Per la libertà di movimento, per i diritti di cittadinanza

E’ tempestivo il ricorso avverso la decisione della Commissione per manifesta infondatezza presentato oltre i 15 giorni

Corte d'Appello di Napoli, sentenza n. 2963 del 27 giugno 2017

La sentenza in oggetto, della Corte d’Appello di Napoli, si pronuncia sulla tempestività del ricorso avverso la decisione della Commissione di Caserta per manifesta infondatezza, dichiarato inammissibile dal Giudice di primo grado perché presentato oltre 15 giorni, nonostante la decisione fosse emessa anteriormente all’entrata in vigore del D.lgs. 142/2015 che prevedeva il dimezzamento dei termini e l’indicazione dei termini per l’impugnazione veniva erroneamente indicato 30 giorni piuttosto che 15.

La Corte, ha accolto l’appello, disponendo che “in ogni atto notificato al destinatario debbono essere indicati il termine e l’autorità cui è possibile ricorrere” ribadendo quanto già deciso dalla Corte Costituzionale con sentenza n. 86 del 1998 ha statuito che la L. n. 241/90, art. 3, ritenendo pertanto generale il principio secondo cui, qualora l’atto amministrativo impugnato indichi, come richiesto dall’art.3, comma 4, della L. 7 agosto 1990, n. 241, il termine e l’autorità cui è possibile ricorrere, ma lo faccia in modo erroneo, l’interessato che lo impugni tempestivamente davanti al giudice indicato incorre in errore scusabile /Cass. S.U., 29/04/2009 n.9947), con la conseguenza che il primo giudice non avrebbe potuto ritenere tardivo il ricorso, dato il diritto della parte di essere rimessa nei termini.

Inoltre, la Corte d’Appello, si pronuncia anche sulla tempestività dell’istanza di rimessione in termini, stabilendo che l’istanza può e deve proporsi allorché l’esistenza della “preclusione occulta” sia venuta in luce attraverso la segnalazione della questione da parte del giudice e nel termine che egli è tenuto a fissare ex art. 101 c.p.c per controdedurre con memoria scritta.

L’appello, è stato accolto anche nel merito, riconoscendo la protezione umanitaria all’appellante di cittadinanza maliana.

Si ringrazia l’avv. Francesco Priore per aver contribuito alla redazione dell’atto.

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Corte d’Appello di Napoli, sentenza n. 2963 del 27 giugno 2017