Per la libertà di movimento, per i diritti di cittadinanza

Elezioni europee – Possono votare i cittadini membri dei nuovi paesi U.E.

Si vuole dar conto della circolare del Ministero dell’Interno n. 134, del 30 dicembre 2003 (pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 5 dell’8 gennaio 2004) intitolata “Esercizio del diritto di voto per l’elezione dei rappresentanti dell’Italia al Parlamento europeo da parte dei cittadini dell’Unione europea residenti in Italia”.

Giova premettere che il Trattato sull’Unione europea (firmato a Maastricht il 7 febbraio 1992 ed entrato in vigore il 1 novembre 1993) ha istituito la cittadinanza dell’Unione (artt. 17 e ss. del Trattato istitutivo della Comunità europea). Si prevede infatti che E’ cittadino dell’Unione chiunque abbia la cittadinanza di uno Stato membro (art. 17 TCE). In particolare l’art. 18, comma 2, TCE dispone che ogni cittadino dell’Unione residente in uno Stato membro di cui non è cittadino ha il diritto di voto e di eleggibilità alle elezioni del Parlamento europeo nello Stato membro in cui risiede, alle stesse condizioni dei cittadini di detto Stato. In attuazione di tale previsione il Consiglio dell’Unione europea ha adottato la direttiva n. 93/109/CE del 6 dicembre 1993, relativa appunto alle modalità di esercizio del diritto di voto e di eleggibilità alle elezioni del Parlamento europeo per i cittadini dell’Unione che risiedono in uno Stato membro di cui non sono cittadini.
Tale direttiva è stata recepita dall’Italia col decreto – legge 24 giugno 1994, n. 408, convertito in legge, con modificazioni, dall’art. 1 della legge 3 agosto 1994, n. 483, modificato dalla legge 24 aprile 1998, n. 128.

La circolare del Ministero dell’Interno sopra citata richiama le disposizioni della normativa appena menzionata, proprio in vista delle elezioni del Parlamento europeo che si svolgeranno in data 13 giugno 2004.
In tal senso precisa che i cittadini dell’Unione residenti in Italia, compresi quelli dei dieci Stati candidati all’adesione (Repubblica Ceca, Estonia, Cipro, Lettonia, Lituania, Ungheria, Malta, Polonia, Slovenia, Slovacchia) potranno esercitare il diritto di voto per le elezioni stesse.

Dal 1 maggio 2004 i cittadini dei nuovi paesi membri hanno quantomeno acquisito la cittadinanza politica dell’UE.
Si è già precisato che non si può dire altrettanto relativamente alla realizzazione della libertà di circolazione dei lavoratori come espressamente disciplinata dagli artt. 39 e ss. del Trattato istitutivo della Comunità europea (TCE); come abbiamo già evidenziato, essa è soggetta ad un regime transitorio fino ad un massimo di sette anni.