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Egitto – La tutela dell’unità familiare e dell’esercizio della potestà genitoriale giustificano il rilascio della protezione umanitaria

Tribunale di Bari, decreto dell'8 settembre 2020

Il Tribunale di Bari (Sezione specializzata in materia di immigrazione e protezione internazionale…) riconosce la protezione umanitaria in favore di un cittadino egiziano; per il Giudice ha assunto valenza decisiva la circostanza che il ricorrente abbia instaurato una stabile relazione affettiva con una cittadina italiana, dalla cui unione, come provato dall’estratto di nascita depositato telematicamente, è nata, nell’anno in corso, una bambina che, a conferma della paternità del richiedente, ne porta il cognome.
Ciò posto, la tutela dell’unità familiare e dell’esercizio della potestà genitoriale da parte di entrambi i genitori, valori riconosciuti espressamente sia a livello costituzionale agli art. 2 e 32 Cost., sia a livello sovranazionale (art. 8 della Convenzione per la salvaguardia dei diritti dell’uomo e della libertà fondamentali; art. 33 della Carta Europea dei diritti fondamentali), integrano, senza dubbio, un diritto fondamentale, meritevole di protezione.

A corroborare, ulteriormente, la fondatezza dell’istanza ha contribuito il buon percorso sociale e lavorativo che l’istante ha intrapreso in Italia, occupandosi sia di lavori agricoli come bracciante sia di natura edile sin dal 9 ottobre 2018 (seppur in modo discontinuo), nonché adoperandosi per lo sviluppo di una buona socialità e per l’apprendimento della lingua italiana (sia livello sociale, come si evince dal conseguimento del certificato di conoscenza della lingua italiana per un livello pari a quello A2, e dal contenuto positivo della relazione psicologica).

Per i Giudici è evidente, che il ricorrente giunto in Italia, ancora minorenne, all’età di circa diciassette anni, padre di una bambina, avuta da una compagna italiana a cui ha dichiarato di essere legato stabilmente, il quale ha, altresì, intrapreso un positivo percorso di integrazione socio-lavorativa, laddove dovesse fare rientro nel proprio Paese d’origine andrebbe incontro ad una grave situazione di vulnerabilità personale sotto il profilo soggettivo e di potenziale rischio per l’esercizio dei propri diritti fondamentali. Per tali ragioni, si è reputato meritevole di tutela accordando al ricorrente un permesso di soggiorno per casi speciali ai sensi dell’art. 1, co. 9, del d.l. 113/2018.

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Tribunale di Bari, decreto dell’8 settembre 2020