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Emersione dei rapporti di lavoro/regolarizzazione: scheda pratica con la procedura

Le domande possono essere presentate dall'1 giugno al 15 agosto

È stato pubblicato ieri sera in Gazzetta Ufficiale (serie generale n. 137 del 29.05.2020) il decreto interministeriale con le modalità per la presentazione delle domande di emersione di rapporti di lavoro dei cittadini extracomunitari, italiani e dell’Unione europea, e per le domande di permesso di soggiorno temporaneo.

Il provvedimento è stato adottato in attuazione dell’articolo 103 del decreto legge 19 maggio 2020, n. 34 che ha previsto la possibilità:

1) per il datore di lavoro italiano o straniero (titolare di permesso di soggiorno UE di lungo periodo) di sottoscrivere un nuovo rapporto di lavoro subordinato o di dichiararne uno irregolarmente instaurato con cittadini italiani o stranieri presenti sul territorio nazionale prima dell’8 marzo 2020;

2) per gli stranieri con permesso di soggiorno scaduto dal 31 ottobre 2019 di chiedere un permesso di soggiorno della durata di sei mesi.

Due differenti procedure regolano la presentazione delle domande agli uffici del ministero dell’Interno in base ai soggetti interessati.

Non è previsto un click day: le domande possono essere presentate dall’1 giugno al 15 agosto (leggi comunicato n. 52 CdM).
Non sarà necessario concentrare la presentazione delle domande nella fase iniziale della procedura, in quanto non sono state fissate quote massime di ammissione delle stesse.

I settori interessati

a) agricoltura, allevamento e zootecnia, pesca e acquacoltura e attività connesse;
b) assistenza alla persona per sé stessi o per componenti della propria famiglia, anche non conviventi, affetti da patologie o handicap che ne limitino l’autosufficienza;
c) lavoro domestico di sostegno al bisogno familiare.
[Vedi l’elenco completo della attività ]

Le procedure

Possibilità 1

Presso lo sportello unico per l’Immigrazione istituito nelle prefettura: riguarda i datori di lavoro operanti nei settori indicati che presentano richiesta in favore di cittadini extracomunitari.

I datori di lavoro devono essere cittadini italiani, cittadini di uno Stato membro dell’Unione europea o stranieri titolari di permesso di soggiorno UE di lungo periodo.

Reddito dei datori di lavoro

– Per i settori produttivi agricoltura, allevamento e zootecnia, pesca e acquacoltura e attività connesse, devono possedere, un reddito imponibile minimo non inferiore a 30.000 euro.

– Per i settori del lavoro domestico o di assistenza alla persona:
i) in caso di nucleo familiare composto da un solo soggetto percettore di reddito, non deve essere inferiore a 20.000 euro;
ii) in caso di nucleo familiare composto da più soggetti conviventi, non deve essere inferiore a 27.000 euro.
N.B. La verifica dei requisiti reddituali non si applica al datore di lavoro affetto da patologie o disabilità che ne limitano l’autosufficienza, che presenta l’istanza per un lavoratore straniero addetto alla sua assistenza.

N.B.: Leggi gli esempi della circolare dell’INPS del 4 giugno

I cittadini stranieri devono essere stati foto segnalati prima dell’8 marzo 2020, ovvero devono aver soggiornato in Italia prima di quella data, come risulta dalla dichiarazione di presenza o di documentazione di data certa proveniente da organismi pubblici o privati che, istituzionalmente o per delega, svolgono una funzione o un’attribuzione pubblica o un servizio pubblico (a titolo meramente esemplificativo la circolare del 30 maggio specifica: certificazione medica proveniente da struttura pubblica, certificato di iscrizione scolastica dei figli, tessere nominative dei mezzi pubblici, certificazioni provenienti da forze di polizia, titolarità di schede telefoniche o contratti con operatori italiani, documentazione proveniente da centri di accoglienza e/ o di ricovero autorizzati anche religiosi, le attestazioni rilasciate dalle rappresentanze diplomatiche o consolari in Italia).

N.B. Rientrano nella possibilità sia in caso di regolarizzazione da lavoro irregolare che in caso di nuova costituzione di un rapporto di lavoro anche i richiedenti protezione internazionale (a prescindere da quando hanno presentato istanza), i denegati ricorrenti, gli irregolari, i possessori di permesso di soggiorno valido, gli stranieri oggetto di provvedimento di espulsione per violazione delle norme sull’ingresso ed il soggiorno, i titolari di permesso di soggiorno non convertibile in permesso di lavoro (a titolo esemplificativo e non esaustivo studio, turismo, cure mediche, motivi religiosi, protezione speciale….) (Vedi FAQ del Ministero del 13 giugno 2020).

