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Europa – La libera circolazione delle persone

Articoli da 39 a 48 del Trattato istitutivo della Comunità Europea, come modificato dal Trattato di Amsterdam

Il Consiglio europeo di Copenaghen del 12 e 13 dicembre 2002 ha deciso l’ingresso di 10 nuovi membri nell’UE a partire dal maggio 2004, al fine di consentire a tali paesi di partecipare alle elezioni del Parlamento europeo.
I Trattati di adesione sono stati stipulati ad Atene il 16 Aprile 2003
I nuovi paesi sono in prevalenza del centro europea: Polonia, Ungheria, Slovenia, Slovacchia, Repubblica Ceca, Estonia, Lettonia e Lituania più Cipro e Malta. Bulgaria, Romania sono candidate, ma entreranno in un secondo tempo (2007).
I negoziati di adesione dei nuovi dieci membri dell’UE hanno introdotto delle limitazioni transitorie al diritto di libera circolazione dei lavoratori subordinati, prevedendo una gradualità temporale alla possibilità dei lavoratori dei paesi aderenti di accedere al mercato del lavoro degli altri paesi membri senza necessità di ottenere un apposito permesso di lavoro.
Proprio l’estrema sensibilità dell’argomento ha richiesto l’adozione di misure speciali e di provvedimenti transitori in vista dell’allargamento. In particolare si è previsto che, per un periodo massimo di sette anni successivi all’allargamento, ognuno degli Stati membri potrà non applicare nei confronti dei cittadini dei Paesi attualmente candidati le norme europee sulla libera circolazione dei lavoratori ed applicarne invece di nazionali eventualmente (ma non necessariamente) più restrittive. Sono previste delle eccezioni per Malta e Cipro infatti il trattato stipulato con Cipro non contiene limitazioni alla libera circolazione dei lavoratori, mentre nel caso di Malta esiste solo la possibilità di invocare una clausola di salvaguardia: per i cittadini ciprioti le norme europee troveranno un’immediata applicazione mentre Malta potrà a sua volta applicare norme provvisorie (eventualmente restrittive) nei confronti di tutti gli altri cittadini dell’Ue.

Riassumendo
Per quanto riguarda la situazione di Ungheria, Estonia, Rep. Ceca, Rep. Slovacca, Polonia, Slovenia, Lituania e Lettonia, è stato stipulato un accordo transitorio per cui si stabilisce che, relativamente alla libera circolazione dei lavoratori, per i primi due anni successivi all’adesione, gli Stati membri UE potranno applicare le loro misure nazionali o gli accordi bilaterali per disciplinare l’accesso dei lavoratori di tali paesi al loro interno. Tali misure potranno essere applicate fino ad un massimo di 7 anni.
Per quanto riguarda la situazione di Cipro, non sono previste limitazioni riguardo alla libera circolazione dei lavoratori.
Per quanto riguarda la situazione di Malta, si è stabilita una clausola di salvaguardia qualora vi fosse il timore di un afflusso consistente di lavoratori sull’isola.
È importante rilevare che queste disposizioni transitorie si applicano esclusivamente ai lavoratori dipendenti, e non alla libera prestazione di servizi né al diritto di
stabilimento, né a studenti, pensionati, turisti, ecc

Le domande e risposte sono tratte dal sito dell’Unione Europea

2. Disposizioni transitorie

a) Sarà possibile lavorare in uno degli attuali Stati membri dopo il 1° maggio
2004?

