Per la libertà di movimento, per i diritti di cittadinanza

Francia: la riforma su asilo e immigrazione introduce condizioni ancor più stringenti

ECRE (European Council on Refugees and Exiles) - 14 settembre 2018

Foto tratta dal report "Access to asylum and detention at France’s borders" di Ecre e Aida (giugno 2018)

Ieri (13 settembre 2018, n.d.R.) è stata pubblicata una nuova normativa (legge n.2018-778) che delinea le ultime riforme della Francia in materia di asilo e immigrazione. La legge modifica molti articoli del Codice francese che disciplina l’ingresso e il soggiorno degli stranieri e il diritto d’asilo (Ceseda) e, sebbene non nell’immediato, avrà effetti su molti aspetti della procedura di asilo.

Il previgente diritto alla protezione per un intero giorno dall’allontanamento non sarà più valido per le persone cui sia vietato l’accesso attraverso le frontiere terrestri, ponendole così a rischio di allontanamento immediato. Questa modifica avrà conseguenze significative in quanto i dati ufficiali hanno mostrato come la maggior parte delle richieste di asilo presentate alla frontiera venga respinta proprio durante la procedura di frontiera.

Il termine entro il quale è possibile presentare ricorso contro un provvedimento di trasferimento Dublino è stato riportato da 7 a 15 giorni.

Il sistema nazionale di accoglienza stabilirà un meccanismo di distribuzione fra le regioni, fissando la quota di richiedenti asilo da ospitare in ciascuna regione. Qualora una regione dovesse eccedere la quota stabilita, le persone potranno essere trasferite in una regione diversa, con i relativi diritti alle condizioni materiali di accoglienza. L’autorizzazione per una persona a lasciare temporaneamente la regione assegnata dovrà essere concessa dall’OFII (Office Français de l’Immigration et de l’Intégration).

I richiedenti asilo avranno ora formale accesso al mercato del lavoro dopo 6 mesi – rispetto al precedente periodo di attesa di 9 mesi – e l’accesso ai diritti connessi allo status della protezione internazionale sarà effettivo dal momento di ottenimento della protezione, e non dipenderà più dalla registrazione all’OFPRA (Office français de protection des réfugiés et apatrides).

I beneficiari di protezione sussidiaria avranno ora diritto ad un permesso di soggiorno pluriennale della durata massima di 4 anni, trascorsi i quali diverranno titolari di una carta di soggiorno di 10 anni; prima della riforma era concesso soltanto un permesso di soggiorno di 1 anno.

Sono intervenute modifiche anche nelle politiche di ricongiungimento familiare, nel senso che i minori non accompagnati beneficiari di protezione internazionale potranno essere raggiunti dai loro genitori.