Per la libertà di movimento, per i diritti di cittadinanza

Gambia. Protezione umanitaria riconosciuto il positivo e consistente percorso di integrazione

Tribunale di Torino, ordinanza del 14 novembre 2016

Dell’ordinanza vanno sottolineati alcuni passaggi interessanti:
“…come chiarito dalla suprema Corte (ord 07.07.2014 n. 15466), il permesso umanitario è una misura atipica e residuale idonea ad integrare l’ampiezza del diritto d’asilo costituzionale così come definito dall’art. 10 Cost.
Alla domanda di riconoscimento dell’asilo costituzionale, alla luce della qualificazione del medesimo stabilita dalla giurisprudenza di legittimità deve, pertanto, conseguire l’indagine sull’esistenza di una situazione vulnerabile idonea a integrare il permesso umanitario”.

Nel caso in esame sono indicati specifici elementi sulla cui base si può ritenere che vi sia stato un positivo e consistente percorso di integrazione sociale.

– Scarica l’ordinanza:
Ordinanza del tribunale di Torino del 14 novembre 2016