1. Ancora una vittima delle politiche di respingimento indiscriminato alle frontiere portuali in Adriatico, dopo la torbida vicenda di Venezia, a seguito della quale 50 migranti, in gran parte donne e bambini, che vi erano giunti a bordo di un traghetto greco, venivano costrette a reimbarcarsi verso Patrasso.
Secondo fonti di stampa, “un giovane immigrato clandestino è morto dopo essere caduto da un tir sbarcato nel porto di Ancona e diretto verso nord lungo lo svincolo fra la Superstrada 76 e l’A14. Il ragazzo, che in tasca aveva un documento intestato ad un diciannovenne afghano, Amir Rohol, si era aggrappato al pianale dell’autotreno, con targa inglese, o si era nascosto in un’intercapedine di fortuna. Probabilmente l’autista del tir non si è neppure accorto di lui e ha continuato a guidare a velocità sostenuta. Pochi chilometri prima dell’autostrada, Amir è precipitato sull’asfalto, davanti agli occhi di alcuni automobilisti, che sono riusciti a non travolgerlo e a dare subito l’allarme. Soccorso dalla polizia stradale e da un’ambulanza del 118, il ragazzo e’ stato trasportato nell’ospedale di Ancona, con un grave politrauma. I medici hanno tentato di operarlo, ma e’ morto durante l’intervento chirurgico. Come prima di lui altri migranti non in regola, che tentano viaggi come questo per sfuggire ai controlli. Uno dei testimoni ha annotato alcuni numeri di targa del tir, non ancora rintracciato” (agenzia ADUC).
Gli immigrati che giungono alle frontiere portuali dell’Adriatico continuano a rischiare la vita, tutti i giorni, per effetto dell’inasprimento dei controlli di polizia al momento dello sbarco, e per la impossibilità di un accesso effettivo alle procedure di protezione internazionale. Non sappiamo quando i tribunali nazionali o le corti internazionali riusciranno ad impedire che le autorità di frontiera italiane continuino a commettere abusi, insieme alle omologhe autorità greche, al punto di costringere quanti avrebbero diritto a ricevere protezione ed accoglienza a nascondersi sotto un autotreno per tentare di entrare in Italia. Riteniamo comunque doveroso rispetto alla memoria dei tanti che sono morti per entrare in Italia sfuggendo ai controlli di polizia nei porti di Brindisi, Bari, Ancona e Venezia, richiamare ancora una volta le fonti interne ed internazionali e le regole di comportamento che vengono violate dalle autorità di polizia nei confronti dei migranti che dalla Grecia giungono nei porti adriatici.
Un richiamo che non deve costituire solo un esercizio di memoria, ma che deve diventare uno strumento operativo nelle mani dei soggetti e delle associazioni che svolgono, e ancora di più dovranno svolgere in futuro, attività di monitoraggio sugli arrivi di migranti alle frontiere portuali in Adriatico.
2. Malgrado l’adozione del decreto legislativo 25 del 2008 sulle procedure per il riconoscimento degli status di protezione internazionale (emanato in recepimento della Direttiva europea 2005/85/CE), che dovrebbe sottrarre alla polizia di frontiera qualunque potere discrezionale nell’ammissione alle procedure di asilo e di protezione sussidiaria, accade quindi spesso che lo straniero che attraversi irregolarmente una frontiera marittima entri in contatto esclusivamente con il personale di Polizia e possa essere accompagnato in frontiera senza riuscire a presentare domanda di protezione internazionale.
La presenza, nei servizi di frontiera di organismi terzi rispetto alla Polizia quali enti ed associazioni di tutela (ad esempio il CIR e l’ACNUR) non è, come detto, quasi mai garantita e, soprattutto, l’ente incaricato non è posto nelle condizioni di operare con piena indipendenza dal momento che il servizio prestato è presente solo nella misura in cui è “tollerato” dalla medesima Autorità di polizia. Ciò vale in particolare per la fase del primo contatto con lo straniero – quali ad esempio l’area di transito aeroportuale, il centro di prima accoglienza, spesso un tendone o un hangar, o la nave all’attracco, luoghi spesso preclusi all’accesso di enti terzi, con i pretesti più vari (motivi di sicurezza, natura extraterritoriale dell’area etc.).
La mancanza di soggetti che possano effettuare con tempestività un monitoraggio indipendente rende oltremodo difficile l’emersione di eventuali comportamenti illeciti da parte delle Autorità di polizia marittima, come si è verificato nel porto di Ancona, a Brindisi e a Venezia, e rende difficile altresì la stessa registrazione documentale delle prassi applicate dalla Polmare in violazione sostanziale, non solo del Regolamento Dublino n. 343/2003 e del codice delle frontiere Schengen, ma anche del principio di “non refoulement” sancito dall’art. 33 della Convenzione di Ginevra e dall’art. 3 della Convenzione Europea a salvaguardia dei diritti dell’uomo.
