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Flussi 2006 – Domande di conversione, il problema dell’orario di spedizione

Una sentenza del TAR Veneto sospende diniego conversione da lavoro stagionale a lavoro subordinato

Rispetto a chi aveva chiesto la conversione del pds da lavoro stagionale a lavoro subordinato a tempo determinato o indeterminato, oppure da motivi di studio a lavoro subordinato, non erano state impartite istruzioni precise da parte del Ministero del Lavoro.
Per quanto riguarda la modulistica relativa alle domande di conversione, non erano stati messi a disposizione gli appositi kit prestampati, ma si doveva utilizzare la vecchia modulistica e spedire la domanda attraverso raccomandata A/R, in busta semplice.
Il problema nato a causa di questa mancanza di indicazioni chiare e precise, era quello dell’orario di spedizione delle domande di conversione. All’ultimo momento il Ministero del Lavoro aveva inserito nel proprio sito internet l’indicazione che anche queste domande avrebbero dovuto essere inoltrate a partire dalle 14.30 del 14 marzo. Di fatto, molti hanno inviato le buste prima dell’orario stabilito – essendo queste delle semplici raccomandate non distinguibili dalle altre – e molti sono stati i provvedimenti che hanno disposto il rifiuto ovvero l’inammissibilità della domanda perché non presentata a partire dalle 14.30, ma in un orario anteriore.

Se, per quanto riguarda i moduli a lettura ottica, il fatto stesso che gli uffici avessero indicazioni di rifiutare la presentazione della domanda prima delle 14.30 ha potuto costituire una sorta di regola applicata in maniera omogenea sul territorio nazionale, questo non avrebbe potuto valere per le domande di conversione che, essendo inoltrate tramite normale raccomandata, non avrebbero potuto essere rifiutate dagli uffici postali. L’ufficio postale è un servizio pubblico che non può impedire di inoltrare una normale raccomandata, dal momento che all’interno della stessa non è dato sapere cosa ci sia, nemmeno se questa è indirizzata all’U.T.G. (per esempio, devono essere tempestivamente inviate all’UTG a mezzo raccomandata a/r anche le normali denunce di assunzione, trasferimento o licenziamento/dimissioni di ogni lavoratore extracomunitario già regolarmente soggiornante, in base all’art.22 T.U.).
Per questo non vi era alcun motivo o possibilità di impedire per le domande di conversione l’inoltro e il ricevimento da parte di uffici postali, a partire dall’orario di apertura del mattino.

Non è ammissibile che un’amministrazione pubblica impartisca idonee indicazioni sull’applicazione del decreto flussi avvalendosi soltanto di una “avvertenza” (peraltro non firmata e comunque priva di indicazione specifica dell’autore) inserita nel sito internet; e ciò perchè le notizie pubblicate sul sito non hanno un valore ufficiale, nemmeno per gli stessi operatori dell’amministrazione di appartenenza.
Il decreto flussi, d’altra parte, si limitava a stabilire che le domande avrebbero potuto essere presentate a partire dal settimo giorno successivo alla pubblicazione del decreto, quindi a partire dal 14 marzo, senza specificare nulla relativamente all’orario di inoltro delle stesse.
In base a queste scarse – e non corrette – informazioni, molti hanno spedito la domanda prima delle 14.30, ritenendo giustamente che la possibilità di conversione del permesso di soggiorno per chi già era soggiornante in Italia ed aveva già un regolare permesso di soggiorno per lavoro (stagionale o studio), fosse favorita proprio perché si trattava di persone che avevano una maggiore legittima aspettativa a stabilizzare la propria posizione.

Il Tar sospende i provvedimenti di diniego
Si vuole ora dare conto di una ordinanza del TAR Veneto che può interessare tutti coloro che hanno presentato la domanda di conversione o da lavoro stagionale o da studio e che hanno già ricevuto – o devono ancora ricevere- un provvedimento di diniego.
Con un ordinanza di sospensione del 5 luglio scorso il Tribunale Amministrativo Regionale (TAR) per il Veneto ( Ric. N. 1331/2006, Ord 200600564) ha precisato che “l’Amministrazione non ha provato che le modalità di presentazione della domanda di conversione del permesso di soggiorno per rapporto di lavoro stagionale in permesso di soggiorno per lavoro subordinato hanno avuto idonea diffusione, tale da non indurre gli interessati in incolpevoli errori in ordine al momento della presentazione della domanda stessa”.
Il Ministero non ha cioè curato adeguatamente una corretta divulgazione delle informazioni sulla modalità di presentazione delle domande e, quindi, non può addebitare agli interessati una eventuale, presunta irregolarità di inoltro delle stesse.
Per questi motivi il TAR Veneto ha accolto la domanda di sospensione del provvedimento negativo e ha ordinato all’amministrazione di “ripronunciarsi sull’istanza del ricorrente, considerando l’istanza di conversione come tempestivamente proposta”.
In altre parole, la domanda di conversione presentata al mattino è da considerare – ad avviso del TAR Veneto – come una domanda validamente proposta, con la conseguenza che il suo rifiuto è da considerarsi illegittimo e per questo motivo ne è stata sospesa l’efficacia con immediato obbligo dell’amministrazione di riesaminare e di rilasciare l’autorizzazione prima rifiutata; e in effetti l’Ufficio Territoriale per il Governo di Venezia, che aveva inizialmente disposto il rifiuto, ha poi provveduto a ottemperare all’ordinanza ed ha rilasciato l’attestazione sulla disponibilità di una quota ai fini della conversione che era stata richiesta.