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da www.informafamiglie.it

Fondo Sociale – Contributo economico per l’integrazione dell’affitto

Il Bando è aperto dal 18 maggio 2009 alle ore 12.00 del 20 giugno 2009.

Azienda Casa Emilia – Romagna (Acer), vicolo Grossardi, 16/a, 43100, Parma (PR) – EMILIA ROMAGNA
Telefono: 0521.215262 / 215263 / 0521.40521,
Orario: dal lunedì al giovedì dalle ore 8.30 alle ore 17.00 e il venerdì dalle ore 8,30 alle 13,00

http://www.comune.parma.it
sito ufficiale del Comune di Parma
http://www.aziendacasapr.it
sito dell’Acer

Enti di riferimento: COMUNE DI PARMA

COS’E’
Il Fondo Sociale è un contributo economico erogato in favore dei cittadini che pagano un affitto elevato in relazione al loro reddito.
Al Fondo Sociale si accede tramite la presentazione di una domanda durante il periodo di apertura del Bando denominato “Fondo sociale per l’affitto”, che, su finanziamenti comunali, regionali e statali, dà la possibilità alle famiglie e ai singoli di richiedere un contributo per pagare l’affitto della propria abitazione.
Il Bando è aperto dal 18 maggio 2009 alle ore 12.00 del 20 giugno 2009.

DOVE
I moduli di domanda sono in distribuzione
– presso Uffici Comunali DUC largo Torello de Strada 11/a
– presso ACER PARMA – Vicolo Grossardi 16/a.
Il Bando e il modulo di domanda sono, altresì, scaricabili dal sito Internet del Comune di Parma www.comune.parma.it e dell’Acer – Parma www.aziendacasapr.it

SCADENZA
Le domande, debitamente compilate e corredate della Dichiarazione Sostitutiva Unica dovranno pervenire, direttamente o per posta, all’ACER PARMA – Vicolo Grossardi, 16/a, dal 18/05/2098 al 20/06/2009 dal lunedì al giovedì dalle ore 8.30 alle ore 17.00 e il venerdì dalle ore 8.30 alle 13.00.
Solo sabato 20/06/2009 dalle 8.30 alle 12.00
Per le domande inoltrate per posta, farà fede la data del timbro postale di partenza.
Nel caso di consegna diretta presso ACER PARMA – Vicolo Grossardi 16/a, le domande dovranno essere sottoscritte in presenza dell’addetto incaricato.
Nel caso di consegna da parte di persona diversa dal richiedente o di invio per posta, la domanda dovrà essere completa della firma del richiedente e corredata di fotocopia di un suo documento di riconoscimento in corso di validità.
Nel solo caso di “impedimento temporaneo alla firma del richiedente” la domanda potrà essere sottoscritta, di fronte a funzionario comunale, dal coniuge o, in sua, assenza, da figli o, in mancanza di questi da altro parente in linea retta.
La Dichiarazione Sostitutiva Unica, dovrà essere obbligatoriamente resa presso un CAAF convenzionato con l’INPS, di cui all’elenco in distribuzione unitamente al modulo di domanda.

ORARIO
Dal lunedì al giovedì dalle ore 8.30 alle ore 17.00 e il venerdì dalle ore 8,30 alle 13,00.