Tipologia e orario del contratto di lavoro

La dichiarazione di voler concludere un contratto di lavoro nonché quella di sussistenza di un rapporto di lavoro irregolare in corso possono essere presentate esclusivamente per un rapporto di lavoro a tempo determinato o indeterminato, con orario di lavoro a tempo pieno o part-time (vedi circolare del 5 giugno 2020); anche per il settore del lavoro domestico di sostegno al bisogno familiare è ammesso l’orario di lavoro a tempo parziale con la retribuzione prevista dal CCNL e comunque non inferiore al minimo previsto per l’assegno sociale->https://www.meltingpot.org/Assegno-sociale-INPS-L-importo-per-il-2015.html#.XtNkqBZS81k] (importo mensile pari a 498,14 €) [ [vedi circolare del 30 maggio ].

N.B. Vedi i nuovi chiarimenti sul numero di datori di lavoro, il monte ore e le modalità per l’avvio dell’attività lavorativa nelle more della definizione della procedura di emersione, ovvero prima della convocazione delle parti presso lo Sportello Unico
Regolarizzazione / emersione: chiarimenti con la nuova circolare congiunta del 24 luglio

Dove si presentano le istanze?

Le istanze sono presentate esclusivamente con modalità informatiche dall’1 giugno al 15 agosto 2020 dalle ore 7:00 alle 22:00 sull’applicativo accessibile all’indirizzo https://nullaostalavoro.dlci.interno.it/ utilizzando il sistema di identificazione digitale SPID e seguendo le istruzioni presenti sul manuale utente disponibile sul medesimo sito web dalle ore 7 dell’1 giugno.
È inoltre disponibile un video tutorial che guiderà gli utenti alla compilazione delle domande.

Successivamente all’invio della domanda sarà generata sul portale dedicato, area personale, la ricevuta che attesta l’avvenuta presentazione dell’istanza da consegnare in copia al lavoratore.

Prima della presentazione della domanda il datore di lavoro dovrà provvedere al pagamento del contributo forfettario, pari a € 500,00 per ciascun lavoratore, utilizzando il modello F24 (REDT 2020) disponibile presso gli sportelli bancari, gli uffici postali o da scaricare dal sito dell’Agenzia delle entrate [Codice data dall’Agenzia: “REDT” denominato “Datori di lavoro – contributo forfettario 500 euro – art. 103, comma 1, D.L. n. 34/2020 ([vedi circolare)]];

NB: Solo in caso di dichiarazione di sussistenza di un rapporto di lavoro è previsto anche il pagamento di un contributo forfettario per le somme dovute dal datore di lavoro a titolo retributivo, contributivo e fiscale, che verranno determinate con nuovo decreto interministeriale.

Lo Sportello unico per l’Immigrazione, dopo aver verificato le istanze e acquisiti i pareri favorevoli della questura e dell’ispettorato territoriale del Lavoro, convocherà le parti per l’esibizione della documentazione necessaria all’emersione e la stipula del contratto di soggiorno. Contestualmente, lo Sportello provvederà all’invio della comunicazione obbligatoria di assunzione e alla consegna al lavoratore del modello per la richiesta di permesso di soggiorno per lavoro subordinato, che dovrà essere poi inviato alla questura tramite gli uffici postali competenti.

N.B. Vedi i nuovi chiarimenti per l’avvio dell’attività lavorativa nelle more della definizione della procedura di emersione, ovvero prima della convocazione delle parti presso lo Sportello Unico
Regolarizzazione / emersione: chiarimenti con la nuova circolare congiunta del 24 luglio

I datori di lavoro potranno avvalersi per la compilazione e l’inoltro delle domande, delle associazioni di categoria, delle organizzazioni sindacali e dei patronati che vorranno fornire assistenza, a titolo gratuito, sulla base dei protocolli d’intesa già sottoscritti.
Al fine di fornire chiarimenti sulle procedure e in risposta ai quesiti più ricorrenti sono, inoltre, in corso di predisposizione le frequency ask questions (FAQ).

Un’area di supporto agli utenti, con funzioni di help desk, all’indirizzo http://selfhdext.dlci.interno.it/shd/?referer=ALI, sarà attiva dal lunedì al venerdì, dalle ore 8.00 alle ore 20.00 ed il sabato dalle ore 8.00 alle ore 14.00.
Per informazioni sulla procedura è disponibile la seguente casella di posta elettronica dedicata: [email protected].

La convocazione in Prefettura

Acquisiti i pareri favorevoli e l’eventuale documentazione integrativa, lo Sportello Unico convoca le parti per verificare la corrispondenza delle dichiarazioni rese sulla domanda telematica con quanto risulta dalla documentazione di seguito indicata che dovrà essere esibita:

1) documento di identità o equipollente del datore di lavoro e del lavoratore in corso di validità;
con riferimento al documento di identità del lavoratore, qualora nell’istanza sia stato indicato un documento scaduto o qualora il documento indicato sia scaduto nelle more della definizione della procedura, copia dello stesso dovrà comunque essere esibita;
nel caso di mancanza di documento possono essere esibiti documenti equipollenti, quali ad esempio:
– lasciapassare comunitario
– lasciapassare frontiera
– titolo di viaggio per stranieri
– titolo di viaggio apolidi
– titolo di viaggio rifugiati politici
– attestazione di identità rilasciata dalla Rappresentanza Diplomatica in Italia del Paese di origine;
N.B.:Potrà, inoltre, essere indicato in via eccezionale anche il permesso di soggiorno scaduto, fermo restando che all’atto della convocazione presso lo Sportello Unico per l’Immigrazione lo straniero dovrà essere in possesso di un documento di identità in corso di validità.

