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Emersione 2020 – La norma prevede che per il datore di lavoro siano ostative solo le condanne intervenute nei cinque anni precedenti

T.A.R. per la Marche, sentenza n. 363 del 29 aprile 2021

Il Tribunale Amministrativo Regionale per le Marche annulla il provvedimento di rigetto della Prefettura di Macerata dell’istanza di emersione da lavoro irregolare presentata ai sensi e per gli effetti dell’art. 103 comma 1 D.L. 19 maggio 2020, n. 34 con queste motivazioni:

Il ricorso va accolto, in quanto nello stesso provvedimento impugnato si dà atto che la condanna penale subita dal datore di lavoro che ha presentato la domanda di emersione in favore del ricorrente risale al 2013, per cui il provvedimento medesimo è stato assunto in violazione dell’art. 103, comma 8, del D.L. n. 34/2020, convertito in L. n. 77/2020 (il quale prevede che siano ostative solo le condanne intervenute nei cinque anni precedenti l’entrata in vigore della norma)“.

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T.A.R. per la Marche, sentenza n. 363 del 29 aprile 2021

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