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Egitto – Protezione umanitaria: il rimpatrio del richiedente comporterebbe il ritorno ad una situazione di estrema povertà

Tribunale di Roma, decreto del 6 marzo 2020

Il Tribunale di Roma riconosce il permesso di soggiorno casi speciali art 1 comma 9 del DL 113/2018 premiando l’alto grado di integrazione raggiunto dal giovane egiziano.

Scrive il Giudice: “(…) si osserva che il ricorrente ha lasciato il proprio paese per cercare di porre rimedio ad una situazione di estrema povertà e per cercare di sostenere le spese mediche necessarie per curare i familiari rimasti in patria. Il ricorrente è giunto in Italia nel 2014 e da cinque anni risulta essersi pienamente integrato, lavorando in un primo momento senza contratto, e successivamente regolarizzando la sua posizione con un contratto di lavoro a tempo indeterminato (in atti) che gli consente di condurre una vota dignitosa e di mandare “circa 300 euro” a casa ogni mese (cfr. verbale di udienza).
Inoltre si rileva che il ricorrente parla fluentemente italiano, tanto da consentirgli di sostenere i colloqui effettuati in udienza senza ausilio di interprete, e che si è fatto carico delle spese del presente giudizio, rinunciando al gratuito patrocinio, a riprova della sua condizione di autonomia.
Di fronte a tali indici di radicamento sul territorio, il rimpatrio del ricorrente comporterebbe l’interruzione del suo percorso di indipendenza economica e sociale, ed il ritorno ad una condizione di elevata instabilità, che gli impedirebbe di sostenere le spese mediche dei familiari rimasti in patria.
Pertanto si ritiene che nel caso di specie vi siano i presupposti per il riconoscimento della protezione umanitaria ex art. 5, comma 6 del d.lgs n. 286 del 1998

“.

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Tribunale di Roma, decreto del 6 marzo 2020