2) ricevuta di versamento del modello F24 relativo al pagamento del contributo forfettario di 500 euro;

3) ricevuta di versamento del contributo forfettario a titolo retributivo, contributivo e fiscale, se dovuto;

4) prova della presenza in Italia dello straniero documentata da attestazione di data antecedente all’8 marzo 2020, rilasciata da organismi pubblici intesi come soggetti pubblici, privati o municipalizzati che istituzionalmente o per delega svolgono una funzione o un’attribuzione pubblica o un servizio pubblico (a titolo meramente esemplificativo: certificazione medica proveniente da struttura pubblica, certificato di iscrizione scolastica dei figli, tessere nominative dei mezzi pubblici, certificazioni provenienti da forze di polizia, titolarità di schede telefoniche o contratti con operatori italiani, documentazione proveniente da centri di accoglienza e/ o di ricovero autorizzati anche religiosi, le attestazioni rilasciate dalle rappresentanze diplomatiche o consolari in Italia);

5) certificazione della struttura sanitaria pubblica o del medico convenzionato SSN, rilasciata in data antecedente all’inoltro della domanda, che attesti la limitazione dell’autosufficienza (nel caso in cui la dichiarazione riguardi l’attività di assistenza alla persona);

6) dichiarazione relativa al possesso dei requisiti reddituali;

7) marca da bollo il cui codice identificativo sia stato inserito in domanda;

8) ogni altra documentazione che lo Sportello Unico ritenga necessario acquisire.

Nell’ipotesi della mancata presentazione della documentazione o di documentazione insufficiente, lo Sportello Unico richiederà un’integrazione e fisserà la data di un nuovo appuntamento. Qualora la documentazione non venisse integrata come richiesto, si procederà al rigetto dell’istanza.


Possibilità 2

Presso le questure: gli stranieri irregolari con permesso di soggiorno scaduto dal 31 ottobre 2019, non rinnovato o convertito in altro titolo di soggiorno, e che prima di tale data hanno lavorato nei settori indicati (a,b,c [Vedi l’elenco completo della attività ]), possono chiedere il rilascio di un permesso di soggiorno temporaneo, valido solo nel territorio nazionale, della durata di sei mesi decorrenti dalla data di presentazione dell’istanza.

Dove si presentano le istanze?

Gli stranieri potranno presentare la domanda di permesso di soggiorno presso i 5.700 uffici Postali dedicati (sportello amico), inoltrando l’apposito modulo di richiesta compilato e sottoscritto dall’interessato. L’onere del servizio è fissato a 30€.

Prima della presentazione della domanda il richiedente dovrà provvedere al pagamento del contributo forfettario, pari a € 130,00 a copertura degli oneri per la procedura, utilizzando il modello F24 (RECT 2020) disponibile presso gli sportelli bancari, gli uffici postali o da scaricare dal sito dell’Agenzia delle entrate [Codice dell’Agenzia “RECT” denominato “Cittadini stranieri – contributo forfettario 130 euro – art. 103, comma 2, D.L. n. 34/2020 ([vedi circolare)]].

Occorre:
– essere in possesso di un passaporto o di altro documento equipollente ovvero di un’attestazione di identità rilasciata dalla Rappresentanza diplomatica del proprio Paese di origine;
– essere presente sul territorio nazionale alla data dell’8 marzo 2020;
– comprovare di aver svolto attività di lavoro nei settori indicati (a,b,c [Vedi l’elenco completo della attività ]) con documentazione da esibire all’atto della presentazione dell’istanza.

Alla consegna del modulo di richiesta del permesso di soggiorno presso lo Sportello di Poste Italiane, allo straniero è rilasciata una ricevuta contenente specifiche di sicurezza che gli consentirà di soggiornare sul territorio nazionale e di svolgere attività lavorativa nei citati settori di attività.

Contestualmente lo straniero verrà convocato presso la Questura per l’esame della sua richiesta ed il rilascio del permesso di soggiorno temporaneo. Il titolo di soggiorno potrà essere convertito in permesso per motivi di lavoro qualora lo straniero, nel termine di sei mesi, abbia ottenuto un contratto di lavoro nei settori produttivi interessati.

Fonte: Ministero dell’Interno


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Approfondimenti a cura di Melting Pot

Procedure di emersione / regolarizzazione: guida ragionata dell’Avv. Paolo Cognini (versione del 6 luglio 2020)

Regolarizzazione, la condizione dei richiedenti asilo alla luce della circolare del 19 giugno 2020. A cura dell’avv. Paolo Cognini

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