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Effetto boomerang del decreto Salvini

Tribunale di Venezia, ordinanza del 17 settembre 2018

Una prima importante ordinanza che mette in luce le lacune del decreto Salvini, infatti il ministro dell’interno in carica, nel tentativo di scardinare i diritti dei migranti non ha tenuto conto delle tutele costituzionali e degli accordi internazionali sottoscritti dall’Italia in materia di accoglienza e diritti umani.
In particolare si fa riferimento all’articolo 10 della Costituzione, in realtà la questione non è nuova infatti prima del ’98 era usuale appellarsi ai diritti costituzionali, nei casi di richiesta di asilo politico, poi con il delinearsi della normativa ed alcune sentenze della cassazione era prevalso l’indirizzo di accedere alla tutela per motivi umanitari poiché comprensiva di quei diritti citati in costituzione e ribaditi da accordi internazionali. Di fatto il decreto Salvini riducendo enormemente la possibilità di accesso alle tutele che erano comprese sotto la forma di tutela umanitaria viene meno ad un dettato costituzionale che i giudici obbligatoriamente devono invece rispettare. (ndr)

Il Tribunale di Venezia, con ordinanza emessa il 17.09.2018, in parziale accoglimento del ricorso, dichiara il diritto del ricorrente al rilascio del permesso di soggiorno per motivi umanitari ai sensi dell’art. 5, comma 6 d. lgs. 286/1998.
Il ricorrente è cittadino pakistano, presente oramai da tempo sul territorio italiano.
Il giudice ha ritenuto che il richiedente, attraverso la produzione documentale, abbia dimostrato di essersi inserito ed integrato nel mondo del lavoro. Ha inoltre affermato che il permesso di soggiorno per motivi umanitari, pur non trovando nel caso de quo una corrispondenza nelle fattispecie astratte previste dalla normativa, va riconosciuto al ricorrente, atteso che si è in presenza di una situazione di tutela connessa alla necessità di adeguare la disciplina della materia alle previsioni costituzionali o internazionali rilevanti in materia di diritti dell’uomo.
Tanto più in considerazione della mancanza di prospettive nel paese d’origine anche in ordine alle scelte di vita quotidiana.

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Tribunale di Venezia, ordinanza del 17 settembre 2018