Per la libertà di movimento, per i diritti di cittadinanza

Due forme di accesso alla giustizia in materia ambientale

Samuele Ragazzi, studente iscritto al V anno della Laurea Magistrale in Giurisprudenza nell'Università Degli Studi di Modena e Reggio Emilia

Abstract

La Convenzione di Aarhus, a cui anche l’Italia ha aderito, sancisce all’articolo 1 che ogni persona, appartenente alle generazioni presenti e future, ha il diritto di vivere in un ambiente atto ad assicurare la sua salute e il suo benessere. A questa pretesa fa da contro altare il dovere da parte degli Stati aderenti, di tutelare e migliorare l’ambiente. La realizzazione di tale compito poggia su tre pilastri, le basi fondanti la Convenzione di Aarhus: garanzia del diritto di accesso alle informazioni, garanzia del diritto di partecipazione del pubblico ai processi decisionali e garanzia dell’accesso alla giustizia in materia ambientale.
L’accesso alla giustizia nella Convenzione si realizza, non solo con la previsione di una garanzia ad hoc (III pilastro), ma anche con la previsione di altri due strumenti che consentono al pubblico, ovvero “colui che subisce o può subire gli effetti dei processi decisionali in materia ambientale o che ha un interesse da far valere al riguardo”, di essere “a conoscenza delle procedure di partecipazione ai processi decisionali in materia ambientale, di potervi accedere liberamente e di sapere come usufruirne”. Quando, poi, si parla di giustizia all’interno dell’Accordo, è opportuno sottolineare che non si intende solo l’adire una corte nazionale o sovranazionale per la risoluzione di una controversia in materia, ma anche la decisione presa dall’autorità nazionale in coordinamento con il pubblico; solo in questo caso la decisione può essere ritenuta giusta.

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L’ACCESSO ALLA GIUSTIZIA

L’articolo 9 della Convezione definisce quali devono essere i criteri guida affinché il pubblico possa presentare ricorso avverso il provvedimento adottato. I ricorsi possono avere sia natura amministrativa – la competenza decisoria spetta alla singola autorità pubblica che ha adottato l’atto -, sia natura giurisdizionale – la competenza in questi casi spetterà ad un organo giurisdizionale indipendente, imparziale e istituito dalle legge (come statuito, prima ancora che dall’accordo di Aarhus, dalla Costituzione Italiana). Le ragioni che possono dar vita ad un’impugnazione sono numerose: il paragrafo 1 del menzionato articolo 9 della Convenzione prevede che “la richiesta di informazioni sia stata ignorata, immotivatamente respinta in tutto o in parte, che non abbia ricevuto una risposta adeguata o che comunque non sia stata trattata in modo conforme alle disposizioni di tale articolo” (il 9 appunto -ndr-); il paragrafo 2 invece richiede che la parte che vanta un interesse sufficiente o lamenti la violazione di un diritto, possa agire in giudizio “per contestare la legittimità sostanziale o procedurale di decisioni, atti od omissioni soggetti alle disposizioni dell’articolo 6”; infine il paragrafo 3 dispone che gli atti possono essere impugnati per “contestare le omissioni dei privati o delle pubbliche autorità compiuti in violazione del diritto ambientale nazionale”.

Di non minore importanza sono poi le disposizioni che impongono agli stati aderenti di adottare procedure rapide e gratuite o poco onerose, e quelle che impongono l’obbligo di informare il pubblico della possibilità di poter impugnare tramite ricorsi amministrativi o giurisdizionali i provvedimenti adottati. Da ultimo, al paragrafo 5, è menzionato un onere di vitale importanza: rimuovere gli ostacoli di accesso alla giustizia, attraverso la previsione di figure istituzionali con funzioni assistenziali e la previsione di una riduzione costante degli oneri finanziari, fino a giungere alla loro eliminazione.

