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Emersione dal lavoro irregolare: la prova della presenza ininterrotta sul TN della lavoratrice straniera è desumibile anche dai certificati medici

Relazione ministeriale al ricorso ​straordinario al Presidente della Repubblica, 16 maggio 2018

La fattispecie oggetto del presente esame ​attiene al ricorso ​straordinario al Presidente della Repubblica proposto da una signora georgiana contro il Ministero dell’Interno, per il rigetto della domanda di emersione dal lavoro irregolare non accolta dallo Sportello Unico per l’Immigrazione della Prefettura di Roma, poiché mancante dei presupposti di cui all’articolo 5, comma 1, del D. Lgs. n. 109/2012, ovvero della documentazione proveniente da organismi pubblici attestante la presenza ininterrotta dello straniero sul territorio nazionale.

In punto di fatto

Avverso il provvedimento di rigetto la ricorrente proponeva, in un primo momento, istanza di annullamento in autotutela del decreto, allegando la documentazione comprovante la sua presenza in Italia secondo i dettami della norma di riferimento; successivamente, con ricorso straordinario al Presidente della Repubblica, chiedeva, previa sospensiva, l’annullamento del provvedimento di rigetto per due ordini di motivi.
In primis si contestava la violazione del diritto di difesa, data la mancata traduzione del provvedimento nella lingua effettivamente conosciuta dalla ricorrente; in secondo luogo il provvedimento di rigetto veniva impugnato per ​ violazione della L. 109/2012 al fine di accertare: la manifesta insussistenza dei presupposti di legge, la carenza di motivazione, l’erronea valutazione dei fatti e l’ingiustizia manifesta del provvedimento di diniego.

In punto di diritto

Ai sensi dell’art. 5 della Legge sopracitata, la posizione lavorativa dei lavoratori stranieri presenti nel territorio nazionale può essere regolarizzata dimostrando la presenza sul territorio italiano in modo continuativo almeno dalla data del 31 dicembre 2011, o, se precedente, dichiarando la sussistenza del rapporto di lavoro pregresso allo sportello unico per l’immigrazione.
In ogni caso, la presenza sul territorio italiano deve essere attestata da documentazione proveniente da organismi pubblici.
La ricorrente, per comprovare la sua presenza sul territorio nazionale, nei termini richiesti dall’art. 5, comma 1, del D. Lgs. 109/2012, ha presentato, in copia fotostatica, due certificati medici sui quali è apposto il timbro con il codice regionale del medico.
Sulla base del parere della I sezione del Consiglio di Stato del 1° aprile 2015, n. 1275/2015, la certificazione medica prodotta dalla ricorrente, avente il timbro con l’indicazione del codice regionale del medico, può essere considerata utile al fine di comprovare la sua presenza in Italia nel tempo indicato dalla legge. Ed invero, nel rispetto della Direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio del 18 giugno 2009, n. 2009/52/CE, cui il citato decreto legislativo n. 109/2012 dà attuazione, devono essere considerati organismi pubblici non solo le strutture organizzative in senso stretto, ma anche le persone fisiche o giuridiche che per delega, incarico,
affidamento o altro titolo svolgono: funzioni, attività, servizi pubblici o di interesse pubblico.

Si ritiene, dunque, che il medico di medicina generale convenzionato con il Servizio sanitario nazionali possa rientrare in questa definizione. Inoltre, anche se lo straniero non è “soggetto mutuato”, il certificato è stato rilasciato da un medico convenzionato e, quindi, da organismo pubblico, come stabilito dall’art. 5, comma 1, del D.Lgs. 109/2012.
Per questi motivi, secondo la relazione del Ministero dell’Interno n. 2944 del 2014, il ricorso è fondato e deve essere accolto.
Ai fini della definizione di “organismo pubblico”, occorre tenere, quindi, conto della funzione ultima che l’organo o gli incaricati dell’organo svolgono e, in particolare, dell’attività svolta e il servizio pubblico o di interesse pubblico a cui sono finalizzati.

– Scarica la relazione ministeriale
Relazione ministeriale al ricorso ​straordinario al Presidente della Repubblica, 16 maggio 2018