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Emanata circolare n. 22 dell’Agenzia delle Entrate

il contribuente extracomunitario può beneficiare del diritto alle detrazioni fiscali per figli a carico

Con la Circolare n. 22 dell’8 giugno 2004, l’Agenzia delle Entrate ha fornito dei chiarimenti in relazione alla disposizione contenuta nell’articolo 21, comma 6 bis del DL n. 269/2003, convertito in Legge n. 326/2003, in merito alle condizioni in base alle quali il contribuente extracomunitario può beneficiare del diritto alle detrazioni fiscali per figli a carico.

In particolare, ai fini del diritto alla percezione delle detrazioni in esame, il contribuente extracomunitario deve fornire al sostituto d’imposta:

– il certificato di stato famiglia rilasciato dal Comune, se in tale anagrafe i figli sono iscritti;
– equivalente documentazione “validamente formata nel Paese di origine, tradotta in italiano, ed asseverata come conforme all’originale del Consolato italiano nel Paese di origine”.

Con la suddetta Circolare, l’Agenzia delle Entrate fissa la decorrenza delle nuove disposizioni solo a partire dal 1° gennaio 2004, facendo, infatti presente che “ in considerazione delle obiettive condizioni di incertezza determinatesi in relazione all’applicazione della norma, tra l’altro intervenuta a fine anno 2003 e quindi, a ridosso del periodo di predisposizione dei conguagli, nonché della obiettiva difficoltà per i cittadini extracomunitari di reperire in tempi ristretti la necessaria documentazione, per l’anno di prima applicazione della normativa in esame (anno 2003) i sostituti d’imposta non sono chiamati a porre in essere particolari adempimenti.

Vedi anche articolo Sole 24 Ore