Uno sguardo all’Italia

La legislazione italiana è ricca di norme che dispongono la possibilità di esperire ricorsi sia in sede giurisdizionale al Tribunale Amministrativo Regionale competente, sia in sede amministrativa. In quest’ultimo caso, la legge 241/1990 prevede che la competenza spetti rispettivamente alla Commissione per l’accesso ai documenti amministrativi istituita presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri per gli atti delle amministrazioni centrali e periferiche dello Stato, e al Difensore civico competente territorialmente per gli atti delle amministrazioni locali. Avverso le decisioni del TAR è poi possibile proporre appello al Consiglio di Stato, per ottenere così un secondo grado di giudizio.

La legge 104/2010, all’articolo 12, menziona invece un particolare procedimento per il ricorso in sede giurisdizionale contro le determinazioni e il silenzio sulle istanze d’accesso ai documenti amministrativi: il termine per ricorrere, rispetto a quello ordinario di 60 giorni, viene dimezzato e viene concessa la facoltà al ricorrente di stare in giudizio personalmente. Il processo si svolge seguendo il rito camerale e nei confronti della sentenza, entro i 30 giorni successivi la sua pubblicazione, può essere proposto appello al Consiglio di Stato. Importante è sottolineare come tale norma vada poi collegata con il Testo Unico ambientale, Decreto Legislativo 152/2006, nel quale è riconosciuta la non necessaria presenza di un interesse giuridicamente vincolante, affinché si possa avere accesso alle informazioni ambientali.

La legittimazione per agire spetta tanto ai singoli soggetti quanto alle associazioni di protezione ambientale, portatrici di interessi diffusi, ovvero di interessi che riguardano in modo indistinto i membri della comunità e la generalità della popolazione, le quali possono denunciare fatti lesivi di beni ambientali, intervenire nei giudizi per danno ambientale e ricorrere in sede di giurisdizione amministrativa per l’annullamento di atti illegittimi. Sulle associazioni, è bene sottolineare che in un primo momento la legittimazione era stata disposta solo per quelle riconosciute dal Ministero dell’Ambiente secondo i requisiti delineati dall’articolo 13 della Legge 349/1986, ovvero l’obiettivo di protezione ambientale, il carattere nazionale o la presenza almeno in 5 Regioni, l’ordine interno democratico, la continuità dell’azione e la sua rilevanza interna. Oggi, però, grazie soprattutto a numerosi interventi giurisprudenziali, tra i quali può ad esempio essere menzionato quello della Corte di Giustizia Europea, con la sentenza numero 243 del 08/11/2016 (“La Cedu, in combinato disposto con la Convezione di Aarhus, sancisce il diritto a una tutela giurisdizionale effettiva, in condizioni che garantiscono un ampio accesso alla giustizia, dei diritti conferiti a un’organizzazione per la tutela dell’ambiente”), la legittimazione viene prevista anche in capo alle associazioni non riconosciute ai sensi dell’articolo 13, purché l’impegno per la tutela dell’ambiente da parte di quest’ultime sia effettivo e non occasionale.

Infine, deve essere menzionato in questa sede, il risarcimento del danno ambientale. “La nozione di tale danno ai sensi dell’articolo 18 della Legge 349/1986, cosi come quella dell’articolo 298-bis del Decreto Legislativo 152/2006, comprende, oltre alla perdita definitiva (distruzione) ed al deterioramento (peggioramento qualitativo) di una risorsa ambientale, anche l’alterazione del bene ambiente, consistente nella modificazione definitiva dell’equilibrio ecologico, biologico e sociologico del territorio con una visibile modificazione degli assetti precedenti, senza che assuma rilievo la realizzazione di un intervento migliorativo della situazione antecedente” (Cassazione civile sezione III,  04 aprile 2017 n. 8662). La legittimità ad avviare l’azione sia in sede civile che in sede amministrativa spetta, secondo quanto stabilito dal Decreto Legislativo 152/2006, al Ministero dell’Ambiente, ma viene previsto anche un canale secondario, realizzando così un’ulteriore forma di accesso alla giustizia, grazie al quale i cittadini e le associazioni di protezione ambientale possono presentare, al Ministero stesso, tramite le Prefetture, denunce e sollecitazioni al fine di richieder l’intervento statale a protezione dell’ambiente. Non solo: al fine di prevenire o di contenere il danno ambientale, alle stesse persone fisiche e giuridiche viene riconosciuta, sempre dal Decreto Legislativo 152/2006, la legittimità a ricorrere per l’annullamento di atti e provvedimenti dannosi.

