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Difesa: viola 3 articoli Costituzione e Carta di Nizza

Domani a Milano battaglia su aggravante clandestinità

Da Apcom del 17 giugno 2008

“La previsione dell’aggravante della clendestinità è illegittima costituzionalmente in quanto viola il principio di uguaglianza dei cittadini davanti alla legge, articolo 3, nonchè 25 e 27 che prevedono un trattamento sanzionatorio individilizzato e proporzionato all’effettivo disvalore della condotta, nonchè l’articolo 21 della Carta di Nizza e l’articolo 14 della dichiarazione universale dei diritti dell’uomo”.

L’avvocato Giuseppe De Carlo, difensore di due cittadini extracomunitari, un ucraino e un moldavo accusati di tentato furto aggravato, chiede che il processo in calendario per domani mattina davanti ai giudici della sesta sezione penale del Tribunale di Milano, venga sospeso e gli atti inviati alla Corte Costituzionale.

Dunque torna in aula la battaglia sulla presunta incostuzionalità dell’aggravante varata con il decreto del 23 maggio scorso e che aveva già fatto registrare le decisioni di due giudici i quali avevano rigettato le istanze delle difese di un cileno e di un marocchino.

“L’aggravante introduce un discrimine tra le persone presenti regolarmente sul territorio dello Stato e i cosiddetti ‘clandestini’ a prescindere dalle concrete condotte criminali e dalle loro modalità di esecuzione, introducendo una sorta di diversa qualità dell’azione a seconda di chi la commetta solo come conseguenza di un illecito amministrativo – scrive De Carlo nella sua richiesta ai giudici – la norma si rivela contraria ai principi di ragionevolezza e di eguaglianza”.

Secondo il legale l’aggravante “introduce un concetto di presunzione assoluta di pericolosità di tutti i clandestini, sottraendo tale valutazione al giudice che ha in concreto i mezzi giuridici per valutare le condotte e comminare le pene giuste. Di conseguenza ne consegue che un recidivo reiterato può essere considerato irragionevolmente meno pericoloso di un semplice irregolare sul nostro territorio magari del tutto incensurato”.

De Carlo ricorda, inoltre, il contrasto tra la norma relativa all’aggravante della clandestinità e alcune convenzioni internazionali. Per esempio la Carta di Nizza che “vieta qualsiasi discriminazione fondata in particolare su sesso, razza, colore della pelle, origine etnica o sociale, l’appartenenza a una minoranza”. Poi c’è la Dichiarazione universale sui diritti dell’uomo. Per il legale la norma “non prende in considerazione la situazione di chi entra in Italia per cercare asilo dalle persecuzioni, dalle torture e/o in quanto vittima di disastro umanitario”.

Secondo De Carlo, “il collegamento giuridico tra il processo e la norma in questione appare fondamentale ai fini sostanziali atteso che agli attuali imputati è stato contestato un tentato furto aggravato da due circostanze: aver usato violenza alle cose e aver commesso il fatto in condizioni di illegalità nel territorio dello Stato. La pena sarebbe considerevolmente maggiore rispetto a quella in cui sia contestata una sola aggravante, determinando un trattamento sanzionatorio del tutto irragionevole, spropositato e sproporzionato”.