Nei primi due anni successivi all’adesione dei nuovi Stati membri, l’accesso ai mercati del lavoro degli attuali Stati membri dipenderà dalle leggi e dalla politica nazionale dei vari Stati, nonché da eventuali accordi bilaterali stipulati con i nuovi Stati membri. Alcuni Stati membri hanno dichiarato di essere intenzionati ad aprire completamente i rispettivi mercati del lavoro ai lavoratori provenienti da tutti i nuovi Stati membri. Altri intendono adottare misure più restrittive, che varieranno a seconda del nuovo Stato membro interessato. In termini pratici, ciò significa che
probabilmente occorrerà ottenere un permesso di lavoro nel periodo in cui gli attuali Stati membri applicheranno la legislazione nazionale.
b) Che cosa accadrà nel 2006?
Al termine dei primi due anni successivi all’adesione, la Commissione presenterà una relazione sulla base della quale il Consiglio verificherà il funzionamento delle disposizioni transitorie. Inoltre, ciascuno degli attuali Stati membri dovrà comunicare formalmente alla Commissione se intende continuare ad applicare le misure legislative nazionali per un periodo massimo di altri tre anni (nel qual caso sarà
ancora necessario il permesso di lavoro) o se intende applicare il regime comunitario della libera circolazione dei lavoratori (nel qual caso sarà possibile trasferirsi e
lavorare liberamente nel paese).
c) Quando sarà possibile lavorare liberamente negli attuali Stati membri?
In linea di principio, le disposizioni transitorie dovrebbero decadere cinque anni dopo l’adesione. Tuttavia, gli attuali Stati membri avranno la possibilità di richiedere alla
Commissione l’autorizzazione a continuare ad applicare misure nazionali per altri due anni ma unicamente in caso di gravi perturbazioni del proprio mercato del lavoro (o in
caso di rischio di tali perturbazioni). In ogni caso, le disposizioni transitorie non possono protrarsi oltre un periodo massimo di sette anni.
d) Dopo l’introduzione della libera circolazione occorrerà il permesso di lavoro?
Con la sospensione delle restrizioni legislative nazionali e l’introduzione della libera circolazione, gli attuali Stati membri non possono più richiedere il permesso di lavoro
come condizione per l’accesso al mercato del lavoro. Tuttavia, hanno ancora facoltà di rilasciare permessi di lavoro ai lavoratori dei nuovi Stati membri, purché sia
esclusivamente a scopo statistico o di monitoraggio.
e) Gli attuali Stati membri possono reintrodurre delle restrizioni (“clausola di
salvaguardia”)?