LE INFORMAZIONI AMBIENTALI E LA PARTECIPAZIONE DEL PUBBLICO

È bene innanzitutto precisare cosa si intende per informazione ambientale. Ai sensi dell’articolo 2 paragrafo 3, viene definita informazione ambientale qualsiasi informazione disponibile in forma scritta, visiva, sonora, elettronica o in qualunque altra forma materiale riguardante: a) lo stato degli elementi dell’ambiente, quali l’aria e l’atmosfera, l’acqua, il suolo, il territorio, il paesaggio e i siti naturali, la biodiversità e le sue componenti,compresi gli organismi geneticamente modificati e l’interazione fra questi elementi; b) fattori quali le sostanze, l’energia, il rumore, le radiazioni, e attività o provvedimenti, compresi i provvedimenti amministrativi, gli accordi ambientali, le politiche, le disposizioni legislative, i piani e i programmi che incidono o possono incidere sugli elementi di cui alla lettera a), nonché le analisi costi-benefici ed altre analisi ed ipotesi economiche utilizzate nei processi decisionali in materia ambientale; c) lo stato di salute, la sicurezza e le condizioni di vita delle persone, nonché lo stato dei siti e degli edifici di interesse culturale, nella misura in cui siano o possono essere influenzati dallo stato degli elementi ambientali o, attraverso tali elementi, dai fattori, dalle attività o dai provvedimenti di cui alla lettera b).

Ogni parte ha dunque l’onere di raccogliere grandi quantità di informazioni ambientali, attraverso la costituzione di istituzioni “ad hoc”. Attraverso questa attività di ricerca si verranno quindi a creare grosse banche dati, costantemente aggiornate, così da garantire sempre un’informazione precisa e puntuale. Non solo: le banche dati dovranno anche essere liberamente accessibili da parte del pubblico, come ricorda l’articolo 5, comma 2 della Convenzione. Il paragrafo 4 dello stesso articolo, inoltre, prevede che “ad intervalli periodici non superiori a tre o quattro anni, ciascuna Parte pubblica diffonde un rapporto nazionale sullo stato dell’ambiente, contenente informazioni sulla qualità dell’ambiente e sulle pressioni a cui esso è sottoposto”.

Informazioni accessibili e conoscibili in tempi brevi, dunque. Può accadere, però, che le autorità pubbliche siano inerti nello svolgimento del loro compito, facendo sì che sia il pubblico ad attivarsi per l’acquisizione di una determinata informazione: a tale proposito l’articolo 4 della Convenzione, integrato dalla Direttiva 2003/4/CE, prevede la possibilità per il pubblico di presentare all’autorità pubblica una richiesta, il cui contenuto non deve essere troppo generico, pena la sua respinta. Alla ricezione della richiesta , l’autorità pubblica deve prontamente attivarsi per mettere a disposizione del richiedente l’informazione, ma, se in ragione del suo volume e della sua complessità, non fosse possibile agire tempestivamente, ne deve essere data comunicazione al richiedente stesso.