3. E’ noto da tempo il trattamento disumano che la Grecia riserva ai richiedenti asilo, abusati dalla polizia, costretti alla clandestinità o espulsi verso i paesi, come l’Irak, la Turchia o l’Afganistan, dai quali sono fuggiti o transitati, al punto che il Tribunale amministrativo della Regione Puglia, con la decisione citata e in riferimento alle raccomandazioni espresse in tal senso dall’Acnur, ha già bloccato l’applicazione del regolamento Dublino nei confronti della Grecia, impedendo la riammissione in quel paese di un immigrato che aveva presentato domanda di asilo in Italia dopo esservi transitato. In molti casi migranti irakeni respinti dall’Italia verso la Grecia sono stati successivamente respinti da questo paese verso la Turchia e poi verso l’Irak, malgrado l’Unione Europea avesse deciso lo scorso anno il blocco delle operazioni di rimpatrio verso il paese ancora in stato di guerra (Cfr. Human Rights Watch, Novembre 2008 “Stuck in a Revolving Door. Iraqis and Other Asylum Seekers and Migrants at the Greece/Turkey Entrance to the European Union”, p. 5 ss.).
E’ altresì noto che la Grecia accoglie meno dell’uno per cento delle domande di asilo in base alla Convenzione di Ginevra, di fatto non applica la Convenzione del 1951 a protezione dei diritti dei rifugiati, e non ha dato piena attuazione alle direttive comunitarie in materia di asilo e protezione internazionale (Cfr. Report by Thomas Hammarberg, Council of Europe Commissioner for Human Rights following his visit to Greece, 8-10 December 2008, Strasbourg, 4 February 2009; e il rapporto di Pro Asyl, “The situation in Greece is out of control”, Research into the situation of asylum seekers in Greece, carried out by Karl Kopp, PRO ASYL’s Director of European Affairs, from October 20th to 28th 2008;).
4. Da parte del governo italiano la prassi dei respingimenti “informali”con accompagnamento immediato in frontiera è stata giustificata con il richiamo all’Accordo tra il governo greco e il governo italiano “sulla riammissione delle persone in situazione irregolare”, sottoscritto a Roma il 30 marzo 1999 che consentirebbe un respingimento in frontiera “senza formalità”. Ma basta leggere i protocolli esecutivi di questo accordo per comprendere come le “formalità” siano previste anche nel caso di respingimento in frontiera di migranti irregolari, e si tratta proprio di quelle formalità che non vengono adottate dalla polizia di frontiera italiana.
Questo Accordo intergovernativo italo-greco, per come viene concretamente applicato, risulta in contrasto con i successivi regolamenti comunitari denominati Dublino II, n.343 del 2003, e Codice attraversamento frontiere Schengen n.562 del 2006, oltre che con il recentissimo decreto legislativo n.25 del 2008 che abolisce qualunque potere discrezionale della polizia di frontiera nel giudicare irricevibili le istanze di asilo, imponendo una adeguata informazione e procedure di garanzia, compresa la possibilità di un interprete indipendente, per tutti i potenziali richiedenti asilo, come vanno qualificati certamente, in base ai documenti delle più importanti agenzie umanitarie, gli afghani e gli iracheni. Ma è sufficiente impedire la presentazione di una domanda di asilo, negare informazioni e traduzione linguistica degli atti, con la pratica della riammissione immediata stabilita sulla base dell’accordo Italia Grecia del 1999 ed il gioco è fatto, nessun richiedente asilo, solo “clandestini” da respingere immediatamente. Nessuna scomoda traccia documentale, tutto scompare nella clandestinità, anche gli abusi commessi dalle autorità amministrative.
5. Al di là della loro dubbia formalizzazione, le misure di allontanamento forzato praticate negli ultimi anni nei porti di Brindisi, Bari, Ancona, Venezia, risultano del tutto illegittime ed arbitrarie in quanto l’art.10 del TU 286/98 che prevede il respingimento, da parte della polizia di frontiera, degli stranieri “che si presentano ai valichi di frontiera senza avere i requisiti (…) per l’ingresso nel territorio dello Stato”, introduce una importante eccezione a tale disposizione.
