L’ordinanza riguarda le prove di presenza ed il TAR ha attribuito rilevanza al contratto telefonico nominativo e alle successive ricariche leggendo questi indizi alla luce delle FAQ del Ministero.
Nello specifico il Tar Umbria – sezione prima – il 26 maggio 2021 ha accolto l’istanza cautelare presentata nell’ambito di un ricorso ex art. 29 c.p.a. contro il rifiuto opposto alla domanda di sanatoria ai sensi dell’art. 103, co. 1, DL 34/2020 da parte di una lavoratrice cittadina ucraina.
Nel provvedimento i Giudici rilevano che il rigetto dell’amministrazione non tiene conto delle indicazioni interpretative fornite dal Ministero dell’Interno, tramite la circolare del 30.05.2020 e le FAQ pubblicate sul sito istituzionale, in ordine alla documentazione proveniente da organismi pubblici idonea a dimostrare la presenza dello straniero nel territorio nazionale. Infatti, la Prefettura aveva negato la sanatoria alla ricorrente a causa della mancata dichiarazione di presenza in Italia di cui alla L. 68/07, senza considerare, da un lato, tutta l’ulteriore documentazione prodotta e attestante comunque la presenza prolungata e stabile in Italia prima dell’8 marzo e, dall’altro lato, la sottoscrizione di un contratto telefonico nominativo ancora in corso (con annesse ricariche anche successive a tale data) interpretato dalle circolari e FAQ dello stesso Ministero dell’Interno quale documento idoneo proveniente da organismi pubblici.
Si rimane ora in attesa dell’udienza di merito fissata a dicembre 2021.
– Vai allo speciale “Sanatoria 2020 (Art.103 DL n. 34 19/05/2020)” con il materiale utile
– Vedi altre pronunce utili inerenti le procedure di emersione/regolarizzazione 2020