Per la libertà di movimento, per i diritti di cittadinanza

Flussi 2006 – Per l’assunzione di badanti non è richiesto un reddito minimo

Risposta – Come abbiamo già precisato, lo schema del decreto flussi 2006 prevede una quota di 45.000 ingressi per lavoratori domestici, senza distinguere fra badanti o lavoratori domestici. Nell’ambito di questa quota non vi è un particolare privilegio o una possibilità di garantire priorità a chi ha più bisogno, però vi sono delle condizioni diverse -che dovrebbero essere diverse – in base alla normativa vigente per autorizzare l’ingresso dall’estero.
In particolare, nel caso di lavoratori domestici addetti all’assistenza di persone non autosufficienti (badanti), il regolamento di attuazione ( art. 30-bis, comma 8, dpr 394/99) precisa che “la disposizione relativa alla verifica della congruità in rapporto alla capacità economica del datore di lavoro non si applica al datore di lavoro affetto da patologie o handicap che ne limitano l’autosufficienza, il quale intende assumere uno straniero addetto alla sua assistenza”. In altre parole, non dovrebbero esservi prescrizioni circa la necessità di dimostrare un reddito minimo, da parte del datore di lavoro o del suo nucleo familiare, per poter autorizzare l’assunzione delle badanti.
Viceversa, vi saranno senz’altro delle indicazioni ministeriali per quanto riguarda la verifica della capacità di reddito del datore di lavoro nel caso di assunzione di lavoratori domestici (quali babysitter, addetti alle pulizie, maggiordomi, cuochi).
Ricordo che le vecchie indicazioni ministeriali prescrivevano la necessità di dimostrare un reddito per nucleo familiare, corrispondente a 47.000 € circa, con qualche differenza da zona a zona a seconda dei parametri del redditometro. Le più recenti disposizioni – sempre con riferimento all’autorizzazione di assunzione dall’estero – prescrivevano la necessità per il datore di lavoro di poter dimostrare la disponibilità di un reddito pari al doppio del costo del lavoro, che avrebbe dovuto essere sostenuto per l’assunzione del lavoratori domestico.
Quindi anche quest’anno dovrebbero essere verosimilmente ribadite queste indicazioni, o, comunque, dovrebbero essere fornite delle indicazioni da parte del Ministero del Lavoro, che stabiliranno la soglia minima di reddito che il datore di lavoro dovrà dimostrare per poter essere autorizzato ad assumere dall’estero un lavoratore o una lavoratrice domestica. Queste disposizioni dovrebbero anche confermare quanto è già scritto a chiare lettere nel nuovo regolamento di attuazione circa la non necessità di dimostrare un reddito minimo nel caso di assunzione di lavoratori o lavoratrici addetti all’assistenza della persona.
Peraltro, è il caso di ricordare che il TAR Veneto, prima che fosse adottata la citata disposizione del regolamento di attuazione, ha già avuto modo di pronunciarsi nel senso della illegittimità del diniego di autorizzazione all’ingresso per lavoro domestico, adottato “automaticamente” in base alla mancata dimostrazione del reddito minimo (come indicata nella circolare ministeriale) e senza tener conto delle altre circostanze valutabili.
Purtroppo non abbiamo indicazioni ulteriori. Non è da escludere che anche successivamente alla pubblicazione del “decreto flussi” sulla Gazzetta Ufficiale – si spera prima del termine stabilito per la presentazione delle domande presso gli uffici postali – il Ministero possa dare indicazioni di tipo diverso. Riteniamo che queste indicazioni potrebbero riguardare unicamente l’assunzione di lavoratori domestici da impiegare in attività che non riguardano l’assistenza alla persona, dal momento che, invece, per questo specifico settore vi è una norma precisa del regolamento di attuazione che il Ministero non potrebbe legittimamente disapplicare.

Vedi anche il