E’ necessario evidenziare che il d.Lgs 25/08 all’art. 5 co.1 attribuisce alla Commissione Nazionale “compiti di indirizzo e coordinamento delle Commissioni territoriali, di formazione e aggiornamento dei componenti delle medesime Commissioni”. Compito primario della Commissione Nazionale è pertanto quello di monitorare la corretta attuazione delle normative internazionali, dell’Unione Europea e interne in materia di diritto d’asilo anche alla luce degli orientamenti giurisprudenziali prevalenti.
La Presidente evidenzia nella sua nota come, nonostante la circolare del Ministro dell’Interno del 4 luglio u.s., non si è ancora vista la richiesta flessione nel riconoscimento della protezione umanitaria e con un linguaggio che non lascia margini di ambiguità ordina che “ dalla prossima settimana il trend degli stessi subisca la necessaria, improrogabile e doverosa modifica ”.
Nella nota inviata dalla Prefetta Sarti pertanto la citata circolare ministeriale diviene prevalente sui fondamenti costituzionali (tra cui artt. 2, 3, 10 e 117), oltre che sulle norme di legge nazionale (ad es.: art. 5, co, 6, d.lgs. 286/98) e sovranazionale (tra i quali va richiamata la Convenzione europea dei diritti umani e delle libertà fondamentali) su cui si fonda la protezione umanitaria.
Va ricordato come l’autonomia formale delle Commissioni territoriali è prevista dall’art. 4, co. 3 bis, d.lgs. 25/08 (“Ogni Commissione territoriale e ognuno delle sue sezioni opera con indipendenza di giudizio e di valutazione”) ed è anche il presupposto del Codice di Condotta adottato, ai sensi dell’art. 5, co. 1 ter, d.lgs. 25/2008, il 15 novembre 2016, per i presidenti e i componenti delle Commissioni Territoriali per il riconoscimento della Protezione Internazionale e della stessa Commissione Nazionale per il Diritto d’Asilo.
Tale autonomia e l’indipendenza di giudizio è stata gravemente compromessa attraverso l’ordine, impartito da un Prefetto della Repubblica, di sostanzialmente eludere la legge nazionale che impone l’obbligo per le commissioni territoriali di procedere a un esame delle domande di protezione internazionale “su base individuale”, ovverosia caso per caso alla luce delle dichiarazioni del richiedente e delle specifiche e pertinenti informazioni sul suo Paese di origine.
ASGI ritiene, che proprio in ragione del ruolo ricoperto dalla Prefetta Sarti, la comunicazione inviata sia gravissima e che la Prefetta Sarti debba assumersene ogni responsabilità e, dunque, dimettersi con effetto immediato.
– Leggi la nota inviata dalla Prefetta Sarti alle Commissioni Territoriali