Per la libertà di movimento, per i diritti di cittadinanza

da Il Gazzettino di Udine dell'11 febbraio 2005

Extracomunitari pratiche di assunzione al via

di Claudio Milocco*

Mercoledì 2 febbraio, anche nel Friuli Venezia Giulia, è iniziata la corsa all’assunzione di lavoratori extracomunitari e neocomunitari. Infatti la Gazzetta Ufficiale n. 26 ha pubblicato il decreto 17.12.2004 relativo al programma dei flussi d’ingresso per il 2005 riguardanti 79.500 lavoratori extracomunitari e altrettanti lavoratori neocomunitari (Repubblica Ceca, Estonia, Lettonia, Lituania, Polonia, Repubblica Slovacca, Slovenia e Ungheria). Per i cittadini di Cipro e di Malta non è prevista, invece, nessuna restrizione.
Ampia libertà in questi casi, poi, per l’ingresso di lavoratori autonomi. Per il Friuli Venezia Giulia le quote sono 1.450 per i lavoratori stagionali e 2.550 per i non stagionali così ripartite: 1.300 per il lavoro domestico e di assistenza alla persona, 400 per il settore edile, 850 per altri settori produttivi.
Andrà precisato che tra le quote di cui sopra rientrano anche le richieste finalizzate al rilascio delle conversioni dei permessi di soggiorno per lavoro subordinato non stagionale (permesso di studio) o conversione del permesso stagionale per lo straniero stagionale che alla scadenza del permesso dell’anno precedente abbia fatto rientro nello Stato di provenienza. Premessi questi dati tecnici e numerici, ritengo utile ricordare quelli che sono i diritti dei lavoratori extracomunitari e le conseguenze in caso di occupazione di lavoratori clandestini.
Ciò a sottolineare come l’occupazione di lavoratori extracomunitari non si risolva semplicemente con la richiesta e l’ottenimento dell’autorizzazione al lavoro da parte dei Centri per l’Impiego preposti, ma abbraccia diverse problematiche.

I diritti del lavoratore extracomunitario. Il lavoratore extracomunitario, anche se occupato irregolarmente da una ditta, ha diritto alle assicurazioni sociali obbligatorie ed al trattamento economico e normativo previsto dal CCNL della categoria. Inoltre gli sono riconosciute, se regolarmente soggiornante nel territorio dello Stato ed al fine di garantire una parità di trattamento rispetto ai lavoratori italiani, alcune importanti garanzia contro le discriminazioni sul lavoro. Andrà precisato che anche per i lavoratori extracomunitari, ai fini dell’applicazione delle norme di legge, è rilevante distinguere il contratto a termine dal contratto a tempo indeterminato.

Diritto alla retribuzione ed alle prestazioni contrattuali. In giurisprudenza si afferma con indirizzo ormai consolidato il diritto del lavoratore straniero, a norma dell’art. 36 della Costituzione, alla retribuzione proporzionata al lavoro svolto ed adeguata ai bisogni del lavoratore e della sua famiglia. Vi è, poi, consenso unanime circa l’applicabilità del regime dell’art. 2126 c.c. alla prestazione di lavoro resa dall’immigrato sprovvisto di permesso di soggiorno.
In virtù di tale disposizione civilistica, la nullità o l’annullamento del contratto di lavoro non produce effetto per il periodo in cui il rapporto ha avuto esecuzione e, se il lavoro è stato prestato con violazione di norme poste a tutela del lavoratore, questi ha in ogni caso diritto alla retribuzione.
Al lavoratore, dunque, stante la prevalente giurisprudenza di legittimità e di merito, è riconosciuto, nonostante le violazioni di legge, il diritto alla prestazione retributiva ed a ogni altro compenso previsto dal contratto e connesso con l’instaurazione del rapporto per tutto il tempo di concreta effettuazione della prestazione lavorativa (indennità sostitutiva delle ferie non godute, maggiorazione per lavoro domenicale, indennità di mancato riposo settimanale, trattamento di fine rapporto, copertura previdenziale ed assicurativa, ecc.).

Licenziamento del lavoratore clandestino. Il lavoratore extracomunitario clandestino, pur equiparato a quello italiano sotto il profilo delle tutele, non ha però garanzie alla conservazione del posto di lavoro nel caso in cui non abbia ottenuto il permesso di soggiorno. Infatti, se il permesso di soggiorno manca ed il lavoratore straniero non si è minimamente attivato per ottenerlo, egli è esposto al rischio del licenziamento senza poter aspirare alla riammissione in servizio. È pacifico, infatti, che la disciplina dei licenziamenti individuali non sia invocabile, sia perché l’ambito di protezione dell’art. 2126 c.c. non si estende alle normative che postulano la validità del vincolo e tendono alla sua formalizzazione e restaurazione, sia perché la sentenza del Giudice del Lavoro non può sanare i vizi che hanno inficiato ab origine l’instaurazione del rapporto.
Conseguentemente l’immigrato clandestino potrà essere soggetto ad estromissione senza alcuna tutela della stabilità, nemmeno nell’ipotesi di licenziamenti orali. In ogni caso il clandestino viene espulso dallo Stato italiano ed il datore di lavoro verrà punito anche con le sanzioni penali di cui alla legge Bossi/Fini. Il datore di lavoro che occupi lavoratori stranieri sprovvisti del permesso di soggiorno è punito, infatti con l’arresto da tre mesi ad un anno e con l’ammenda di 5.000 euro per ogni lavoratore impiegato (art. 22 comma 12 D. Lgs. n. 286/1998).

Conclusioni. In conclusione andrà ricordato che l’instaurazione di un rapporto di dipendenza con un lavoratore extracomunitario impone degli obblighi e procedure particolari per la loro assunzione. Di rilievo poi le problematiche relative agli obblighi e diritti delle parti durante il rapporto di lavoro. Infatti non mancano casi di controversie previdenziali e di lavoro, che consiglio di evitare. La flessibilità interessa anche l’extracomunitario, anzi più del lavoratore nazionale, in quanto il suo servizio in Italia resta sostanzialmente a termine.

(*)Consulente del lavoro