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Esclusione dal bando per contributi sull’affitto per chi non ha la carta di soggiorno

Domanda – Salve, volevo segnalare la seguente circostanza. Il Comune di Isola del Liri (FR) ha escluso dal bando per i contributi all’affitto gli stranieri in possesso di solo permesso di soggiorno, restringendo ai soli titolari di carta di soggiorno la possibilità di presentare la domanda. Può un Comune limitare e rendere più rigidi i limiti disposti da leggi nazionali?
Grazie per la puntuale risposta.

Assegno di invalidità civile – Minore escluso perché non in possesso della carta di soggiorno

Domanda – L’INPS competente oppone resistenza alla concessione di assegno di invalidità civile ad una bambina di 10 anni extracomunitaria, riconosciuta invalida per effetto di diabete mellito (07 Minore invalido – con difficoltà a svolgere i compiti e le funzioni proprie della sua età) in quanto non in possesso della carta di soggiorno. E’ possibile opporre resistenza a questo rifiuto, tenendo conto della sentenza della Corte Costituzionale n 432/2005. Ci sono altre vie d’uscita?

Risposta – In tutti questi casi, trattandosi di prestazioni di assistenza sociale (previste da leggi o provvedimenti delle amministrazioni locali come diritti dei cittadini, a prescindere dal versamento di contributi), la questione è sempre la medesima: si tratta di prestazioni di assistenza sociale che in base alla legge vigente sono escluse per chi è in possesso del solo permesso di soggiorno, ma che potrebbero non esserlo più, se l’esito delle questioni di legittimità costituzionale fosse favorevole al riconoscimento di questa equiparazione, nel necessario rispetto del principio di parità di trattamento stabilito dalla Convenzione Internazionale OIL 143/1975 citata. Ma sarà necessario attendere l’esito della pronuncia della Corte.

Ciò non toglie che chi fosse interessato ad esercitare questi diritti potrebbe comunque inoltrare la prescritta domanda e attenderne l’esito. Dopodichè, nulla esclude che si possa proporre ricorso avanti al Giudice del Lavoro competente e sollevare analoga questione di legittimità costituzionale. Nel frattempo, se la pronuncia della Corte Costituzionale sarà favorevole ai diritti di queste persone e, nel caso in cui fosse già stata attivata la procedura per il riconoscimento di queste prestazioni, è chiaro che il diritto verrebbe accertato con effetto retroattivo, quindi decorrente fin dalla data della domanda.