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Espulsione – E’ sindacabile l'”impossibilità” a tradurre il provvedimento adotta dall’amministrazione

Una sentenza della Cassazione ribalta l'orientamento affermatosi negli ultimi dieci anni. Il giudice può esprimersi sulla scelta di utilizzo delle lingue veicolari

La Corte di Cassazione, con la sentenza n. 3678 dello scorso 8 marzo 2012 ha ribaltato l’orientamento giurisprudenziale affermatosi da ormai un decennio in tema di impossibilità di traduzione dei decreti espulsivi in lingua conosciuta dallo straniero per mancata reperibilità di un traduttore. La Cassazione ritiene di dover consentire al giudice di sindacare le ragioni di impossibilità addotte dalla P.A. in considerazione dell’ormai elevato numero di espulsioni che l’Amministrazione si trova a trattare, dei modelli standard utilizzati per le stesse, delle procedure informatiche di cui è oramai dotata la P.A. per far fronte alle traduzioni.

In particolare la Cassazione formula il principio per cui “è da ritenersi, ai fini di legge, “impossibile” la traduzione del decreto espulsivo nella lingua conosciuta dall’espellendo, e si può procedere all’uso della lingua veicolare, le volte in cui sia dall’Amministrazione affermata e dal giudice ritenuta plausibile la indisponibilità di un testo predisposto nella stessa lingua o la inidoneità di tal testo alla decisione della comunicazione in concreto assunta e venga quindi attestato che non sia possibile nell’immediato reperire un traduttore”.

Sentenza della Corte di Cassazione n. 3678 dell’8 marzo 2012