Dopo la sospensione delle misure nazionali e la piena applicazione della libera circolazione dei lavoratori ai sensi del diritto comunitario, gli attuali Stati membri
possono comunque richiedere l’autorizzazione a reintrodurre delle restrizioni qualora incontrino gravi difficoltà sui rispettivi mercati del lavoro, ovvero sussistano dei rischi
in tal senso. Questa possibilità è prevista anche nel caso di Malta. La Commissione decide che tipo di restrizioni si possono imporre e per quanto tempo. In seguito,
qualsiasi Stato membro può chiedere al Consiglio di annullare o modificare le decisioni della Commissione, a maggioranza qualificata. Le “clausole di salvaguardia” non sono mai state invocate, benché siano presenti in tutti i trattati di
adesione.
f) Sono possibili discriminazioni nel mercato del lavoro?
La discriminazione per motivi di nazionalità è vietata. In termini di accesso all’occupazione, gli Stati membri devono dare la priorità ai lavoratori dei nuovi Stati membri rispetto a quelli provenienti da paesi terzi. Alcuni impieghi nel settore pubblico possono essere riservati ai cittadini dello Stato membro ospitante.
g) Anche chi non è un lavoratore è soggetto a limitazioni?
È importante rilevare che queste disposizioni transitorie si applicano esclusivamente ai lavoratori dipendenti, e non alla libera prestazione di servizi né al diritto di
stabilimento, né a studenti, pensionati, turisti, ecc. (con un’eccezione limitata per determinati servizi, descritta in seguito). Inoltre, a Cipro e Malta non si applicano
disposizioni transitorie, salvo per una clausola di salvaguardia nel caso di Malta.
3. Cosa si prevede per chi lavora già in uno degli attuali Stati membri?
Chi lavora legalmente in uno degli attuali Stati membri alla data di adesione ed è munito di un permesso di lavoro o un’autorizzazione della durata di almeno 12 mesi godrà dell’accesso diretto al mercato del lavoro dello Stato membro interessato, ma non automaticamente ai mercati del lavoro di altri Stati membri attuali che applicano misure nazionali ai sensi delle disposizioni transitorie. Chi si trasferisce in uno degli attuali Stati membri dopo la data di adesione, con un permesso di lavoro della durata di almeno 12 mesi, godrà degli stessi diritti. Tuttavia, chi esce volontariamente dal
mercato del lavoro dello Stato membro ospitante perde il diritto di accesso al mercato del lavoro di tale Stato fino alla sospensione delle disposizioni transitorie.
4. Cosa si prevede riguardo ai familiari?
I familiari di un lavoratore proveniente da un nuovo Stato membro che alla data di adesione era regolarmente ammesso al mercato del lavoro di uno degli attuali Stati membri per un periodo di almeno 12 mesi avranno accesso immediato al mercato dellavoro di tale Stato membro. I familiari che si ricongiungono al lavoratore dopo la data di adesione avranno accesso al mercato del lavoro dello Stato membro ospitante
dopo un periodo di residenza di 18 mesi o a partire dal terzo anno successivo all’adesione, se precedente. In questo caso, per “familiari” si intendono il coniuge del lavoratore e i figli di età inferiore a 21 anni o a carico.
5. Che cos’è la “clausola di standstill”?
Significa che l’accesso ai mercati del lavoro degli attuali Stati membri da parte dei lavoratori dei nuovi Stati membri non può essere soggetto a misure più restrittive rispetto alla situazione vigente alla data della firma del trattato di adesione, il 16 aprile 2003. Di conseguenza, se uno degli attuali Stati membri ha stabilito di accogliere una
determinata quota di lavoratori di uno dei nuovi Stati membri in un accordo bilaterale stipulato nel 2003 o in data precedente, deve attenersi a tale quota.
6. Sarà possibile trasferirsi e lavorare in uno dei nuovi Stati membri?
Se uno degli attuali Stati membri continua ad applicare misure nazionali invece di consentire la libera circolazione ai sensi del diritto comunitario, i nuovi Stati membri
hanno facoltà di ricorrere alla “clausola di salvaguardia” per imporre restrizioni ai lavoratori provenienti da altri nuovi Stati membri, in caso di turbativa dei rispettivi
mercati del lavoro (cfr. paragrafo 2, lettera e, che precede).
I cittadini degli attuali Stati membri non sono soggetti a restrizioni automatiche al diritto di trasferirsi a lavorare in uno dei nuovi Stati membri. Tuttavia, se uno degli
attuali Stati membri impone restrizioni ai cittadini di uno dei nuovi Stati membri, il nuovo Stato membro interessato ha facoltà di imporre restrizioni analoghe ai lavoratori di tale Stato membro.
7. Che cosa si prevede per chi lavora per una società che fornisce servizi in
Austria o Germania?

Per quanto riguarda Austria e Germania, esiste una speciale “clausola di salvaguardia” che consente a tali paesi di limitare la possibilità di fornire servizi che comportino il trasferimento temporaneo di lavoratori per le società con sede nei nuovi Stati membri. Tuttavia, la clausola si applica esclusivamente a un numero limitato di settori, quali le
costruzioni e la pulizia industriale, e può essere invocata solo in caso di gravi turbative nei settori in questione e solo nel periodo in cui Austria e Germania applicano misure nazionali ai sensi delle disposizioni transitorie. La procedura è quella prevista per la clausola di salvaguardia principale, di cui al paragrafo 2, lettera e, che precede.
8. Che diritti si avranno in fatto di sicurezza sociale?
A decorrere dalla data di adesione si applica il sistema comunitario di coordinamento dei regimi di sicurezza sociale applicabili alle persone che si spostano all’interno della
Comunità (contenuto nei regolamenti 1408/71 e 574/72). Quindi non si dovrebbero perdere i contributi versati e di norma si dovrebbe essere coperti dal sistema di sicurezza sociale dello Stato membro in cui si lavora.
9. Conclusioni
Le disposizioni transitorie contenute nel trattato di adesione sono complesse, principalmente perché la loro applicazione può essere flessibile. Di conseguenza, è
difficile fornire informazioni esatte, in quanto ciascuno degli attuali Stati membri deve prendere una decisione in merito all’accesso al proprio mercato del lavoro da
parte dei cittadini di Repubblica ceca, Estonia, Lettonia, Lituania, Ungheria, Polonia,
Slovenia e Slovacchia.