Per la libertà di movimento, per i diritti di cittadinanza

Domanda reiterata di asilo – In Mali la situazione si sta costantemente aggravando

Tribunale di Reggio Calabria, decreto del 7 luglio 2020

Il Tribunale di Reggio Calabria ha sospeso l’efficacia esecutiva del decreto di inammissibilità della Commissione Territoriale per il Riconoscimento della Protezione internazionale di Caserta nei confronti di un richiedente proveniente dal Mali.
In particolare, il richiedente aveva proposto istanza reiterata di protezione internazionale sulla base del percorso integrativo nonché dell’aggravamento della situazione in Mali, chiedendo altresì lo spostamento della pratica presso la Commissione Territoriale per il riconoscimento della protezione territoriale di Reggio Calabria, in quanto lo stesso risiedeva ormai stabilmente nella tendopoli di San Ferdinando.
Al contrario, la Commissione di Caserta ha dichiarato l’inammissibilità della domanda di protezione internazionale ed avverso tale provvedimento è stato proposto ricorso dinanzi al Tribunale di Reggio Calabria.
Il Tribunale ha dunque sospeso l’efficacia “ritenuta la sussistenza di gravi e circostanziate ragioni, avuto riguardo alla situazione geopolitica esistente in Mali paese d’origine del richiedente, alla sua situazione personale attuale caratterizzata da concreti tentativi di inserimento nel tessuto sociale del paese ospite con la frequentazione di corsi di lingua italiana, inglese, informatica, falegnameria” e, successivamente, con atto separato ha fissato l’udienza disponendo anche l’audizione del ricorrente.
Un decreto che dunque lascia ben sperare anche per il giudizio di merito.

Tribunale di Reggio Calabria, decreto del 7 luglio 2020
Tribunale di Reggio Calabria, decreto del 7 luglio 2020

Consulta altri provvedimenti relativi all’accoglimento di richieste di protezione da parte di cittadini del Mali

Contribuisci alla rubrica “Osservatorio Commissioni Territoriali”
Vedi le sentenze:
* Status di rifugiato
* Protezione sussidiaria
* Permesso di soggiorno per motivi umanitari (art. 5, co. 6, D.lgs. N. 286/98)