Sono previsti casi specifici, da interpretarsi in modo restrittivo, in cui l’autorità pubblica può respingere la richiesta di informazioni: ad esempio se essa non è in possesso dell’autorità adita, bensì di un’altra (che deve essere indicata al richiedente); oppure se riguarda documenti ancora in corso di elaborazione; oppure, ancora, se la sua divulgazione potesse pregiudicare la riservatezza dei dati personali, il corso della giustizia, i diritti di proprietà intellettuale ecc… Questi sono solo alcuni esempi del lungo elenco presente nella Convenzione e nella Direttiva.
È doveroso, quindi, ora, chiedersi come mai sia stato previsto un corpus così ricco di disposizioni sulla raccolta e diffusione delle informazioni ambientali da parte delle autorità pubbliche. La risposta è contenuta negli articoli 6, 7 e 8 della Convenzione, rubricati rispettivamente “Partecipazione del pubblico alle decisioni relative ad attività specifiche”, “Partecipazione del pubblico a piani, programmi e politiche in materia ambientale” e “ Partecipazione del pubblico all’elaborazione di regolamenti di attuazione e/o strumenti normativi giuridicamente vincolanti di applicazione generale”. Si tratta di forme di partecipazione diverse tra loro, ma con un minimo comune multiplo chiaro: il pubblico, quindi colui che subisce gli effetti delle decisioni in materia ambientale, direttamente o per tramite di organi consultivi rappresentativi, deve essere parte attiva nei processi decisionali. La sua partecipazione effettiva deve essere garantita. Testualmente l’articolo 6, paragrafo 7, richiamato anche dagli altri due articoli: “le procedure di partecipazione devono consentire al pubblico di presentare per iscritto o, a seconda dei casi, in occasioni di audizioni o indagini pubbliche in presenza del richiedente, eventuali osservazioni, informazioni, analisi o pareri da esso ritenuti rilevanti ai fini dell’attività proposta”. Tale attività consultiva deve essere svolta in termini ragionevoli, ma in una fase iniziale. Ciò significa che il pubblico non prenderà parte alla decisione vera e propria, rimessa invece alle autorità competenti, ma svolgerà una funzione principalmente consultiva in un quadro trasparente ed equo. Infine, al momento della decisione, deve tenersi “conto dei risultati della partecipazione del pubblico” (articolo 6, paragrafo 8) e devono essere comunicati, oltre al dispositivo, anche i motivi e le considerazioni che fondano la decisione stessa.

Uno sguardo all’Italia

Sul territorio nazionale, vi sono molti strumenti che attuano i primi due pilastri della Convenzione di Aarhus. L’autorità principalmente competente per la raccolta di informazioni ambientali è il Ministero dell’Ambiente, che gestisce un proprio portale web ricco di dati e che, in concerto con il Ministero dell’Istruzione, favorisce la sensibilizzazione e l’educazione ambientale in tutte le scuole di ogni ordine e grado (vi si comprende anche l’Universitaà -ndr-), articolando le tematiche ambientali in precisi percorsi didattici. Fa da sostegno all’azione nazionale, anche quella regionale realizzata dalle Agenzie Regionali e Provinciali per la Protezione dell’Ambiente (ARPA/APPA), che promuovono anche “la raccolta, l’elaborazione e il monitoraggio di dati tecnico-scientifici relativi a aria, acqua e suolo”. Un grande contributo, poi, per la formazione ambientale, è offerto dall’Istituto Superiore per la Ricerca e la Protezione dell’Ambiente (ISPRA) e da alcune iniziative mirate, come Expo 2015, l’esposizione universale che si è svolta a Milano dal 1 Maggio al 31 Ottobre 2015 sul tema “Nutrire il pianeta, energia per la vita”.

Per quanto riguarda invece il tema dell’accesso alle informazioni ambientali, l’articolo 14 della legge 349/1986 prevede che “qualsiasi cittadino ha diritto di accesso alle informazioni sullo stato dell’ambiente disponibili, in conformità delle leggi vigenti, presso gli uffici della pubblica amministrazione”. “Il diritto di accedere alle informazioni ambientali persegue l’obiettivo di garantire la massima trasparenza sulla qualità dell’ambiente essendo tenuta l’amministrazione a rimuovere qualunque ostacolo che limiti la piena conoscenza delle informazioni suddette”, ricorda il TAR di Reggio Calabria, I sezione, sentenza numero 818, 3 Novembre 2009.

