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da ToscanaOggi del'11 febbraio 2004

Famiglia e immigrati, Vassalli boccia lo Statuto regionale

Ci sono due articoli nella bozza di Statuto regionale che vanno cancellati. Perché? Perché la Regione non può regolare materie che sono di competenza costituzionale o statale. I due articoli «incriminati» sono il numero 3 («Principi generali») e il numero 4 («Finalità principali»). Dove si parla, rispettivamente, di partecipazione dei residenti alle scelte politiche regionali – con le elezioni – e di tutela della famiglia. Parola di Giuliano Vassalli, presidente emerito della Corte costituzionale e non solo. Infatti è stato docente di diritto penale, avvocato, deputato, senatore, ministro della giustizia, giudice costituzionale. Un percorso che lo ha reso testimone della nascita della Repubblica Italiana e dei suoi valori. «A me non sembra che la Regione possa intervenire – osserva il presidente – a regolare con proprie leggi materie che sono tuttora riserva di norme costituzionali o di norme sia pure ordinarie ma statali».

La prima obiezione arriva sull’articolo 4 che contiente un riferimento alla famiglia. «Questa materia – continua Vassalli – è disciplinata dall’articolo 29 della Costituzione che ne definisce la nozione con riferimento ad una “società naturale fondata sul matrimonio”. L’articolo 30 fa spazio poi ad ogni tutela giuridica e sociale da assicurarsi per legge ai figli nati fuori del matrimonio, compatibilmente con i diritti dei membri della famiglia legittima».

E non è tutto. Anche il codice civile contiene una serie di articoli sull’argomento. «Ora, di fronte a questo complesso di disposizioni, – sottolinea il presidente – non si vede come una Regione possa regolare la materia con disposizioni ulteriori». In particolare il riconoscimento di diverse forme di convivenza familiare, ovvero le unioni di fatto. «Tale riconoscimento – spiega Vassalli – non spetta alla Regione in nessun modo per la semplice ragione che l’articolo 117 della Costituzione stabilisce che lo Stato ha “legislazione esclusiva” su alcune materie». Tra queste c’è l’«ordinamento civile» nel quale, continua il presidente, «rientra senza ombre di dubbio tutta la materia della famiglia, così come vi rientrerebbe, ove esistesse, la materia delle diverse forme di convivenza familiare». Se un riconoscimento si volesse dare «ciò non potrebbe avvenire che con legge dello Stato». Quindi, osserva Vassalli, «una disciplina regionale sarebbe una invasione di competenze esclusive dello Stato e contrasterebbe con la Costituzione».

Ma sul banco degli imputati c’è anche l’articolo 3 dello Statuto regionale. In particolare il terzo comma dove si dice che la Regione «promuove la partecipazione dei residenti in Toscana alle scelte politiche regionali». «È più che chiaro – sottolinea Vassalli – che ci si riferisce anche alla possibilità di concedere il diritto di voto agli immigrati». Ma anche qui c’è un ostacolo. «Anche la materia dell’immigrazione nel suo complesso, senza possibilità di distinzioni, rientra nella competenza legislativa dello Stato».

E quindi? «Bisogna che la Regione Toscana – conclude il Presidente emerito della Corte costituzionale – rinunci a provvedere in modo autonomo a questa innovazione e attenda la preannunciata innovazione della legislazione statale in tema di voto agli immigrati».

La scheda
Giuliano Vassalli, nato a Perugia nel 1915, è presidente emerito della Corte costituzionale nonché professore emerito di diritto penale all’Università La Sapienza e membro dell’accademia dei Lincei. Nell’arco della sua lunga carriera, ha ricoperto una serie di prestigiosi incarichi sia nell’ambito della giurisprudenza sia in quello della politica. Ha curato la redazione del nuovo codice di procedura penale nel 1989 e nominato la commissione di riforma dello stesso codice. In politica, prima di essere scelto come Ministro di grazia e giustizia nel luglio 1987 (fino a febbraio ’91), è stato deputato dal 1968 al 1972, e senatore dal 1983.