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E’ possibile cambiare contratto e tipo di lavoro in qualsiasi momento?

Ci spiace dover contraddire il parere di questo consulente che evidentemente non è aggiornato. Probabilmente, si è rifatto alle disposizioni emanate in occasione della sanatoria delle collaboratrici domestiche o badanti (adottata contemporaneamente all’entrata in vigore della legge Bossi-Fini nel 2002). Allora era previsto che chi si regolarizzava per lavoro domestico potesse rinnovare il permesso di soggiorno alla scadenza solo una volta verificata la prosecuzione di quel contratto (decisione che aveva fatto ritenere che di fatto venisse impedito ai domestici regolarizzati di cambiare settore di lavoro o datore di lavoro).

Abbiamo già sottolineato che questo eventuale divieto – se esistesse – sarebbe in contrasto con tutta una serie di norme nazionali ed internazionali. Abbiamo visto nella pratica che quando anche le ex “badanti” regolarizzate si sono presentate alla questura per il rinnovo del permesso di soggiorno con un contratto con un datore di lavoro diverso – salvo qualche incidente di percorso – di norma il pds è stato rinnovato, senza applicare questa interpretazione della norma, palesemente illegittima.
Forse questo consulente pensava che si trattasse di una norma a regime ma, a parte il fatto che si trattava di una norma malfatta e legata unicamente alla regolarizzazioni di colf e badanti, resta il fatto che chi utilizza le quote per richiedere l’assunzione dall’estero, le utilizza per un determinato contratto di lavoro.
Una volta entrato in Italia ed acquisito un soggiorno regolare, il lavoratore immigrato ha tutta la piena libertà di cambiare datore di lavoro nello stesso settore, ma anche di cambiare lavoro e lavorare in un altro settore con qualsiasi qualifica, senza limitazioni di sorta.