REQUISITI DEL NUCLEO FAMILIARE ISEE
A.1) Cittadinanza italiana;
A.2) Cittadinanza di uno Stato appartenente all’Unione Europea;
A.3) Cittadinanza di uno Stato non appartenente all’Unione Europea, per i cittadini stranieri muniti di permesso di soggiorno o carta di soggiorno di durata non inferiore ad un anno ai sensi del D. Lgs. n. 286/98 e successive modifiche. In caso di permesso di soggiorno o carta di soggiorno scaduti è ammissibile la domanda di contributo qualora sia stata fatta domanda di rinnovo. Il Comune prima della erogazione del contributo provvederà ad accertare l’avvenuto rinnovo da parte della Questura.
B.1) Titolarità di un contratto di locazione ad uso abitativo, stipulato ai sensi dell’ordinamento vigente alla data della stipula, per un alloggio sito nel Comune di Parma, regolarmente registrato presso l’Agenzia delle Entrate o in corso di registrazione;
E’ ammissibile a contributo il contratto per il quale è stata fatta domanda di registrazione. Il Comune, prima dell’erogazione del contributo, provvederà ad accertare l’avvenuta registrazione del contratto da parte dell’Agenzia delle Entrate. Non sono ammissibili a contributo i contratti così detti “ad uso foresteria”, i contratti stipulati per finalità turistiche e i contratti verbali stipulati a partire dal 31/12/1998. E’ ammissibile a contributo l’eventuale contratto di sublocazione tra il rappresentante legale dell’Impresa e il lavoratore dipendente. Il contratto di sublocazione deve essere registrato all’Agenzia delle Entrate.
B.2) Titolarità di un atto di assegnazione in godimento di un alloggio di proprietà di Cooperativa a proprietà indivisa, qualora siano presenti le seguenti condizioni:
a) la Cooperativa deve prevedere, nel proprio Statuto o in apposita convenzione, un vincolo d’inalienabilità ai soci del patrimonio residenziale indivisibile con l’obbligo, nel caso di cessazione o di cambiamento di attività, a devolvere gli immobili residenziali assoggettati a tale vincolo ad Enti pubblici appositamente individuati da disposizioni normative di settore;
b) l’alloggio per il quale si richiede il contributo non deve essere compreso in eventuali piani di cessione ai sensi dell’art. 18 della L. 179/92 e succ. modifiche, mentre l’ammontare del canone non deve comprendere nessuna somma che possa costituire, per qualsiasi titolo, un credito per il socio assegnatario.
La sussistenza delle predette condizioni deve essere certificata dal rappresentante legale della Cooperativa assegnante.
C) Residenza anagrafica nel Comune di Parma, nonché nell’alloggio oggetto del contratto di locazione;
D) Non essere assegnatario di un alloggio di edilizia residenziale pubblica;
E) Non essere assegnatario di un alloggio comunale;
Le seguenti condizioni non sono causa di esclusione dal contributo:
a) contratto stipulato ai sensi della Legge n. 431/98, della Legge n. 392/78 (“equo canone”) e della Legge n. 359/92 (“Patti in deroga”);
b) titolarità di una concessione amministrativa d’uso di un alloggio acquisito in locazione sul mercato privato dal Comune, oppure da Società o Agenzie costituite a questo scopo dal Comune stesso, a condizione che il canone d’uso mensile sia almeno pari all’ammontare del canone di locazione corrisposto al proprietario dell’alloggio dal Comune oppure dalle Società o Agenzie di cui sopra.
La sussistenza delle predette condizioni deve essere certificata dal Dirigente comunale competente oppure dal Legale rappresentante della Società o Agenzia assegnante.
F) Non essere titolare di diritti di proprietà, usufrutto, uso o abitazione, su un alloggio in ambito della Provincia di Parma.
Le seguenti condizioni non sono causa di esclusione dal contributo:
a) titolarità di un diritto reale di “nuda proprietà”;
b) titolarità di una quota su un alloggio non superiore al 50%;
c) titolarità di una quota su più alloggi purché le quote singolarmente prese non siano superiori al 50%;
In relazione ai punti b) e c) si precisa che la restante percentuale di proprietà non deve essere in capo ad un altro componente del nucleo familiare richiedente.
d) titolarità di alloggio accatastato presso l’Ufficio Tecnico Erariale, come inagibile oppure provvedimento del Sindaco che dichiari la inagibilità oppure la inabitabilità dell’alloggio;
e) concessione dell’uso dell’alloggio in comodato gratuito a parenti sino al terzo grado ed affini sino al secondo grado non facenti parte del nucleo famigliare ai fini ISEE. I soggetti a favore dei quali è stato concesso l’uso dell’alloggio in comodato gratuito devono essere residenti nell’alloggio stesso.
Si ricorda che sono parenti in linea retta le persone che discendono l’una dall’altra (genitore-figlio), sono parenti in linea collaterale coloro che, pur avendo un capostipite comune (ad esempio il padre o il nonno), non discendono l’una dall’altra (ad es. fratelli o cugini). Nella linea retta il grado di parentela si calcola contando le persone sino al capostipite comune, senza calcolare il capostipite. Nella linea collaterale i gradi si calcolano salendo da uno dei parenti sino al capostipite comune (da escludere) e da questo discendendo all’altro parente.
L’affinità è il vincolo fra un coniuge ed i parenti dell’altro coniuge (gli affini di ciascun coniuge non sono affini fra di loro). Il grado di affinità è lo stesso che lega il parente di uno dei coniugi. I coniugi (legati da rapporto di coniugio) non sono né parenti, né affini.
f) alloggio non adeguato alle esigenze del nucleo famigliare.
Si intende adeguato un alloggio di superficie utile almeno pari a 30 mq, con ulteriori 15 mq per ogni componente oltre i primi due. La superficie utile (calpestabile) deve essere calcolata al netto dei muri perimetrali e di quelli interni e si arrotonda al metro quadrato superiore.
G) Patrimonio mobiliare del nucleo familiare, calcolato ai sensi del D.Lgs. 109/98 così come modificato dal D.Lgs. 130/2000 (depositi e conti correnti bancari e postali, titoli di Stato, obbligazioni, certificati di deposito e credito, buoni fruttiferi ed assimilati, azioni, partecipazioni azionarie e non azionarie, fondi d’investimento e ogni altra componente patrimoniale, ai sensi del Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 7 maggio 1999 n. 221) non superiore a € 35.000,00 al lordo della franchigia prevista ai sensi del D.Lgs. 109/98 così come modificato dal D.Lgs. 130/2000 (€ 15.493,71). Tale limite è aumentato del 30% per i nuclei familiari in cui almeno uno dei componenti abbia un’età superiore ai 65 anni o abbia un grado di invalidità superiore al 66%.
H) Valore ISE (Indicatore della Situazione Economica) del nucleo familiare, calcolato ai sensi del D.Lgs. 109/98, così come modificato dal D.Lgs. 130/2000, non superiore a € 32.520,00. Il valore ISE deve essere calcolato con il reddito complessivo (anno 2008) risultante dall’ultima dichiarazione presentata ai fini IRPEF e IRAP , in caso di esonero dall’obbligo di presentazione della dichiarazione dei redditi, vanno assunti i redditi imponibili ai fini IRPEF e IRAP risultanti dall’ultima certificazione sostitutiva (mod. CUD 2009).
I nuclei familiari che non hanno redditi soggetti ad IRPEF o IRAP e percepiscono redditi esenti il richiedente dovrà dichiarare l’ammontare dei redditi esenti annui percepiti dal nucleo nell’anno 2008;
I) Valore ISEE (Indicatore della Situazione Economica Equivalente) del nucleo familiare, valore ISE (indicatore della situazione economica) e incidenza del canone annuo, al netto degli oneri accessori, sul valore ISE (Indicatore della Situazione Economica), calcolati ai sensi del D.Lgs. 109/98 così come modificato dal D.Lgs. 130/2000, rientranti entro i valori di seguito indicati:
FASCIA A: Fino a € 11.920,00 Incidenza canone/valore ISE: non inferiore al 14%
FASCIA B: Da € 11.920,01 a € 32.520,00 (Valore ISEE non superiore a € 16.260,00)…. Incidenza canone/valore ISE: non inferiore al 24%
Ai soli fini del Fondo regionale per la locazione, il valore ISEE della tabella di cui sopra, risultante dall’attestazione rilasciata dall’INPS e relativo alla collocazione nella fascia B), è diminuito del 20% in presenza di uno dei seguenti requisiti:
a) presenza di un solo reddito derivante da solo lavoro dipendente e/o da pensione;
b) presenza di uno o più redditi da sola pensione e presenza di almeno un componente di età superiore ai 65 anni.
Le condizioni di cui sopra non sono tra loro cumulabili.
I redditi da considerare per l’applicazione dell’abbattimento del 20% del valore ISEE sono quelli indicati nella Dichiarazione Sostitutiva Unica (D.S.U.).
Ai sensi del D.P.R. 445/2000 i requisiti per l’accesso e la situazione economica del nucleo familiare sono comprovati con dichiarazione sostitutiva.
I requisiti sono valutati con riferimento a tutto il nucleo familiare così come determinato dal D.Lgs. 109/98 così come modificato dal D.Lgs 130/2000, nonché dal D.P.C.M. 221/1999 così come modificato dal D.P.C.M. 242/2001.
I requisiti per l’accesso di cui alle lett. A), B), D) E) ed F), devono sussistere alla data di presentazione della domanda e permanere per tutto il 2009 ad eccezione del requisito della Residenza che, in caso di stipula di un nuovo contratto di locazione, può essere trasferito nel nuovo alloggio in locazione situato in un Comune della Regione Emilia Romagna diverso da quello in cui è stata presentata la domanda. La perdita, anche di uno solo dei requisiti, comporta l’esclusione dal beneficio, a far tempo dalla data della perdita del requisito stesso. Qualsiasi variazione dei requisiti dovrà essere comunicata tempestivamente per iscritto all’ACER Parma vicolo Grossardi 16/a Parma.