Analogamente, l’articolo 3 del Decreto legislativo 195/2005, attuando la direttiva 2003/4/CE, dispone che “l’autorità pubblica rende disponibile l’informazione ambientale detenuta a chiunque ne faccia richiesta, senza che questi debba dichiarare il proprio interesse”. Afferma il TAR di Reggio Calabria, sezione I, il 6 Novembre 2012, con la sentenza numero 652: “L’art. 3, d.lg. n. 195 del 2005 chiarisce che le informazioni ambientali spettano a chiunque le richieda, senza necessità, in deroga alla disciplina generale sull’accesso ai documenti amministrativi, di dimostrare un suo particolare e qualificato interesse. In relazione a tale aspetto, la richiesta all’interessato di documentazione, da parte dell’amministrazione, al fine di verificare l’interesse concreto ed attuale dell’istante, a giustificazione dell’esercizio del diritto di accesso, si pone in aperto contrasto con la disposizione legislativa richiamata. Detta disciplina speciale risulta preordinata a garantire la massima trasparenza sulla situazione ambientale e a consentire un controllo diffuso sulla qualità ambientale, mediante la deliberata eliminazione di ogni ostacolo, soggettivo od oggettivo, al completo ed esauriente accesso alle relative informazioni.” La differenza rispetto all’accesso ai documenti amministrativi, regolato dalla legge 241/1990 è lampante: non è richiesta infatti nessuna dimostrazione circa la sussistenza di un interesse concreto, diretto e attuale da parte del richiedente. Si realizza così un accesso molto più ampio. In materia ambientale, la disciplina dell’accesso ai documenti amministrativi è contenuta nel d.lgs. 19 agosto 2005 n. 195, che effettivamente prevede un regime di pubblicità tendenzialmente integrale dell’informativa ambientale, sia per ciò che concerne la legittimazione attiva, ampliando notevolmente il novero dei soggetti legittimati all’accesso in materia ambientale sia per quello che riguarda il profilo oggettivo, prevedendosi un’area di accessibilità alle informazioni ambientali svincolata dai più restrittivi presupposti di cui agli artt. 22 e ss., l. 241 del 1990. In particolare, le informazioni cui fa riferimento la succitata normativa concernono esclusivamente lo stato dell’ambiente (aria, sottosuolo, siti naturali, ecc.) e i fattori che possono incidere sull’ambiente (sostanze, energie, rumore, radiazioni, emissioni), sulla salute e sulla sicurezza umana, con esclusione quindi di tutti i fatti e i documenti che non abbiano un rilievo ambientale, con la conseguenza che l’accesso all’informazione può essere legittimamente negato nei caso di richieste manifestamente irragionevoli ovvero espresse in termini eccessivamente generici”. (TAR Roma, sezione I, 21 Settembre 2016, numero 9878). Ancora “la disciplina dell’accesso in materia ambientale è specificamente contenuta nel d.lgs. 19 ottobre 2005 n. 195, che prevede un regime di pubblicità tendenzialmente integrale dell’informativa ambientale, sia per ciò che concerne la legittimazione attiva (ampliando il novero dei soggetti legittimati all’accesso in materia ambientale), sia per quello che riguarda il profilo oggettivo (prevedendosi un’area di accessibilità alle informazioni ambientali svincolata dai più restrittivi presupposti di cui agli art. 22 e ss.,l. n. 241 del 1990). Sotto il secondo profilo, il novero delle notizie accessibili riguarda le “informazioni ambientali” (che implicano anche un’attività elaborativa da parte dell’Amministrazione debitrice delle comunicazioni richieste), assicurando, così, al richiedente una tutela più ampia di quella garantita dall’art. 22 l. n. 241 del 1990, oggettivamente circoscritta ai soli documenti amministrativi già formati e nella disponibilità dell’Amministrazione”. (TAR Roma, sezione I, 07 Marzo 2017, numero 3206).