Si prevede infatti che il questore può disporre il respingimento con accompagnamento alla frontiera nei confronti degli stranieri che “sottraendosi ai controlli di frontiera, sono fermati all’ingresso o subito dopo”, ma si aggiunge poi che (articolo 10, comma 4 del Testo unico n.286 del 1998) tali disposizioni non si applicano nei casi previsti dalle disposizioni vigenti che disciplinano l’asilo politico, il riconoscimento dello status di rifugiato ovvero l’adozione di misure di protezione temporanea per motivi umanitari”. Secondo la polizia di frontiera, una parte minima dei migranti che vengono respinti ha fatto richiesta di asilo o di protezione internazionale. Nessuno dice che spesso è proprio la polizia di frontiera ad impedire la presentazione e la formalizzazione delle istanze di protezione internazionale, malgrado i migranti esprimano la volontà di chiedere asilo. Solo una minima parte dei migranti giunti alle frontiere marittime dell’Adriatico ha potuto usufruire dei servizi di accoglienza alla frontiera, previsti dalla legge ed affidati ad organizzazioni non governative.
6. Nella prassi amministrativa dei respingimenti informali alle frontiere portuali dell’Adriatico si può constatare la violazione dell’articolo 3 della Convenzione Europea per la salvaguardia dei diritti della persona, che sancisce il divieto di trattamenti inumani e degradanti, norma che può essere invocata tanto davanti agli organi comunitari che davanti alla Corte Europea dei diritti dell’uomo ed al Comitato per la prevenzione della tortura (CPT). Trattamenti inumani o degradanti che già vengono riservati agli immigrati respinti nel corso del loro viaggio di ritorno a Patrasso, rinchiusi in locali inadeguati per la detenzione di h esseri umani, e poi proseguono una volta giunti a Patrasso, con il rischio incombente che la Grecia effettui un ulteriore respingimento verso l’Afghanistan o l’Irak, come sta succedendo proprio in questi giorni. Si cancella il diritto alla difesa che la nostra Costituzione prevede per tutti ( art. 24). Con l’allontanamento immediato delle persone, riconsegnate ai comandanti dei traghetti con i quali giungono da Patrasso, viene messa in discussione anche la stessa possibilità effettiva di presentare un ricorso individuale ad un giudice interno o alla Corte Europea di Strasburgo.
La Corte Europea dei Diritti dell’Uomo, Seconda Sezione, il 18 novembre 2008, ai sensi dell’articolo 39 CEDU ravvisava la possibile violazione dell’art. 34 CEDU e intimava allo Stato italiano di sospendere l’espulsione di un cittadino afghano verso la Grecia fino al 10 dicembre 2008 (CEDH-LF2.2R, EDA/cbo, Requete n°55240/08, M. c. Italie). Nella motivazione del provvedimento di sospensiva la Corte faceva riferimento ad una sua precedente decisione nel caso Mamatkulov et Askarov c. Turquie (requete n 46827/99 et 46951/99) paragrafi 128 e 129 e dispositivo numero 5, nella quale si sanzionava il mancato rispetto del diritto ad un ricorso individuale ai sensi dell’art. 34 del Regolamento di procedura della stessa Corte. Lo stesso diritto di ricorso effettivo negato ai migranti afghani ed irakeni respinti “senza formalità” dalle frontiere portuali dell’Adriatico verso la Grecia.
Inoltre, considerando le notorie condizioni nelle quali si trovano i minori non accompagnati ed i potenziali richiedenti asilo, soprattutto kurdi, afghani ed irakeni, in Grecia, a Patrasso in particolare, detenuti in condizioni disumane ed esposti alle percosse della polizia greca, come censito da diversi rapporti di agenzie umanitarie, da Amnesty International alla tedesca Pro Asyl, il mero allontanamento indiscriminato, dai porti dell’Adriatico verso la Grecia, verificato talvolta anche ai danni di madri che accompagnavano i loro figli piccoli, si può configurare come un “trattamento inumano e degradante”, quale si è andato definendo in questi anni nella giurisprudenza della Corte di Strasburgo. Nelle concrete modalità di esecuzione delle misure di “riammissione” in Grecia si potrebbe riscontrare infine una violazione del divieto di espulsioni collettive (nelle quali vanno ricomprese anche i casi di respingimento) sancito dall’art. 4 del protocollo 4 allegato alla Convenzione Europea a salvaguardia dei diritti dell’uomo. Ma anche le persone che riescono a presentare ricorso davanti ad un giudice rischiano di essere allontanate arbitrariamente, e di scomparire nel nulla, malgrado la fondatezza del loro ricorso. In questo senso le pratiche di sgombero e di deportazione attuate dal governo greco a Patrasso, in questo stesso senso le operazioni di respingimento informale o le pressioni sui potenziali richiedenti asilo perché non presentino la loro istanza, alle frontiere portuali italiane.
Basterà la conta dei voti e le opinioni razziste di una parte minoritaria della popolazione italiana a giustificare queste violazioni dei diritti fondamentali della persona? Fino a quando i migranti dovranno morire nei porti dell’Adriatico per sottrarsi a forme di controllo delle frontiere che scadono nell’arbitrio e nella violazione di norme interne e di principi consolidati di diritto costituzionale?