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Durata e rinnovo del permesso di soggiorno per attesa occupazione. Valutazione del requisito reddituale minimo

Circolare del Ministero dell'Interno prot. n. 40579 del 3 ottobre 2016 e sentenza n. 2730/16 del Consiglio di Stato

La Circolare del Ministero dell’Interno n. 40579 del 03/10/2016, con la quale la Direzione Centrale per le Politiche dell’Immigrazione e dell’Asilo interviene sulla problematica relativa al rilascio ed al rinnovo del permesso di soggiorno per attesa occupazione. La norma di riferimento, ovvero l’art.22, co. 11, del D.lgs. n.286/1998, è stata novellata dalla L. n.92/2012 che ha introdotto modifiche in funzione estensiva delle garanzie a tutela del lavoratore non comunitario che abbia perso il lavoro. La scarsa chiarezza del testo di legge ha dato luogo a prassi applicative diversificate, generalmente restrittive dei nuovi dispositivi di garanzia introdotti. La citata circolare riveste particolare importanza in quanto fissa espressamente alcuni parametri applicativi finora ignorati da gran parte delle Questure. In particolare:

1 Si afferma che il periodo di garanzia di un anno relativo alla prosecuzione del soggiorno regolare del lavoratore straniero disoccupato, deve essere riferito alla durata minima del permesso di soggiorno per attesa occupazione: ciò implica che al lavoratore in stato di disoccupazione deve essere comunque rilasciato un permesso di soggiorno per attesa occupazione della durata minima di un anno, a prescindere dal periodo di residua validità del pregresso permesso di soggiorno per lavoro alla data di cessazione del rapporto lavorativo;

2 Il fatto che la durata di un anno del permesso di soggiorno per attesa occupazione sia qualificata come “minima”, comporta che il suddetto titolo di soggiorno possa essere prorogato anche per periodi di tempo superiori e, quindi, che lo stesso possa essere rinnovato per le annualità successive;

3 Nel caso in cui siano venute meno le condizioni per il rilascio del suddetto titolo di soggiorno, l’allontanamento del lavoratore dal territorio nazionale non può avere alcun carattere di automatismo, gravando sulla pubblica amministrazione l’obbligo di valutare la posizione complessiva del lavoratore, con particolare riferimento alla sua condizione familiare, alla durata del suo soggiorno in Italia, al livello di integrazione socio-culturale conseguito ed alle fonti di reddito a cui egli può accedere;

4 Ai fini del rinnovo del permesso di soggiorno per attesa occupazione, la valutazione inerenti alle fonti di reddito deve tenere conto anche del reddito complessivo dei familiari conviventi, secondo i parametri reddituali previsti in materia di ricongiungimento familiare.

La circolare in oggetto contiene anche un riferimento ai criteri di valutazione del requisito del reddito minimo del lavoratore ai fini del rinnovo del permesso di soggiorno per lavoro. Tali criteri vengono espressamente mutuati dalla sentenza del Consiglio di Stato n. 2730/16, che interviene positivamente sull’estensione dei parametri valutativi: per la disamina dei suddetti parametri si rimanda all’allegato testo della sentenza.

– Scarica la circolare:
Circolare del Ministero dell’Interno prot. n. 40579 del 3 ottobre 2016

– Scarica la sentenza del Consiglio di Stato:
Sentenza del Consiglio di Stato (Sezione Terza) n 2730/16

Avv. Paolo Cognini
Docente in Diritto dell’Immigrazione presso l’Università degli Studi di Macerata

Avv. Paolo Cognini (Ancona)

Foro di Ancona.
Esperto in Diritto Penale e Diritto dell’immigrazione e dell’asilo, da sempre impegnato nella tutela dei diritti degli stranieri.

Socio ASGI, è stato docente in Diritto dell'immigrazione presso l'Università di Macerata.

Autore di pubblicazioni, formatore per enti pubblici e del privato sociale, referente della formazione del Progetto Melting Pot Europa.


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