Per la libertà di movimento, per i diritti di cittadinanza

Espulsione – La mancata traduzione annulla il decreto emesso nei confronti di un cittadino bengalese

Giudice di Pace di Milano, decreto del 9 gennaio 2018

Foto: Diego Cupolo, Irin

Il caso in questione riguarda un ragazzo proveniente dal Bangladesh, che successivamente allo sbarco in Italia, si recava presso la Questura di Milano per chiedere la protezione internazionale. Tuttavia, non gli veniva consentito di formalizzare la domanda di protezione internazionale, in quanto il ragazzo avrebbe riferito di essersi allontanato dal Paese d’origine per motivi economici 1.
Gli veniva notificato il decreto di espulsione, che veniva opposto nei termini. Il ricorrente eccepiva in primis la mancata traduzione del provvedimento nella propria lingua. Il decreto di espulsione risultava notificato solo nella lingua italiana e nella lingua inglese.
Eccepiva la difesa di parte ricorrente l’illegittimità della mancata traduzione per asserita impossibilità di reperire in tempo utile un qualificato traduttore.

La Questura di Milano costituita in giudizio, asseriva che il decreto di espulsione era stato tradotto nella lingua inglese, in quanto era stata indicata dal ricorrente nel “foglio notizie” quale lingua preferita per le notifiche.
Il Giudice di Pace di Milano ha accolto il primo motivo di impugnazione del decreto di espulsione affermando che: “La Giurisprudenza di legittimità è costante nell’affermare che “in tema di espulsione amministrativa la mancata traduzione del decreto nella lingua del destinatario determina la violazione dell’art. 13, comma 7 del D. Lgs n. 286/1998, con conseguente nullità non sanabile del provvedimento, anche in presenza dell’attestazione di indisponibilità del traduttore, qualora la stessa non sia sufficientemente motivata e secondo cui è nullo il provvedimento di espulsione tradotto in lingua veicolare per l’affermata irreperibilità immediata di traduttore nella lingua conosciuta dallo straniero, salvo che l’amministrazione non affermi ed il giudice ritenga plausibile, l’impossibilità di predisporre un testo nella lingua conosciuta dallo straniero per la sua rarità ovvero l’inidoneità di tale testo alla comunicazione della decisione in concreto assunta (così da ultimo, ordinanza Corte di Cassazione , Sez. VI, n. 22405/2017).
Nella specie nessuna di queste circostanze ricorre e la dichiarazione del giovane cittadino extracomunitario (neppure ventenne), giunto nel territorio nazionale in data 20.06.2017 – indi all’incirca da un mese da quando veniva raggiunto dal provvedimento di espulsione – di conoscere la lingua italiana appare inveritiera e contraddittoria con la scelta della lingua inglese per le notifiche
”.

A fronte della Giurisprudenza richiamata e dei motivi indicati dalla difesa del ricorrente, il Giudice di Pace di Milano ha ritenuto che la mera dichiarazione di conoscere la lingua italiana in un verbale non sottoscritto dall’opponente, non può giustificare automaticamente la traduzione in una lingua veicolare in assenza di una valida motivazione circa la mancata traduzione nella lingua nazionale dello straniero.
La mancata traduzione del decreto di espulsione nella lingua effettivamente conosciuta dal cittadino straniero ha determinato il Giudice di Pace di Milano ad accogliere il ricorso e a dichiarare nullo il decreto di espulsione stesso.

– Scarica il decreto
Giudice di Pace di Milano, decreto del 9 gennaio 2018

  1. Si veda, in tal senso la denuncia del Naga: http://www.meltingpot.org/La-casella-giusta.html (ndr.)