Arricchisce la tematica ulteriormente il TAR di Genova, I sezione, sentenza numero 1870, 27 Ottobre 2007: “La domanda di accesso alle informazioni ambientali può consistere anche in una generica richiesta di informazioni sulle condizioni di un determinato contesto ambientale, a condizione che questo sia specificato e che la richiesta non sia mirata ad un mero sindacato ispettivo sull’attività del comune”.
Nonostante la previsione del diritto appena descritto, i principali strumenti per la diffusione di informazioni ambientali rimangono i siti web istituzionali, che oggigiorno consentono l’accesso anche a soggetti ipovedenti, come espressamente ricorda il Rapporto Nazionale per l’attuazione della Convenzione di Aarhus, rilasciato nel 2017 dal Ministero dell’Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare. L’articolo 40 del Decreto Legislativo 33/2013 compie poi un passo in avanti in termini di trasparenza in materia ambientale stabilendo che tutte le amministrazioni di cui all’articolo 2, comma 1, lettera b, del D.Lgs. 195/2005 (le amministrazioni pubbliche statali, regionali, locali, le aziende autonome e speciali, gli enti pubblici ed i concessionari di pubblici servizi, nonché ogni persona fisica o giuridica che svolga funzioni pubbliche connesse alle tematiche ambientali o eserciti responsabilità amministrative sotto il controllo di un organismo pubblico) sono tenute a pubblicare sui propri siti istituzionali le informazioni ambientali che detengono ai fini delle proprie attività istituzionali. Di tali informazioni deve essere dato specifico rilievo all’interno di un’apposita sezione detta «Informazioni ambientali». È doveroso menzionare anche altri due progetti, pensati per la raccolta e il monitoraggio di informazioni ambientali: il programma SINA (Sistema Informativo Nazionale Ambientale) e il SNPA (Sistema Nazionale per la Protezione dell’Ambiente), di cui fanno parte sia l’ISPRA che le Agenzie Regionali e Provinciali per la protezione dell’ambiente.

Da ultimo, osservando il tema della partecipazione del pubblico ai procedimenti in materia ambientale, la legislazione interna che disciplina i procedimenti di Valutazione Ambientale Strategica (VAS), Valutazione di Impatto Ambientale (VIA) e di Autorizzazione Integrata Ambientale (AIA), prevede inoltre il diritto per il pubblico di presentare proprie eventuali osservazioni o richieste di informazioni, analisi o pareri ritenuti rilevanti non solo, come previsto dal testo attuale dell’articolo 6 della Convenzione, “per iscritto o, a seconda dei casi, in occasione di audizioni o indagini pubbliche in presenza del richiedente” ma anche “per via telematica”, secondo le modalità previste dal D.Lgs. 82/2005 e successive modificazioni. “La valutazione d’impatto ambientale, in quanto finalizzata alla tutela preventiva dell’interesse pubblico, presenta profili particolarmente elevati di discrezionalità amministrativa, che sottraggono al sindacato giurisdizionale le scelte effettuate dall’amministrazione che non siano manifestamente illogiche e incongrue. Due opere distinte, anche se tra loro connesse, possono essere sottoposte a Valutazione di impatto ambientale autonoma dal momento che la ratio dell’esigenza di una Valutazione unica riposa soltanto sulla necessità di evitare artificiosi frazionamenti dell’opera volti a sottrarre quest’ultima dall’esame ambientale. Non può essere ritenuto illegittimo il giudizio positivo di compatibilità ambientale subordinato all’ottemperanza di prescrizioni o condizioni, poiché una valutazione condizionata di impatto costituisce un giudizio allo stato degli atti integrato dall’indicazione preventiva degli elementi capaci di superare le ragioni del possibile dissenso, in ossequio al principio di economicità dell’azione amministrativa e di collaborazione tra i soggetti del procedimento”. (Consiglio di Stato, sezione IV,  27 marzo 2017, numero 1392)  
Il Rapporto Nazionale stabilisce poi che la partecipazione del pubblico venga prevista e regolata anche a livello locale, trovando in questo caso fonte in disposizioni normative e statuarie ad hoc. Un esempio è la Legge regionale dell’Emilia Romagna numero 3/2016, che all’articolo 6 prevede diversi strumenti per il rafforzamento dei processi di partecipazione: ad esempio, un’apposita sessione annuale sulla partecipazione dell’Assemblea legislativa, e una relazione sulla partecipazione nel territorio della regione. Sempre a livello locale hanno notevole importanza i Processi di Agenda 21, che si basano proprio sulla partecipazione del pubblico.
Altro strumento utilizzato per le consultazioni pubbliche, anche a livello locale, sono le petizioni, nella forma di legge o denuncia di esigenze comuni, che possono essere presentate da un minimo di 50.000 cittadini. Oppure si può ricorrere allo strumento referendario, normalmente di tipo abrogativo in misura totale o parziale di un atto normativo.

