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Emendamenti al disegno di legge n. 733 – Modifiche all’articolo 35 del TU sull’Immigrazione

Soppressi gratuità servizi sanitari e esonero segnalazione all'autorità per irregolari

Bricolo, Mauro, Bodega, Mazzatorta, Vallardi – Gruppo Lega Nord Padania
Dopo l’articolo, inserire il seguente:

«Art. 18-bis.
(Modifiche all’articolo 35 del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286)

1. Il comma 4 dell’articolo 35 del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286 è sostituito dal
seguente: ’’Le prestazioni di cui al comma 3 sono erogate previo pagamento della relativa tariffa ovvero
delle quote di compartecipazione alla spesa a parità con i cittadini italiani qualora i richiedenti risultino
privi di risorse economiche. Nel caso in cui la prestazione da erogare sia classificata urgente e non
differibile, il pagamento della tariffa o della quota di compartecipazione è posticipato. In caso di rifiuto del
richiedente alla corresponsione di quanto dovuto ai sensi del presente comma, le strutture sanitarie ne
trasmettono segnalazione all’autorità competente’’.

2. Il comma 5 dell’articolo 35 del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286 è soppresso.

3. Il comma 6 dell’articolo 35 del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286 è sostituito dal
seguente: «Il costo delle prestazioni erogate agli stranieri privi di risorse economiche sufficienti è
finanziato, quanto alle prestazioni ospedali ere urgenti o comunque essenziali, a valere sulle disponibilità
del Ministero dell’interno e, quanto alle rimanenti prestazioni contemplate nel comma 3, con gli ordinari
trasferimenti statali alle Regioni per il finanziamento del Servizio sanitario nazionale».
Art. 35 (attuale)
(Assistenza sanitaria per gli stranieri non iscritti al Servizio sanitario nazionale)
(Legge 6 marzo 1998, n. 40, art. 33)

1. Per le prestazioni sanitarie erogate ai cittadini stranieri non iscritti al servizio sanitario nazionale
devono essere corrisposte, dai soggetti tenuti al pagamento di tali prestazioni, le tariffe determinate dalle
regioni e province autonome ai sensi dell’articolo 8, commi 5 e 7, del decreto legislativo 30 dicembre
1992, n. 502, e successive modificazioni.

2. Restano salve le norme che disciplinano l’assistenza sanitaria ai cittadini stranieri in Italia in base a
trattati e accordi internazionali bilaterali o multilaterali di reciprocità sottoscritti dall’Italia.

3. Ai cittadini stranieri presenti sul territorio nazionale, non in regola con le norme relative all’ingresso ed
al soggiorno, sono assicurate, nei presidi pubblici ed accreditati, le cure ambulatoriali ed ospedaliere
urgenti o comunque essenziali, ancorché continuative, per malattia ed infortunio e sono estesi i
programmi di medicina preventiva a salvaguardia della salute individuale e collettiva. Sono, in particolare
garantiti:

a) la tutela sociale della gravidanza e della maternità, a parità di trattamento con le cittadine italiane,
ai sensi delle leggi 29 luglio 1975, n. 405, e 22 maggio 1978, n. 194, e del decreto del Ministro della
sanità 6 marzo 1995, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 87 del 13 aprile 1995, a parità di trattamento
con i cittadini italiani ;

b) la tutela della salute del minore in esecuzione della Convenzione sui diritti del fanciullo del 20
novembre 1989, ratificata e resa esecutiva ai sensi della legge 27 maggio 1991, n. 176;

c) le vaccinazioni secondo la normativa e nell’ambito di interventi di campagne di prevenzione
collettiva autorizzati dalle regioni;

d) gli interventi di profilassi internazionale;

e) la profilassi, la diagnosi e la cura delle malattie infettive ed eventuale bonifica dei relativi focolai.

4. Le prestazioni di cui al comma 3 sono erogate senza oneri a carico dei richiedenti qualora privi di
risorse economiche sufficienti, fatte salve le quote di partecipazione alla spesa a parità con i cittadini
italiani.

5. L’accesso alle strutture sanitarie da parte dello straniero non in regola con le norme sul soggiorno non
può comportare alcun tipo di segnalazione all’autorità, salvo i casi in cui sia obbligatorio il referto, a parità
di condizioni con il cittadino italiano.

6. Fermo restando il finanziamento delle prestazioni ospedaliere urgenti o comunque essenziali a carico
del Ministero dell’interno, agli oneri recati dalle rimanenti prestazioni contemplate nel comma 3, nei
confronti degli stranieri privi di risorse economiche sufficienti, si provvede nell’ambito delle disponibilità
del Fondo sanitario nazionale, con corrispondente riduzione dei programmi riferiti agli interventi di
emergenza.

Emendamento al disegno di legge n. 773 – modifiche art.35 del TU sull’Immigrazione