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Gambia – La norma che punisce l’omosessualità non risulta abrogata: riconosciuto al richiedente lo status di rifugiato su domanda reiterata ritenuta inammissibile dalla Commissione

Tribunale di Palermo, decreto del 23 gennaio 2020

Il Tribunale di Palermo ha riconosciuto lo status di rifugiato ad un cittadino gambiano che aveva reiterato la domanda di protezione internazionale.
Il richiedente era fuggito dal Gambia nel 2013. Nel novembre 2014, dopo essere giunto in Italia ed aver presentato domanda di asilo, aveva riferito alla Commissione territoriale di aver lasciato il paese di origine perché scoperto dalla polizia mentre era in una camera d’albergo e stava intrattenendo una relazione omosessuale con un turista danese. Al suo rifiuto di essere portato in prigione, l’istante venne preso a bastonate e poi arrestato. Riuscì poco dopo ad essere scarcerato grazie all’intervento di un poliziotto al quale però il turista danese aveva consegnato la somma di cinquemila euro.
La Commissione territoriale non accoglieva la domanda di protezione e miglior sorte non aveva il successivo ricorso dinanzi al Tribunale di Palermo, che, infatti, veniva rigettato. Nel giugno 2018, il richiedente, dopo essere riuscito ad acquisire un nuovo documento, connesso alla vicenda narrata, reiterava la richiesta di protezione internazionale, ma anche stavolta l’Autorità amministrativa lo diniegava con una pronuncia di inammissibilità.
Proposta tempestiva impugnazione, il Tribunale di Palermo ha accolto il ricorso riconoscendo al richiedente lo status di rifugiato. In particolare , il Tribunale ha ritenuto la narrazione coerente e plausibile alla luce delle informazioni generali relative al paese di provenienza. Se è vero infatti che la situazione del Gambia è migliorata a seguito dell’insediamento del nuovo governo guidato da Adama Barrow, non risulta comunque che sia stata abrogata la norma che punisce l’omosessualità (section 144 criminal code gambiano). E le pene risultano anche piuttosto severe.
Pertanto – così ha concluso il collegio – sussistendo per il richiedente “il timore fondato di essere perseguitato in patria a causa della propria identità sessuale, timore per il quale ha lasciato repentinamente il paese e per il quale il rientro lo esporrebbe al pericolo di essere arrestato e condannato per omosessualità (…) deve a questi riconoscersi lo status di rifugiato“.

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Tribunale di Palermo, decreto del 23 gennaio 2020