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Gambia – La ricorrenza di gravi ragioni di carattere umanitario sono ostative al rimpatrio e legittimano la protezione umanitaria

Tribunale di Palermo, ordinanza del 9 novembre 2018

Foto di Carmen Sabello

Il Tribunale di Palermo riconosce la protezione umanitaria al giovane richiedente asilo del Gambia.

Secondo il giudizio del Giudice “il Paese si trova, allo stato, in una situazione di incertezza, caratterizzata dagli sforzi finalizzati al ripristino della legalità, all’adozione di misure di tutela sociale ed alla rimozione delle più significative violazioni dei diritti umani imputabili al precedente regime di governo, che sembra evolversi verso il positivo ma occorre attendere un periodo ragionevolmente compatibile con la definitiva stabilizzazione della condizione politica e con la cessazione di questa fase di transizione da un regime (contrassegnato da prese di posizione ed atti suscettibili di connotare significative limitazioni di diritti umani individuali e libertà politiche) all’altro.

Alla luce di quanto finora argomentato, può predicarsi la ricorrenza di gravi ragioni di carattere umanitario ostative al rimpatrio del ricorrente e suscettibili di legittimare il conseguimento, da parte di quest’ultimo, di un permesso di soggiorno ai sensi del citato art. 5, comma 6, del D.Lgs. n. 286/98.

In proposito va osservato che, all’epoca dell’ingresso del ricorrente nel territorio dello stato, della formulazione dell’istanza diretta ad ottenere le forme di protezione internazionale riconosciute dal nostro ordinamento e dell’instaurazione del presente giudizio di impugnazione (nonché della piena maturazione dei presupposti di fatto legittimanti la positiva valutazione in ordine all’inserimento sociale ed economico del soggetto) la suddetta norma era in vigore.
Orbene, può ritenersi che la norma citata debba trovare applicazione ai procedimenti pendenti alla data di entrata in vigore del decreto legge non solo nella fase amministrativa (ossia nell’ambito dell’iter di primo esame della domanda avanzata dallo straniero da parte delle competenti Commissioni Territoriali) ma anche nella fase giurisdizionale
“.

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Tribunale di Palermo, ordinanza del 9 novembre 2018