MODALITA’ DI PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE
Le domande di partecipazione al presente Bando devono essere compilate ai sensi del D.P.R. n. 445/2000, sull’apposito modulo predisposto dal Comune di Parma e dovranno contenere, pena l’esclusione:
a) dati anagrafici del richiedente e di tutti i componenti del nucleo familiare ISEE;
b) dichiarazione che il valore I.S.E., calcolato ai sensi del D.Lgs. 109/98, così come modificato dal D.Lgs. 130/2000, non è superiore ad € 32.520,00;
c) dichiarazione che il valore I.S.E.E, calcolato ai sensi del D.Lgs. 109/98, così come modificato dal D.Lgs. 130/2000, non è superiore ad € 16.260,00;
d) che il patrimonio mobiliare, calcolato ai sensi del D.Lgs. 109/98, così come modificato dal D.Lgs. 130/2000, non è superiore a €. 35.000,00 al lordo della franchigia prevista dalla normativa (€ 15.493,71). Tale limite è aumentato del 30% per i nuclei familiari in cui almeno uno dei componenti abbia un’età superiore ai 65 anni o abbia un grado di invalidità superiore al 66%;
e) dichiarazione di non essere titolari di diritti di proprietà, usufrutto, uso o abitazione su un alloggio situato nell’ambito della Provincia di Parma (con le eccezioni di cui al punto F, lettere a), b), c), d), e) ed f);
f) dichiarazione di non essere assegnatario di un alloggio di edilizia residenziale pubblica o di un alloggio comunale (in quest’ultima ipotesi, con le eccezioni di cui al punto E, lettere a) e b);
g) dichiarazione di essere titolare di un contratto di locazione regolarmente registrato ovvero di essere titolare di un atto di assegnazione in godimento di un alloggio di proprietà di Cooperativa a proprietà indivisa con l’indicazione dell’ammontare del canone mensile al netto degli oneri accessori. Dovrà essere allegata fotocopia del contratto stesso riportante gli estremi della registrazione presso l’ufficio delle Entrate o ultima registrazione se trattasi di rinnovo, e fotocopia dell’ultima ricevuta d’affitto pagata al momento della presentazione della domanda;
h) di aver reso Dichiarazione Sostitutiva Unica.