CONSIDERAZIONI CONCLUSIVE

L’accesso alla giustizia in materia ambientale, in Italia in particolare, risulta essere, dopo questa analisi, sufficientemente garantito. Infatti per quanto riguarda il terzo pilastro, l’ambiente riceve una tutela particolarmente forte da una legittimazione ad agire molto variegata anche se una criticità che, però, può essere individuata è che la fonte di una legittimazione così ampia si ritrova non in norme positive, bensì in pronunce e orientamenti giurisprudenziali.
Per quanto riguarda, infine, gli altri due pilastri, le norme sia sovranazionali che interne, prevedono un corpus estremamente ricco e funzionale, ma complesso: ad oggi, infatti, non sono ancora disponibili informazioni complete a livello nazionale sullo stato d’attuazione della normativa sull’accesso all’informazione ambientale. Un elemento di difficoltà è rappresentato, indubbiamente, dal numero elevato di Autorità pubbliche presenti nel territorio nazionale e alle non omogenee modalità e procedure attuate a livello locale. Non sempre poi, le informazioni pubbliche sono diffuse adeguatamente dalle Amministrazioni.
Infine, nonostante la partecipazione del pubblico sia prevista e regolamentata a livello legislativo, essa presenta ancora dei punti deboli, soprattutto relativi alla sua partecipazione ai processi decisionali, risultando essere necessaria una maggiore attitudine alla partecipazione/collaborazione. Per le Amministrazioni stesse, poi, risulta complesso attivare processi di partecipazione che seguano regole prevedibile e strutturate lungo tutto l’iter regolamentare. La frammentarietà del tessuto associativo moltiplica la quantità di interlocutori e ne riduce, al tempo stesso, la rappresentatività.

FONTI:
1) Convenzione di Aarhus, 25 Giugno 1998
2) Direttiva 2003/4/CE del Parlamento Europeo e del Consiglio, 28 Gennaio 2003
3) Sito web del Ministero dell’Ambiente
4) De Jure per le pronunce giurisprudenziali
5) Quarto aggiornamento del Rapporto Nazionale per l’attuazione della Convenzione di Aarhus in Italia, 2017


* ELSA, The European Law Students’ Association, è la più grande associazione al mondo di giovani giuristi.
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Dal 1981, data della sua fondazione, opera su tre livelli (locale, nazionale, internazionale) e consente di connettere in un unico grande network più di 40.000 soci, tra studenti e neolaureati, in 44 Paesi europei. L’obiettivo è quello di contribuire all’educazione giuridica, nonché alla promozione della responsabilità sociale.
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