebbe l’effetto di risolvere una quantità di impedimenti anomali e non giustificati, che in sostanza danneggiano, in particolare, il movimento turistico verso l’Italia e lo scambio culturale.
Il comma 1 dell’articolo 1 individua i casi di cui si tratta. Il comma 2 prescrive una dichiarazione di presenza allo straniero interessato. Il comma 3 dispone la sanzione dell’espulsione in caso di inosservanza degli obblighi previsti.
L’articolo 2 prevede l’entrata in vigore immediata.

DISEGNO DI LEGGE

Art. 1.
(Disciplina dei soggiorni di breve durata degli stranieri per visite, affari, turismo e studio)

1. Ai sensi dell’articolo 4, comma 4, e dell’articolo 5, comma 3, del testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell’immigrazione e norme sulla condizione dello straniero, di cui al decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, e successive modificazioni, per l’ingresso in Italia per visite, affari, turismo e studio non è richiesto il permesso di soggiorno qualora la durata del soggiorno stesso sia inferiore a tre mesi. In tali casi si applicano le disposizioni di cui all’articolo 4, comma 2, del medesimo testo unico e il termine di durata per cui è consentito il soggiorno è quello indicato nel visto di ingresso.

2. Al momento dell’ingresso o, in caso di provenienza da Paesi dell’area Schengen, entro otto giorni dal suo ingresso, lo straniero dichiara la sua presenza, rispettivamente all’autorità di frontiera o al questore della provincia in cui si trova, secondo le modalità stabilite con decreto del Ministro dell’interno.

3. In caso di inosservanza degli obblighi di cui al comma 2, salvo che il ritardo sia dipeso da forza maggiore, lo straniero è espulso ai sensi dell’articolo 13 del citato testo unico di cui al decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, e successive modificazioni. La medesima sanzione si applica qualora lo straniero, avendo presentato la dichiarazione di cui al comma 2, si sia trattenuto sul territorio dello Stato oltre i tre mesi o il minore termine stabilito nel visto d’ingresso.

Art. 2.
(Entrata in vigore)

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.