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Flussi 2006 – Possibilità di cambiare datore di lavoro durante il rilascio del primo pds

a cura dell' Avv. Marco Paggi

Il lavoratore che ha già ottenuto – dopo il nulla osta – il visto di ingresso e sta entrando o è appena entrato in Italia, entro gli otto giorni lavorativi dal suo ingresso deve presentarsi allo Sportello Unico per sottoscrivere il contratto di soggiorno.
Subito dopo, sulla base di un modulo che gli verrà stampato e consegnato allo Sportello, deve presentare la domanda di rilascio del primo permesso di soggiorno.

Il lavoratore non dispone di alternative, deve a questo punto rivolgersi al sistema postale: la circolare Ministero dell’Interno n. 1/2006 e una successiva Direttiva, prevedono che il lavoratore munito della ricevuta di spedizione del Kit, cioè della domanda del permesso di soggiorno, abbia da subito la possibilità di lavorare in regola.

Visti i lunghi tempi di attesa per l’ottenimento del permesso di soggiorno, ci siamo chiesti se quel lavoratore che attende il rilascio del permesso di soggiorno non per sua colpa, possa, nel caso di cessazione del primo rapporto di lavoro – in base al quale ha ottenuto l’autorizzazione di permesso di lavoro all’estero – instaurare un nuovo rapporto di lavoro con un diverso datore.

Fino ad ora non ci sentivamo di poter dare risposte rassicuranti in questo senso, anche se, dal punto di vista interpretativo, come ha precisato la recente recente Direttiva del Ministero dell’interno del 20 febbraio 2007, la condizione del lavoratore in attesa di rilascio del primo permesso di soggiorno è assimilabile a quella di chi è regolarmente soggiornante, quindi dovrebbe consentire la possibilità di cambiare il datore di lavoro, specie se ci considera che il lavoratore non può avere colpa dei ritardi per i quali non è ancora riuscito ad ottenere un permesso richiesto tempestivamente.

La risposta del Ministero
Una posizione ufficiale, quindi istituzionale, è stata finalmente presa dal Ministero della Solidarietà Sociale, anche se non con una vera e propria circolare ma con una risposta ad un quesito.

Il sito del Ministero risponde ad una quesito in cui si chiede se un lavoratore, una volta entrato in Italia, dopo aver firmato il contratto di soggiorno ed eventualmente cessato il primo rapporto di lavoro, abbia la possibilità di cambiare datore di lavoro anche quando è in attesa di rilascio del primo permesso.
Testualmente, il sito del Ministero della Solidarietà Sociale, risponde: Si. Così com’è possibile iniziare a svolgere l’attività lavorativa una volta entrati in Italia e aver sottoscritto presso lo Sportello Unico per l’immigrazione il contratto di soggiorno, analogamente è possibile cambiare successivamente datore di lavoro anche qualora si fosse in attesa di ottenere il rilascio del permesso di soggiorno. Occorrerà ovviamente stipulare un nuovo contratto di soggiorno col nuovo datore di lavoro”.

Quindi, chi è in attesa di rilascio del primo permesso di soggiorno e non ha più la possibilità di lavorare per il datore di lavoro originariamente autorizzato, potrà cambiare datore di lavoro anche senza avere un vero e proprio permesso di soggiorno già rilasciato.

Questo è importante non solo per dare adeguate informazioni ai lavoratori che sono interessati a questa casistica, ma anche per rassicurare i datori di lavoro affinché non abbiano timore nell’assumere un lavoratore che, pur non disponendo del primo permesso di soggiorno, sia in possesso della ricevuta che attesta l’inoltro della richiesta del primo permesso e che, avendo svolto un primo periodo di lavoro presso il datore di lavoro originariamente autorizzato, abbia successivamente cessato, per qualsiasi ragione prevista dalla legge, quel rapporto.

Questo dovrebbe contribuire a superare molte diffidenze, è noto infatti che i datori di lavoro preferiscono assumere un lavoratore solo quando questo ha già un permesso di soggiorno vero e proprio in corso di validità.