Parte integrante della domanda, è la Dichiarazione Sostitutiva Unica di cui alla precedente lett. h), approvata con D.P.C.M. del 18.05.2001, composta dal modello base che raccoglie i dati generali relativi al nucleo familiare e da tanti fogli allegati quanti sono i componenti del nucleo medesimo, calcolata con il reddito complessivo IRPEF relativo all’anno 2008 (o 2007 solo temporaneamente se trattasi di redditi da lavoro autonomo o similari da rettificare successivamente entro il 31/08/2009 con i redditi 2008, pena l’esclusione). Non sono pertanto, ammesse seppure valide, le Dichiarazioni Sostitutive Uniche calcolate col reddito IRPEF relativo all’anno 2006.
La Dichiarazione Sostitutiva Unica, dovrà essere obbligatoriamente resa presso un CAAF convenzionato con l’INPS, di cui all’elenco in distribuzione unitamente al modulo di domanda.

INFORMAZIONI UTILI
Il Comune procederà all’istruttoria delle domande ed alla verifica del possesso dei requisiti prescritti.
L’Amministrazione Comunale comunicherà ai beneficiari, a mezzo lettera, l’avvenuta concessione del contributo e le modalità d’erogazione ovvero l’eventuale esclusione dallo stesso.
Contro tale comunicazione, potranno essere presentate all’Ufficio Casa – c/o D.U.C. – L.go Torello De Strada n° 11/A – eventuali osservazioni e/o opposizioni, entro 30 giorni consecutivi dal ricevimento della comunicazione.
Decorso tale termine il provvedimento s’intende definitivo.
L’elenco dei beneficiari e degli esclusi verrà affisso all’Albo Pretorio del Comune.